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E' diffamazione ?

mantegaman
Utente della Community

Prima che arrivi qualcuno a contare i capelli ed il colore dico subito che questo non è il mio account principale e che è stato creato per il forum fresco, fresco.

 

Io leggo molto spesso il forum ma non sono mai intervenuto prima perché mi è successa una cosa che io credo di potere dire che è assurda.

 

Ho un negozio fisico vero ed anche un account professionale qui su Ebay e sono su questo sito da 8 anni. Circa 1800 feedback e più di 2000 vendite fino ad oggi.

 

Ho sempre cercato di esercitare la mia professione con onestà e chiarezza e ritengo che i miei clienti sono preziosi e quindi cerco sempre di soddisfarli e di difenderli come mi riesce. Ho sempre cercato di fare le cose per il meglio e quando ci sono state difficoltà non mi sono mai tirato indietro per aiutare. Ho sempre pensato che questa era la via giusta per potere esercitare la mia professione nel modo migliore.

 

Ebay non è la mia fonte di reddito principale ma devo dire che mi aiuta abbastanza a portare il pane a casa.

 

Poco tempo fa mi capita di vendere una oggetto di piccole dimensioni. Si tarttava di una cuffia auricolare per cellulare, tablet ecc. ecc. E non si trattava di una cineseria ma di un oggetto di una nota marca e naturalmente nuovo. L'acquirente mi dice che vuole la spedizione prioritaria che io per questo genere di oggetti rendo disponibile direttamente in inserzione.

Paga, con Paypal, ed io spedisco il giorno successivo.

 

Dopo circa dieci giorni totali, sabati e domeniche comprese, mi manda un messaggio chiedendomi perché non fosse arrivato nulla, che a lui le prioritarie arrivano in tre giorni, che era una cosa strana e che voleva sapere che cosa intendessi fare. Io rispondo che 10 giorni totali erano un po pochi per pensare ad uno smarrimento e che magari si poteva aspettare un pochino ancora e che comunque lo avrei rimborsato in caso di smarrimento. Mi arriva una risposta arrogante che devo riportare per intero perché si deve sapere che cosa mi ha detto anche se naturalmente non metterò nessun dato personale e non metterò riferimenti:

"... inutile perdere tempo! Questi mezzi non attaccano!!! A questo punto non sono nemmeno sicuro che tu abbia spedito nulla. Voglio i miei soldi indietro. Mi arriva sempre tutto in 3/4 gg. al massimo ed a te servono 10???? Voglio il rimborso o faccio controversia sul Paypal"

E già qui mi stavano venendo sulle spalle tutte le carogne! Ma rispondo molto cortesemente e senza scompormi che se voleva il rimborso lo avrei fatto su Paypal senza bisogno di controversie. Poi digersco mezzo fegato e faccio il rimborso e lo informo di averlo fatto. Nessuna ulteriore rispostada lui.

 

Non passano 24 ore e mi ritrovo un feedback negativo grande come una casa! Il primo della mia carriera su Ebay: "nn arriva prioritaria. Storie per rimborsare". Io rispondo al commento e dico di avere rimborsato prontamente in nemmeno un giorno e mi risponde ancora nel feedback: "nn sono sicuro nemmeno che hai spedito.". Mando un messaggio e chiedo il perché di questo comportamento se ho rimborsato praticamente a semplice richiesta sua e mi risponde che era necessario che tutti sapessero in che modo lavoro io e che era suo diritto esprimere la sua opinione.

 

Qui sono furioso ma ancora mi tengo e mi metto in contatto con ebay e chiedo la rimozione di quella schifezza. Mi rispondono in breve che loro non possono rimuoverlo se non con un ordine del giudice.

Comincio a vederci male ma ancora mi tengo fino a che non arriva un messaggio da un altro acquirente, uno con pochi feedback, che mi chiede se aveva sicurezza nella spedizione dal momento che aveva letto il mio negativo!!!!

Qui non ci ho visto più!! Io mi sento diffamato pesantemente! La fama mia e della mia attività è stata compromessa ed io voglio trovare un modo per rimuovere quel feedback a tutti i costi!

 

Chiedo quindi a questo forum che spesso vedo che è frequentato da molta gente competente e di esperienza: posso denunciarlo per diffamazione? Posso ottenere la rimozione di quella schifezza e vedermi restituita la mia onorata credibilità da un giudice o questo personaggio non qualificabile la fa franca perché ha davvero il diritto di dire quello che vuole?

 

Chiedo una vostra opinione prima di andare ad un consulto da un legale, per vedere se vale la pena ed ho possibilità di difendermi da questa infamia.

 

Grazie.

Messaggio 1 di 33
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32 RISPOSTE 32

E' diffamazione ?


mantegaman ha scritto: 

Chiedo quindi a questo forum che spesso vedo che è frequentato da molta gente competente e di esperienza: posso denunciarlo per diffamazione? Posso ottenere la rimozione di quella schifezza e vedermi restituita la mia onorata credibilità da un giudice o questo personaggio non qualificabile la fa franca perché ha davvero il diritto di dire quello che vuole?

 

Chiedo una vostra opinione prima di andare ad un consulto da un legale, per vedere se vale la pena ed ho possibilità di difendermi da questa infamia.

 

Grazie.


Certamente si, è un tuo diritto costituzionale, non serve un legale per rispondere ad una domanda del genere.

 

E non è vero che lu può scrivere quello che vuole, nemmeno se ciò che scrive è la verità.

 

Andrei oltre semmai, hai davanti un ventaglio di possibilità che va ben oltre la querela, puoi portare la cosa dinanzi ad un Giudice di Pace, la sua pronuncia basta anche per ottenere la rimozione del feedback; puoi affrontare la faccenda sia sotto il profilo civile che sotto quello penale, con, mi risulta elevate probabilità di successo.

 

Ciao

 

 

 

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Messaggio 2 di 33
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E' diffamazione ?

Questa volta sono perfettamente d'accordo con Moria poichè la diffamazione può essere ravvisata nella seconda parte del feedback, quando si esprime il dubbio che il venditore abbia spedito l'articolo. 

 

Infatti, personalmente, ritengo difficilissima la presenza di diffamazione quando si descrive qualcosa di realmente accaduto e documentabile mentre le cose cambiano notevolmente quando si esprime un'opinione che non è possibile che sia documentata dai fatti.

 

Poi l'opinione non può essere un feedback (per lo scopo e la definizione del termine) mentre ha il solo scopo di creare danno al venditore.

 

ciao

mario

 

Messaggio 3 di 33
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E' diffamazione ?

atomicstore
Utente della Community

Ti invito a dare un'ochiata a questo Topic che affronta la problematica in maniera molto esaustiva da diversi punti di vista:

 

LINK

 

 

Se è vero che l'acquirente non ha subito un "danno" da questa transazione, non può usare l'Art 599 cp (che dice che non è punibile chi in un momento di rabbia dopo un'azione ingiusta altrui commette diffamazione o ingiuria), dunque nn può utilizzare uno degli articoli più "potenti" che serve agli acquirenti per diventare "immuni".

 

Tecnicamente non può usare neanche la scriminante della veridicità, poichè per farlo dovrebbe iniziare un procedimento legale nei tuoi confronti, e non può farlo, perchè sei stato onesto.

 

Rimane diritto di Cronaca,Critica,e quant'altro, me se ne è parlato ampiamente nel LINK che ti ho segnalato, di cui riporto una parte:

 

"

3. Diritto di critica del consumatore e diritto all’oblio del rivenditore

L’art. 21 della Costituzione sancisce il principio per cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Ovviamente, la libertà di manifestazione del pensiero soggiace solo ai noti limiti, imposti dalla tutela della persona umana (parimenti tutelati dalla Costituzione agli articoli 2 e 3), i quali si concretizzano nella tutela del diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza, e agli altri diritti fondamentali dell’individuo.

Il diritto di critica e il diritto all’onore trovano il necessario bilanciamento tra i diritti di rango costituzionale, con la conseguenza che il diritto d’informazione o di critica potrà esercitarsi anche qualora ne derivi una lesione all’eventuale prestigio di un negozio online, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse (c.d. pertinenza), che siano rispettati i limiti dell’obiettività e della correttezza della forma espressiva (c.d. continenza) e che l’informazione sia sostanzialmente vera e circoscritta.

Tali requisiti discendono da un’impostazione giornalistica della pubblicazione delle notizie, ma appartengono anche a coloro che con il loro scritto fanno informazione (Cass. pen., Sez. V, 1º luglio 2008, n. 31392, in Dir. inf., 2008, 808, “solo l’esistenza di tali presupposti, infatti, attribuisce efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica da chiunque e con qualsiasi mezzo esercitati” e Cass. pen., Sez. V, 1º luglio 2008, n. 31392).

In ottemperanza a tali principi è importante che non venga riportata una informazione lesiva del commercio altrui sulla base del “sentito dire”.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi che il giudice del merito deve utilizzare per svolgere l’accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell’espressione giornalistica utilizzata. Tuttavia, non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all’articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell’articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere llaltrui reputazione. Costituisce questo un giudizio di merito che, se motivato in modo congruo e logico, resta immune da censure in sede di legittimità (Cassazione civile  sez. III 19 novembre 2010 n. 23468 conforme a Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140).

La “memoria della rete” non aiuta il rivenditore online che potrebbe trovarsi a “pagare” per alcuni obsoleti commenti negativi ben indicizzati rispetto a numerosi commenti positivi su forum poco conosciuti. In questo senso è comprensibile il “diritto all’oblio” invocato da alcuni negozianti che vorrebbero poter superare, senza lasciare tracce, difetti di gioventù legati a inadempimenti contrattuali.

Vi è inoltre da tenere in considerazione che vi sono tecniche di marketing illegali e molto subdole, consistenti nel criticare la concorrenza per mezzo di commenti negativi che integrano veri e propri atteggiamenti di concorrenza sleale.

 

4. “Quel negoziante è un ladro”. Come raccontare una brutta esperienza.

Premesso che la materia è molto complessa e sarebbe necessario verificare ogni singolo caso, è bene rilevare che non basta essere querelati per diffamazione perché il procedimento si termini con una condanna, dovendo ricorrere tutti i presupposti di cui all’art. 595 c.p..

Il buon senso è uno strumento fondamentale in questi casi che spesso supera qualunque prescrizione della Cassazione.

Ad esempio, rivolgersi al negoziante, descrivendolo “ladro”, “delinquente”, “truffatore” per un ritardo di consegna, può essere certamente considerata una diffamazione a mezzo internet. Sappiamo infatti che il consumatore ha già una serie di strumenti da utilizzare in caso di problemi con gli acquisti (attraverso il modello di diffida ad adempiere) o nel recuperare il denaro perso (attraverso il modello di messa in mora) per tutelare in sede civile gli inadempimenti contrattuali di cui è stato vittima.

Infatti, il mancato rispetto dei termini di vendita, costituisce un illecito civile, di natura contrattuale, che non giustifica offese e denigrazioni all’onore e alla reputazione del negoziante.

E’ necessario pesare quindi ogni parola senza temere di affermare la verità. In questo senso,  non integra il reato di diffamazione la condotta del condomino che definisce pubblicamente latitante e incompetente l’amministratore di condominio; nella specie, infatti, sussiste la scriminante del diritto di critica (la Corte ha osservato che rivolgendo delle critiche all’operato dell’amministratore, per le gravi carenze di manutenzione del palazzo e invitando gli altri condomini ad attivare i loro poteri di controllo sull’amministratore, il condomino-imputato aveva esercitato non solo il proprio diritto di libera manifestazione del pensiero, ma anche lo specifico diritto, quale condomino dello stabile, di controllare l’operato dell’amministratore e di denunciare le eventuali irregolarità riscontrate. In particolare, la parola latitante non determinava alcuna aggressione alla sfera morale dell’amministratore, ma solo una censura delle attività non svolte; in tale contesto, tale termine era stato usato nell’accezione corrente di qualcuno che evita di farsi vedere al fine di non ottemperare ai suoi doveri, per i quali è pagato), Cassazione penale  sez. V 11 novembre 2010 n. 3372.

Riportiamo alcuni consigli da tenere a mente che possono essere di riferimento per evitare di passare dalla parte del torto nel raccontare la propria esperienza.

Costituiscono diffamazione:

– le informazioni false, meramente insinuanti, le subdole allusioni (anche se riportate in forma dubitativa);

– le parole offensive, gli epiteti denigratori e gli accostamenti lesivi socialmente interpretabili come offensivi;

– le informazioni denigratorie (se pur vere) che non rientrino nel pubblico interesse e non siano riportate con obiettività e correttezza di forma;

– le frasi altrui con le caratteristiche di cui sopra, anche se riprese da altri e riportate tra virgolette.

Vi è poi da tenere in considerazione le seguenti circostanze:

– l’eventuale violazione del diritto all’onore viene valutato sia considerando le singole parole e sia nello scritto d’insieme;

– l’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa è condizione essenziale perché vi sia una rilevanza penale; perché possa configurarsi la fattispecie, è sufficiente che il destinatario sia determinato o determinabile anche se non viene direttamente esplicitato il nome;

– poiché la “ditta” non è altro che il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’attività commerciale, l’addebito infamante rivolto all’impresa è riferibile in modo immediato e diretto all’imprenditore; in questo senso, la capacità di essere titolari dell’onore sociale e di essere soggetti passivi del reato non può essere esclusa anche nei confronti di entità giuridiche di fatto;

– per configurare il reato non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione (animus diffamandi) ma basta il dolo generico, cioè la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l’altrui reputazione (sez. 5 sent. 28661 del 30-06-2004).

In definitiva la manifestazione pubblica di un giudizio negativo sull’adempimento di un contratto costituisce espressione di diritto di critica, sempre che non travalichi nell’insulto e nel dileggio gratuito della controparte (Tribunale  Reggio Emilia 18 ottobre 2008). Facendo riferimento ai presupposti di rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza, anche da chi diffonde via internet una notizia pur non essendo giornalista, vi è una efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica da chiunque e con qualsiasi mezzo esercitati (Cassazione penale  sez. V 01 luglio 2008 n. 31392)."

 

 

 

 

Detto questo anche io credo che il feedback che ti ha dato quell'acquirente sia immeritato, bisogna vedere se basta per vincere una causa in un tribunale, e soprattutto se il processo si avvia, forse si, se l'accquirente avesse scritto "la prioritaria non è arrivata,transazione annullata" penso sarebbe stato archiviato con alte probabilità, ma quel "storie per rimborsare" secondo me lo inguaia.

 

 

Non ti consiglio nè di provare nè di non provare, ma di consultare il tuo avvocato per vedere cosa hai in mano, e decidere dopo una valutazione attenta della situazione.

 

 

Al contrario di Moria non mi sento di sbilanciarmi, non saprei se definire le probabilità di successo in un eventuale causa "elevate" (In questo caso la diffamazione mi sembra molto "borderline", secondo dipenderà molto dall'interpretazione del magistrato) ma penso che le possibilità ci siano.

 

 

Spero che tu ci tenga informati sugli sviluppi.

Messaggio 4 di 33
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E' diffamazione ?

chiaretta
Utente della Community
Vado, come sempre, controcorrente.

Ha sbagliato la formulazione, ma francamente il negativo ci sta, tutto.

E chi l'ha detto che la prioritaria ha bisogno di dieci giorni?

E perche' mai postare con un account creato di fresco in modo da non mostrare le eventuali bugie piu' o meno bianche?
Messaggio 5 di 33
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E' diffamazione ?

Il mio "certamente si" non era riferito al titolo del topic (E' diffamazione?), non ho gli strumenti né la posizione per stabilire se lo è oppure no.

 

Era riferito piuttosto alla/e domanda/e finale/i, che avevo anche citato, ovvero: 

 

"posso denunciarlo per diffamazione? Posso ottenere la rimozione di quella schifezza e vedermi restituita la mia onorata credibilità da un giudice o questo personaggio non qualificabile la fa franca perché ha davvero il diritto di dire quello che vuole?"

 

da cui la mia certezza, è ovvio che può querelarlo, come può, e l'ho scritto, fargli causa civile.

 

Il resto lo stabilirà un Giudice, chiunque esso sia ed in qualsiasi sede il nostro amico deciderà di intraprendere le proprie azioni, di sicuro ci sono prove e testimonianze sul forum, da anni, che dimostrano non solo che è possibile ma anche che le probabilità di successo sono elevate.

 

Aggiungo che spesso, sempre da testimonianze dirette di fonti che conosco e che reputo attendibilissime, non è nemmeno necessario arrivare in giudizio, bastando anche solo l'avviso (non la minaccia) dell'intenzione di andarci.

 

Ciao

 

 

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Messaggio 6 di 33
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E' diffamazione ?

Gli ultimi che ci hanno provato con me hanno ottenuto:

- il power seller e' andato non registrato
- l'altro si e' preso una controdenuncia con fiocchi e controfiocchi e la polizia sulla porta di casa

Ciao moria!
Messaggio 7 di 33
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E' diffamazione ?


@chiaretta ha scritto:
Gli ultimi che ci hanno provato con me hanno ottenuto:

- il power seller e' andato non registrato
- l'altro si e' preso una controdenuncia con fiocchi e controfiocchi e la polizia sulla porta di casa

Ciao moria!

1) Il fatto che sia andato non registrato non gli impedisce di proseguire con le sue eventuali azioni, sai benissimo che eBay è un mondo virtuale, ciò non esclude che la vicenda vada in tribunale.

 

2) il secondo caso dimostra solo che se lui ti querela tu puoi fare altrettanto, entrambi avete esercitato i vostri diritti, anche in questo caso la tua controquerela non cancella la sua querela, saranno due procedimenti diversi, se mai procederanno, e per paradosso ciascuno potrebbe essere condannato.

 

Stiamo facendo accademia, peraltro (almeno io) senza avere titoli per farlo.

 

Ciao Chiara!

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Messaggio 8 di 33
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E' diffamazione ?

Per onore di completezza:

- il primo non e' mai riuscito a fare nulla e c'e' prescrizione, l'equivalente della Partita IVA, venditore non italiano, non esiste piu', ha chiuso bottega, il che fa pensare che non fossi la prima
- il secondo ha solo minacciato la denuncia, io invece l'ho presentata e portata avanti
Messaggio 9 di 33
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E' diffamazione ?


@chiaretta ha scritto:
Vado, come sempre, controcorrente.

Ha sbagliato la formulazione, ma francamente il negativo ci sta, tutto.

E chi l'ha detto che la prioritaria ha bisogno di dieci giorni?

E perche' mai postare con un account creato di fresco in modo da non mostrare le eventuali bugie piu' o meno bianche?

Già, come sempre...

 

Chiaretta, mi devi spiegare cortesemente perché a parer tuo ci sta il negativo,

perché la prioritaria non avrebbe bisogno di 10gg quando, a volte, arriva anche dopo un mese ( o mai)

E il motivo per cui non avrebbe dovuto postare con un id creato appositamente per tutelarsi. 

Tu dai per scontato che il venditore menta... con quale diritto? Dato che anche tu non posti col tuo id da venditore cosa si dovrebbe pensare di te allora?

Messaggio 10 di 33
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