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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Buonasera

ho acquistato maglia polo che si è rivelata non conforme alla descrizione; fatte le sacrosante rimostranze al venditore, lo stesso impone la restituzione per il rimborso, facendo chiaramente intendere che se avessi dato feed rosso si sarebbe rivolto a legali. Non ho dato seguito al suo avvertimento e, tralasciando al momento giudizio negativo, ho aperto controversia tramutata immediatamente in reclamo. Dunque a dare rosso si rischia davvero complicazioni legali? Dal momento che non è obbligatorio il feed, meglio dunque dimenticare? Grazie per l'attenzione

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1 SOLUZIONE ACCETTATA

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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Ora, precisato e dimostrato empiricamente che le cose che ho citato sono DIVERSE con quanto affermato da misterious_shadow, vorrei ribadire che la scelta di non mettere feedback negativi è rispettabilissima, ma non è necessariamente condivisibile da tutti!

I diritti di Critica, libertà espressiva,cronaca e quant'altro restano diritti e non DOVERI, per cui chi non vuole avvalersene è liberissimo di non farlo, quello che non deve passare è il messaggio che per non essere processati,indagati,ed avere una sentenza di colpevolezza se ne debbano privare tutti, perchè se usati con continenza,pertinenza, veridicità, moderazione e CAUTELA i feedback negativi non solo non vi espongono ad una condanna penale certa, ma sono uno strumento prezioso ed indispensabile che servono in questa piattaforma per capire un po' meglio con quale venditore abbiamo a che fare! Il feedback è un pilastro fondamentale di eBay, e se usato correttamente è l'espressione di un diritto fondamentale, sancito anche dalla Costituzione Della Repubblica, e io invito chiunque ad avvalersene usando questo strumento con giustizia e senno.

Tutti siamo potenzialmente denunciabili, una persona potrebbe denunciarmi anche solo se pensa che io lo stia guardando storto, perchè chiunque ha il diritto a denunciare un'altra persona (è anche il motivo per cui i nostri tribunali sono ingolfati e al collasso) ma se qualcuno mi denuncia non implica che abbia fatto bene a denunciarmi, anzi, in caso di assoluzione il denunciante rischia persino una denuncia per calunnia per aver riportato un reato che in realtà non c'era, ecco perchè molti venditori che millantano denunce per feedback a destra e manca, a meno che non abbiano davvero ragione e che il feedback sia davvero immotivato ed immeritato, molto raramente ricorreranno alle vie legali.


E ribadisco ancora una volta il concetto della "forma" del feedback,un feedback del tipo "questo venditore è un ladro" e "oggetto ordinato in data xx/xx/2013 e in data xx/xy/2014 non ancora ricevuto" può fare la differenza, nel primo caso è più probabile che si arrivi davvero ad un processo, nel secondo probabilmente sarà archiviato,

perchè ricordiamo che ad esaminare ogni denuncia c'è un P.M , e non necessariamente si arriverà ad un processo! la denuncia se inconsistente potrà essere archiviata!


Se davvero un acquirente venisse condannato dopo un feedback giusto, motivato,continente e veritiero della serie " ho ordinato l'oggetto in data x, oggi in data y non l'ho ancora ricevuto" oppure "ho ordianto l'oggetto x rosso, mi è arrivato l'oggetto Y, venditore rifiuta rimborso" vi assicuro che un caso del genere AVREBBE CLAMORE MEDIATICO, come lo ha avuto persino un caso degli US, un certo Michael Steadman denunciato per un pesante commento di feedback verso un venditore definito "con un etica di un venditore d'auto usate" roba pesante quindi", la cosa ha suscitato tanto clamore da arrivare in Italia, pensate davvero che se qualcuno venisse condannato in Italia per un feedback LEGITTIMO,veritiero,continente, e non offensivo la cosa non uscirebbe sui giornali?

Eppure su decine, forse centinaia di migliaia di feedback rilasciati in Italia su eBay non c'è stato un solo caso, nemmeno uno, in cui un feedback veritiero,continente,non offensivo, sia stato condannato in sede definitiva.

E dunque il caso di avere paura di utilizzare in modo giusto il proprio diritto di libertà d'espressione,critica,cronaca?

Io non credo proprio.

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Messaggio 26 di 29
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28 RISPOSTE 28

Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?


@spiderman3559 ha scritto:

Buonasera

ho acquistato maglia polo che si è rivelata non conforme alla descrizione; fatte le sacrosante rimostranze al venditore, lo stesso impone la restituzione per il rimborso, facendo chiaramente intendere che se avessi dato feed rosso si sarebbe rivolto a legali. Non ho dato seguito al suo avvertimento e, tralasciando al momento giudizio negativo, ho aperto controversia tramutata immediatamente in reclamo. Dunque a dare rosso si rischia davvero complicazioni legali? Dal momento che non è obbligatorio il feed, meglio dunque dimenticare? Grazie per l'attenzione


C'è una certa tendenza a questo genere d'intimidazioni...sia chiaro nessuno deve sollevarsi dal prendersi le proprie responsabilità dalle azioni ad esso imputate...ma un commento preciso allo svolgimento dei fatti,gravemente negligenti e tali da meritare un feedback negativo non ha possibilità di essere ritenuto diffamatorio o danneggiante dell'immagine aziendale che sia!

 

Anche il venditore risponde delle proprie azioni e se la transazione è andata male per causa sua...senza voler mettere rimedio...ne paga le conseguenze.

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Messaggio 2 di 29
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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Non voglio naturalmente contraddirti, Roberto, ma io correggerei qualche cosa.

 

La realtà è che la risposta è decisamente sì ed è meglio lasciare perdere. Il reato di diffamazione è il volere ledere l'onorabilità di una persona facendolo in pubblico ed in sua assenza.

L'offesa diretta od il turpiloquio non è condizio sine qua non per rendere effettivo il reato e l'affermare la verità non scusa affatto (esiste a questo scopo un preciso articolo del codice penale che esclude proprio l'accertamento della veridicità delle affermazioni di chi commette il reato, ad uso di propria scusante). La diffamazione è il reato che compie chi è dedito alla  maldicenza ed al petegolezzo, per essere molto terra, terra.

Di fatto la questione è, detta in soldoni e molto banalmente: perché offendi pubblicamente un'altra persona? Quale è il tuo motivo? E' stato fatto perché ti hanno precedentemente provocato o per difenderti da qualche cosa od atto ingiusto (intesi come reati subit in precedenza)?

Le domande che ti farebbe un giudice sono queste in buona sostanza. Se tu non ti inquadri in questi pochi casi ed in situazioni del genere, in pratica, compi sempre reato di diffamazione e rischi chiaramente la condanna.

Quindi se ne deduce un fatto che dal punto di vista giurisprudenziale è piuttosto certo; un feedback negativo, ma al limite anche neutro o addirittura positivo con commento negativo, è sempre potenzilamente diffamatorio. Quindi il non darlo è una ottima scelta

.

Infine una controparte che ti avverte di possibili azioni legali nei tuoi confronti se compi un atto lesivo, per concetto giurisprudenziale, non intimidisce affatto né minaccia in nessuna maniera. Anzi, usa un preciso diritto costituzionale che è quello del giudizio in caso di danno subito e dellla richiesta di risarcimento, non solo economico, per il danno subito. E per avvalorare magggiormente il fatto che non costituisce per niente una minaccia starebbe anche a dimostrarlo che dal punto di vista di un eventuale causa, se tu la intenti contro qualcuno ma non dimostri al giudice che hai tentato di risolvere con l'accordo o che comunque hai preventivamente avvisato la controparte dei tuoi atti nei suoi confronti in caso non ponga rimedio al fatto ingiusto subito, e se non lo fai prima di intentare la causa stessa, sei tu che vieni condannato e colpito. Un comportmanto del genere si chiama "azione temeraria", ed il giudice la sanziona pesantemente e naturalmente non accetta i termini della causa intentata.

Quindi non solo non sono minacce, ma sono addirittura degli atti dovuti.

Messaggio 3 di 29
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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Ciao Misterious,

 

faccio un esempio pratico (un paradosso sia chiaro) per verificare se ho capito il concetto.

 

Se compro un oggetto e specifico di volerlo color rosso nella scelta proposta nella gamma in vendita...ricevo l'oggetto ma di color rosa.

 

Il venditore per il piccolo dettaglio del colore non è disponibile a trovare un accordo ma al contrario m'informa che se dovessi dare un feed negativo mi intenta causa per diffamazione e risarcimento danni d'immagine.

 

Io però nel pieno delle mie ragioni rilascio feed rosso con scritto il seguente commento:

 

compro x rosso,ricevo rosa e mi si avvisa di non rilasciare feed negativo x non incorrere in azioni legali.

 

In questo caso il venditore risulterebbe diffamato ed io rischio di pagar danno per una sua negligenza?

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Messaggio 4 di 29
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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Ringrazio robertobonsai e misterious_shadow per le risposte, a questo punto ci sarebbe pure l'eventualità che paypal possa dar ragione al venditore scorretto dal momento che io, acquirente, mi sono inventato, non so per quale motivo, tutta la storia? Fortunatamente, prima di gettar nel rusco la paccottiglia ricevuta, ho fotografato i danni descritti nel reclamo effettuato, sempre che le foto fanno testo; grazie ancora, buona continuazione di serata.

Messaggio 5 di 29
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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Ciao, sono state dette una caterva di inesattezze. Non è la prima volta che si parla di questo argomento, e non è la prima volta che qualcuno fa terrorismo psicologico sul feedback. 

 

Incuriosito da questo, ho raccolto un sacco di dati sull'argomento e ho chiesto consiglio ai miei due legali, uno dei quali un mio caro amico che si è da poco laureato in giurisprudenza quindi "fresco di scuola" .

 

Rischi la condanna per diffamazione se dai un feedback negativo falso, non dimostrabile, e se il venditore non ha colpe, ovvero se tu NON HAI SUBITO UN DANNO INGIUSTO.

 

La cosa  della prova della veridicità come scriminante che non è  mai ammessa è pura follia, viene sempre ammessa se c'è un procedimento penale nei confronti del venditore, se lui ti denuncia tu puoi a tua volta denunciarlo per una marea di altri reati: Adesso non ricordo il nome del reato preciso, ma esiste un reato per cui se il venditore al momento della vendita è pre-intenzionato a non vendere o a vendere un oggetto difforme,  commette già un reato, una volta che parte un procedimento penale contro il venditore potrai presentare come scriminante il fatto di aver scritto una cosa vera e...

 

"Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito è, per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non è punibile>>

 

 

Per non parlare delle altre scriminanti:

 

1) Diritto di cronaca:

 

"

In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.

Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. Viene, tuttavia, richiesto che la critica non si spinga sino ad arrivare all'offesa ed all'umiliazione pubblica dei propri avversari.[1]

La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali."

 

 

E POI C'E' LA SCRIMINANTE CHE PREFERISCO: IL MAGNIFICO ARTICOLO 599 DEL CODICE PENALE:

 

<<Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.>>

 

Per la cronaca, i reati 594 e 595 c.p sono i reati di ingiuria e diffamazione! se hai subito un danno dimostrabile ed ingiusto e puoi dimostrarlo, e sei (GIUSTAMENTE) in UNO STATO DI IRA per il torto, non sei perseguibile per diffamazione e neanche per l'ingiuria, da un punto di vista teorico potrestia anche insultarlo apertamente ed offenderlo nel peggior modo, anche se ti sconsiglio vivamente di farlo, per due motivi 1)Il feedback verrebbe rimosso subito 2) Se per assurdo il giudice ti desse torto o non riuscissi a dimostrare il trto del venditore a quel punto le conseguenze di un insulto sarebbero pesanti, perchè non godresti delle scriminanti del dovere di cronaca (che deve avere utilità sociale, e gli insulti non ne hanno).

 

 

Inoltre il venditore se in malafede può essere denunciato per Insolvenza fraudolenta:

 

 

<<Chiunque contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516 (1).>>

 

 

 

Ora dirò una cosa, me di cui non sono sicuro,perchè non l'ho chiesto ai miei avvocati,ma  secondo me, obbligare un utente a cambiare un feedback (che in realtà merita di stare li ed è lecito) con il pretesto di un'azione legale, rientra secondo me nell'ESTORSIONE:

 

<<il reato di chi, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa(FEEDBACK?!), procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto(reputazione feedback?!)>>

 

 

 

 

Messaggio 6 di 29
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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Aggiungo:


Per cui, se ritieni di aver subito un danno reale, e che il venditore sia stato in malafede, e se puoi dimostrarlo, rilascia il Feedback anche se rosso ma non esprimendo giudizi soggettivi! scrivi solamente i FATTI OGGETTIVI e dimostrabili di come si sono svolte le cose, se la malafede del venditore o la sua scorrettezza sono dimostrabili teoricamente non corri rischi, e certamente corre più rischi legali il venditore se è stato scorretto, loro lo sanno bene, per questo i venditori che dalle "parole passano ai fatti" sono una minoranza, e quei pochi che lo fanno forse lo fanno perchè effettivamente alcuni feedback negativi sono davvero "ingiusti".
Messaggio 7 di 29
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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Rispondo a te, Roberto, perché non è mia intenzione entrare in polemica con chi è chiarissimo che non capisca praticamente nulla di giurisprudenza e pur tuttavia spande articoli del codice penale che non comprende e non sa interpretare e mette consulti di avvocati che avvocati non sono. Questi temi si capiscono dopo che la pratica forense ti conforta e dopo che lo studio attento assieme all'eperienza ti fa capire come siano realmente le cose.

Bisognerebbe capire che cosa sia la provocazione e quando si verifichi ed in che modo, invece di spiattellarla come una cosa quasi ovvia in una transazione commerciale (cosa che assolutamente non è), bisognerebbe capire che cosa vuole dire che qualcuno sia imputato di un reato e capire che il reato deve essere connesso al fatto in questione per potere essere ammessa la prova della verità, che il reato deve essere precedente alla causa di diffamazione intentata, che il diritto di cronaca non centra nulla in casi come questi e tante altre belle cose che è ben chiaro che non si capiscono come è perfettamente inutile e tempo perso preferire un articolo del codice penale rispetto ad un altro. E capire che quando si tenta di spiegare i rischi e l'ambiente giurisprudenziale per quello che è, e non per quello che si desidererebbe fosse nel proprio immaginario mentale, non si fa terrorismo ma servizio, e pure gratuito.

Bisognerebbe che si capisca che forse si ha a che fare con chi ha pratica forense nelle sue esperienze e parla per dati di fatto reali e per nulla teorici, ma è tempo assolutamente perso a mio parere e per cui sorvoliamo.

 

Invece, per tornare al tuo utile esempio la risposta è sì, rischi motlo seriamente. Ed io farei assieme a te un percorso per arrivare assieme a capire la realtà della cosa e capirne il perché.

 

Il dare un oggetto rosa invece che rosso come pattuito in precedenza non è un reato penalmente rilevante. E' invece una inadempienza contrattuale.

Questo non è un reato di per se stesso ma una classica situazione di disaccordo civile che con procedimento civile si risolve. Il giudizio per diritto civile si occupa di situazioni di causa che sono frutto di disaccordo tra le parti e non di reati di per se stessi e quindi è inutile pensare che chi sia coinvolto in un procedimento del genere compia un qualche reato penalmente rilevante.

Il giudizio civile si occupa di disaccordi, scorrettezze, mancati adempimenti o perfezionamenti dei contratti e cose del genere. Ed è per questo motivo che non si mischia e non si deve mischiare a quello che invece è penalmente rilevante. E la diffamazione invece è un fatto penalmente rilevante.

 

Quindi torniamo al nostro esempio. Il venditore compie inadempienza contrattuale e non è disposto all'accordo risanatore del fatto. Per questi motivi può essere chiamato in giudizio civile ed essere chiamato a risolvere il problema e risarcirne l'eventuale danno. Ed in questa luce ci si deve muovere e si deve provare la propria ragione e se tale viene riconosciuta si deve ricevere il giusto rimedio.

Chiaramente non è obbligo adire per forza ad una terza parte giudicante per risolvere e lo si può fare con il semplice accordo reciproco successivo. Se questo però non avviene si può chiedere il giudizio ed avere la risoluzione del problema.

Altri modi per risolvere (la vendetta, la violenza od altro) non sono ammessi, perché sono per forza di cose elementi che vanno al di là dell'accordo reciproco o del giudizio di terzi e cadono per forza di cose nella vendetta o nella coercizione o la violenza. Per cui tutto quello che viene fatto fuori dalle normali possibilità ammesse, è un potenziale reato e lo è con una natura penale.

 

Il reato penale è caratterizzato nella maggior parte dei casi dalla volontà, ovvero dal fatto che chi lo compie lo fa per scelta e con l'intento del danno contro la persona o la cosa al quale sono rivolti questi atti. Va, naturalmente, esaminata la consapevolezza di chi compie l'atto, la conseguenza del danno, la situazione di chi lo subisce, le provocazioni eventualmente subite in precedenza, od altri reati a sua propria volta subiti prima di commettere il nostro ecc. ecc.

 

Ed ecco perché potenzialmente siamo diffamatori se mettiamo feedback negativi o neutri od anche positivi con commento negativo.

Lo siamo perché il nostro atto, che poi è quello di scrivere un commento che notoriamente sappiamo essere indelebile, essere pubblico e largamente diffuso, sappiamo essere facilmente fruibile da un numero di persone tale che non possiamo nemmeno ragionevolmente quantificarle, è fatto per dare danno o detrimento a colui che ne è il bersaglio. Ed è questo che importa, il nostro atto ed il motivo per il quale lo facciamo.

E quindi non è importante se usiamo parole universalmente insultanti o lesive, se scriviamo poemi o brevi frasi od altre cose, ma è importante il fatto che "lo abbiamo fatto". E se si guarda bene e si tenta di capire al meglio il disposto di tutti gli articoli dal 594 e seguenti che riguardano i reati contro l'onore di ingiuria, diffamazione e diffamazione aggravata, tutto corrisponde a questo modo di vedere.

La sequenza è semplice in partenza. Se diffami sei colpevole, se anche dici il vero diffamando non conta (perché il problema non è quello che dici, ma quello che fai ed il motivo per cui lo fai, perché l'imputato del reato SEI TU e non la vittima della diffamazione, anche se questa sia responsabile di altri atti nei tuoi confronti che però non centrano nulla con il fatto che tu diffami ed il motivo per cui lo fai), se lo fai con larghi mezzi di diffusione ed esercitando una professione come potrebbe essere quella del giornalista o del pubblico ufficilale in carica sei più colpevole (perché usi mezzi che a non tutti sono permessi per amplificare l'effetto del danno), se ti provocano sei scusabile perché è interpretabile come una forma di legittima difesa, ecc. ecc. Ma tutto parte sempre da lì: lo hai fatto e si deve capire il perché ed a seguito di cosa lo hai fatto.

 

Quindi non importa, in finale, quello che scrivi nel feedback e le cause che lo hanno originato e ti hanno mosso la volontà di scriverlo, ma conta che lo hai scritto ed anche il modo che hai utlizzato per scriverlo ed il dove.

 

E quando si scrive un feedback negativo, e molti persino lo affermano platealmente, con l'intento di "avvertire gli altri" è chiarissima la volontà di mettere in campo cose che tutti sappiano e se lo fai con scritti che poi creano del danno, sembra quasi matematico (ma non è così, sia chiaro, la diffamazione va sempre provata) che l'intento sia diffamatorio come principio.

 

Ecco perché dico che potenzialmente un negativo è diffamazione e che non è mai vero che basta "dire il vero e non insultare" per avere la tranquillità.

Nessuno può certificare dal principio che tu dica la verita in quello che scrivi e, come abbiamo ben visto, è molto difficile poterla usare a scusante dei propri atti e quindi conta molto poco.

 

La via migliore e non rilasciare negativi che sono come le anguille, delle bestie viscide ed incontrollabili, ed utilizzare i mezzi leciti che si hanno a disposizione.

 

Se si ha conoscenza dal principio che problemi possono succedere e che le transazioni a distanza hanno questi rischi, si fanno scelte più occulate, non si fanno spropositi e ci si muove anche con più attenzione nella gestione di queste attività.

 

Ed è questo che in realtà serve veramente.

Messaggio 8 di 29
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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Eccellente,chiaro ed efficace il tuo esporre.

 

Ricapitolando dunque,partendo dal concetto giuridico e differenziando tra civile e penale a questo punto esprimere un giudizio in pubblico,diventerebbe sempre un torto per chi lo fa' anche se in realtà il torto lo ha subito in prima persona questo il succo "potenziale".

Mi permetto di eccepire che il sottolineare potenziale non è a caso in quanto il venditore non sempre è colui che ha la ragione assoluta e la giurisprudenza ne tiene ben conto perchè,sì è vero che l'atto pubblico resta indelebile ma la diffamazione va' decisamente provata alla luce delle azioni che l'acquirente ha subito e porterà in sua "difesa" e potrà dibattere (provandole anch'esso) sui comportamenti tenuti successivamente alla compravendita e non esclusivamente l'inadempienza contrattuale del colore sbagliato o meno dell'oggetto.

 

Entriamo in un vortice malefico...questo è vero...ma l'aggressione psicologica dei toni con cui mi si viene a notificare che,un giudizio negativo veritiero dato su una transazione di compravendita degenerata in scontro,dopo il mio acquisto (pagato,ricevuto e non conforme) verrà dibattuta in un'aula di tribunale,per quanto sia un atto dovuto,la riterrei penalmente rilevante!

Smiley Strizza l'occhio

Oh sia chiaro per questa mia ultima affermazione,non ho consultato alcun legale è frutto del mio sacco e come sempre...mi prendo le responsabilità delle mie azioni.Smiley Molto-felice

Qui lo dico e naturalmente mai lo negherò!!!

Smiley LOL

 

Ciao Misterious sempre un piacere incrociarti e far quattro chiacchere con te

 

Roberto

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Messaggio 9 di 29
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Può venditore intimorire utente di adire vie legali nel caso ricevesse negativo?

Si Roberto, ma dobbiamo cercare di analizzare le cose sempre da un punto di vista più "asettico". In casi come questi si deve vedere l'aspetto dal punto di vista "generale".

Nessuno in partenza sa chi abbia la ragione, nessuno sa dove sia il vero, e nessuno può dire con certezza che chi dia il negativo sia la parte lesa e che abbia la ragione a prescindere. Non si può vedere subito e quindi la potenzialità esiste a tutti gli effetti.

E se anche la parte acquirente è lesa in alcuni casi e per altri comportamenti ricevuti, non è detto che abbia liceità di ledere a sua volta.

 

Poi è chiaro che si debbano portare prove, l'ho già detto anche io e lo ripeto, ed in particolare si deve provare la volontà di compiere il reato e la consapevolezza di creare del danno. Ma se questo succede ........ direttori di giornali entrati in carcere o "megafoni" di movimenti politici attuali condannati più volte al carcere per queste cose dovrebbero fare scuola.

Messaggio 10 di 29
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