in data 02-08-2014 21:41
Questo il codice civile:
Articolo 1510. n mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).
Mi pare evidente che la proprietà passi al compratore nel momento in cui il venditore la consegna..............
Se non vuoi discutere con chi non ha ricevuto la tua denunica, vai a farla altrove; sono obbligati a verbalizzare! Porta con te tutta la documentazione in tuo possesso.
Oggetto | Utile |
---|---|
1 | |
1 |