in data 15-01-2014 16:18
Acquistata macchina fotografica da venditore italiano e mi spediscono dalla Francia senza scontrino, come fare per la garanzia europea? Il venditore non doveva essre più chiaro?
Risolto Andare alla soluzione.
in data 15-01-2014 16:50
Il venditore doveva assolutamente essere molto più chiaro ma la questione della provenienza della merce non c'entra con lo scontrino, lui può far spedire la merce direttamente a te dal suo fornitore o sede distaccata in Francia ma poi deve emettere lo scontrino (se lo hai chiesto) e spedirtelo.
La normativa NON lo obbliga ad emettere scontrino se non lo chiedi, lo hai chiesto?
Comunque contattalo e verifica se per caso ha inviato lo scontrino separatamente o intende farlo oppure se ha modo di emettere fattura ed inviartela (può farlo anche via mail in questo caso), in ogni caso se non lo hai chiesto lui per legge è libero di non emettere né l'uno né l'altro.
Onde evitare le prevedibili polemiche ecco le mie pezze d'appoggio:
[...] Peccato che nel commercio elettronico le regole non siano le stesse. Chi afferma che nelle vendite on-line vige l’obbligo di emissione scontrino/ricevuta/fattura afferma il falso (o comunque non dice tutta la verità).
L’obbligo dell’emissione di un valido documento fiscale vige infatti solo per il commercio elettronico diretto (vendita di servizi, software, musica etc ) e non per quello indiretto* (vendita di beni materiali).
La risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto un sintesi autorevole dei principali adempimenti fiscali cui è soggetta l’attività di vendita on line di beni materiali ovvero l’ attività di commercio elettronico indiretto.
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
Questa facoltà non significa che della vendita si perda traccia e quindi non contribuisca alla formazione del reddito d’impresa sfuggendo così alla tassazione. Per il venditore on-line infatti esiste l’obbligo di annotare in un apposito registro tutti i corrispettivi delle vendite effettuate (c.d. registro corrispettivi – previsto dall’ articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972).
La prassi di molti merchant di procedere alla spedizione di beni senza che questi siano accompagnati da alcun documento fiscale è pertanto consentita, perfettamente lecita ma soprattutto non significa affatto che il venditore sia un evasore fiscale.[...]
Ciao
in data 15-01-2014 16:33
Per caso e' la sony?
Se e' il venditore che io ho visto ha anche dei feed back negativi e neutri.
Hai provato a chiedere informazioni al venditore per lo scontrino e la garanzia?
in data 15-01-2014 16:50
Il venditore doveva assolutamente essere molto più chiaro ma la questione della provenienza della merce non c'entra con lo scontrino, lui può far spedire la merce direttamente a te dal suo fornitore o sede distaccata in Francia ma poi deve emettere lo scontrino (se lo hai chiesto) e spedirtelo.
La normativa NON lo obbliga ad emettere scontrino se non lo chiedi, lo hai chiesto?
Comunque contattalo e verifica se per caso ha inviato lo scontrino separatamente o intende farlo oppure se ha modo di emettere fattura ed inviartela (può farlo anche via mail in questo caso), in ogni caso se non lo hai chiesto lui per legge è libero di non emettere né l'uno né l'altro.
Onde evitare le prevedibili polemiche ecco le mie pezze d'appoggio:
[...] Peccato che nel commercio elettronico le regole non siano le stesse. Chi afferma che nelle vendite on-line vige l’obbligo di emissione scontrino/ricevuta/fattura afferma il falso (o comunque non dice tutta la verità).
L’obbligo dell’emissione di un valido documento fiscale vige infatti solo per il commercio elettronico diretto (vendita di servizi, software, musica etc ) e non per quello indiretto* (vendita di beni materiali).
La risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto un sintesi autorevole dei principali adempimenti fiscali cui è soggetta l’attività di vendita on line di beni materiali ovvero l’ attività di commercio elettronico indiretto.
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
Questa facoltà non significa che della vendita si perda traccia e quindi non contribuisca alla formazione del reddito d’impresa sfuggendo così alla tassazione. Per il venditore on-line infatti esiste l’obbligo di annotare in un apposito registro tutti i corrispettivi delle vendite effettuate (c.d. registro corrispettivi – previsto dall’ articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972).
La prassi di molti merchant di procedere alla spedizione di beni senza che questi siano accompagnati da alcun documento fiscale è pertanto consentita, perfettamente lecita ma soprattutto non significa affatto che il venditore sia un evasore fiscale.[...]
Ciao
15-01-2014 21:35 - modificato 15-01-2014 21:39
@moriadellevacche ha scritto:.................... ma poi deve emettere lo scontrino (se lo hai chiesto) e spedirtelo......................
Tutti quelli che vengono a lamentar al mancanza dello scontrino non si sono mai sognati di chiederlo al momento dell'ordine.
Non penso che questo sia diverso da chi lo ha preceduto.
Poi perchè comperarla a 418,60 quando in rete la si trova a 389,50 non lo capirò mai.
in data 19-01-2014 08:25
Si è la Sony rx100, la macchina è ok ma mancando queste cose non so proprio come avere la garanzia eventualmente.
@madnessadsl ha scritto:Per caso e' la sony?
Se e' il venditore che io ho visto ha anche dei feed back negativi e neutri.
Hai provato a chiedere informazioni al venditore per lo scontrino e la garanzia?
in data 19-01-2014 08:29
in data 19-01-2014 08:32
Grazie per la completezza delle informazioni.
in data 19-01-2014 08:34
@moriadellevacche ha scritto:Il venditore doveva assolutamente essere molto più chiaro ma la questione della provenienza della merce non c'entra con lo scontrino, lui può far spedire la merce direttamente a te dal suo fornitore o sede distaccata in Francia ma poi deve emettere lo scontrino (se lo hai chiesto) e spedirtelo.
La normativa NON lo obbliga ad emettere scontrino se non lo chiedi, lo hai chiesto?
Comunque contattalo e verifica se per caso ha inviato lo scontrino separatamente o intende farlo oppure se ha modo di emettere fattura ed inviartela (può farlo anche via mail in questo caso), in ogni caso se non lo hai chiesto lui per legge è libero di non emettere né l'uno né l'altro.
Onde evitare le prevedibili polemiche ecco le mie pezze d'appoggio:
[...] Peccato che nel commercio elettronico le regole non siano le stesse. Chi afferma che nelle vendite on-line vige l’obbligo di emissione scontrino/ricevuta/fattura afferma il falso (o comunque non dice tutta la verità).
L’obbligo dell’emissione di un valido documento fiscale vige infatti solo per il commercio elettronico diretto (vendita di servizi, software, musica etc ) e non per quello indiretto* (vendita di beni materiali).
La risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto un sintesi autorevole dei principali adempimenti fiscali cui è soggetta l’attività di vendita on line di beni materiali ovvero l’ attività di commercio elettronico indiretto.
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
Questa facoltà non significa che della vendita si perda traccia e quindi non contribuisca alla formazione del reddito d’impresa sfuggendo così alla tassazione. Per il venditore on-line infatti esiste l’obbligo di annotare in un apposito registro tutti i corrispettivi delle vendite effettuate (c.d. registro corrispettivi – previsto dall’ articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972).
La prassi di molti merchant di procedere alla spedizione di beni senza che questi siano accompagnati da alcun documento fiscale è pertanto consentita, perfettamente lecita ma soprattutto non significa affatto che il venditore sia un evasore fiscale.[...]
Ciao
Grazie per la completezza delle informazioni. Ciao
in data 19-01-2014 15:17
Agli effetti della buona conclusione di una transazione le informazioni è determinante chiederle prima di comperare.