in data 17-03-2018 19:35
Salve, circa un mesetto fa ormai ho vinto un'asta qui su ebay.
L'asta riguardava un videogioco piuttosto raro, e me lo sono aggiudicato con pochi spicci.
Il venditore mi ha prontamente inviato un rimborso non richiesto dicendomi tramite messaggio primavo che a causa del maltempo non poteva momentaneamente spedirmi quello che mi spettava.
Il problema è che io non ho mai effettuato una richiesta di rimborso e il venditore non mi ha mai inviato alcuna richiesta di annullamento dell'ordine. Decido quindi di restituirgli nuovamente il denaro, dicendogli appunto che avrei potuto aspettare qualche giorno in più, visto che appunto mi interessava ricevere la merce che mi ero aggiudicato.
Passano i giorni, io chiedo se sia possibile spedirmi tutto quanto, visto che ormai il maltempo era passato (ho controllato persino il meteo nella sua città per assicurarmi di non dire cavolate) e non ricevo risposta per settimane.
Per sollecitarlo, recentemente gli dico che ho appunto intenzione di prendere provvedimenti e lui si fa finalmente sentire.
Vorrei sapere se io da acquirente ho un qualsiasi tipo di tutela (visto che appunto l'oggetto è disponibile ed io me lo sono regolarmente aggiudicato) o se semplicemente non ho modo di ottenerlo.
in data 20-03-2018 14:42
@living_in_terronia ha scritto:
Mi sono rivolto al mio legale, gli ho fatto leggere il feedback ma mi ha detto di non preoccuparmi per nulla, visto che non ho effettivamente diffamato nessuno, non ho offeso nessuno.
Ho dato un monito agli altri utenti ("Statene alla larga") e ho in seguito esplicitato il modo in cui ho agito.
Mi ha detto che qualsiasi accusa di diffamazione in sede legale cadrebbe con una semplicità imbarazzante.
Mi ha inoltre rassicurato sul fatto che sarebbe stupido da parte del venditore fare una querela in questo caso perché avrebbe solo da perdere.
Comunque nuovamente, grazie per l'aiuto e la cortesia 🙂
Ottimo!
Figurati...grazie a te del riscontro.
Riassumendo:
hai "effetivamente" fatto la denuncia "di truffa subita" alla Polizia Postale...
ti ha confermato che la tua denuncia alla Postale per suddetta truffa è stata una scelta sensata e dettata proprio dalla gravità del dolo e del danno a te cagionato...
tu non hai dichiarato il falso "alla Polizia Postale" nonostante il venditore abbia annullato immediatamente la transazione "subito" rimborsato e con dolo non spedire nulla...
(a me nota sotto la voce: inadempienza contrattuale)
per finire...in un'eventuale querela di parte per "calunnia e diffamazione a mezzo scrittura pubblica" a tuo carico...vinceresti facile!
Tutto corretto e giusto il mio esporre???
Solo quanto sopra chiedo ancora come chiusa finale.
Così possiamo tutti noi del Forum...avremo modo di rivedere in futuro...altre risposte per i postanti nella tua medesima situazione...in base alla giurisprudenza indicata dal tuo legale di fiducia a cui andrà merito dei consulti validi a titolo gratuito,per il feedback negativo su ebay.
Grazie a te se vorrai dare queste ultime "basilari" informazioni per il bene,della Community tutta.
Roberto
in data 20-03-2018 14:43
@living_in_terroniaha scritto:
Mi sono rivolto al mio legale, gli ho fatto leggere il feedback ma mi ha detto di non preoccuparmi per nulla, visto che non ho effettivamente diffamato nessuno, non ho offeso nessuno.
Ho dato un monito agli altri utenti ("Statene alla larga") e ho in seguito esplicitato il modo in cui ho agito.
Mi ha detto che qualsiasi accusa di diffamazione in sede legale cadrebbe con una semplicità imbarazzante.
Mi ha inoltre rassicurato sul fatto che sarebbe stupido da parte del venditore fare una querela in questo caso perché avrebbe solo da perdere.
Comunque nuovamente, grazie per l'aiuto e la cortesia 🙂
I casi sono due:
o tu non hai fatto leggere tutto al tuo legale o lui è "legale" laureato alla Scuola Radio Elettra.....
Non è diffamatorio accusare il venditore di truffa in uno scritto pubblico?
Statene alla larga. Ho già inoltrato la denuncia per truffa alla polizia postale
la frase è inequivocabile a parer mio.
Il venditore ha esercitato un suo diritto, quello di cambiare idea, come ti è già stato detto da altri non puoi obbligarlo e nemmeno un Giudice può farlo, tantomeno può farlo eBay.
SIA CHIARO QUI NESSUNO NEGA CHE SI TRATTI DI UN COMPORTAMENTO SCORRETTO ma la truffa così come è definita dal Codice Penale è tutt'altra cosa.
Il Codice civile consente ad ambedue le parti di recedere dal contratto, quindi lo stesso diritto lo avresti avuto tu se avessi cambiato idea, il contratto si intende perfettibile solo se non vengono meno le volontà di ambedue le parti e la volontà di una parte non può mai prevalere sull'altra, altrimenti sarebbe un esproprio.
Anche l'acquirente può rinunciare all'acquisto (anche dopo aver pagato) ed è proprio per questo che eBay consente sempre l'annullamento della transazione.
Ciao
in data 20-03-2018 14:56
Alf ciao
da come afferma e scrive il postante lui la Denuncia per truffa l'ha effettivamente inoltrata alla Polizia Postale.
Un Avvocato può leggere le carte agli atti...non i Ns Post del Forum ebay.
in data 20-03-2018 15:15
@robertobonsaiha scritto:Alf ciao
da come afferma e scrive il postante lui la Denuncia per truffa l'ha effettivamente inoltrata alla Polizia Postale.
Un Avvocato può leggere le carte agli atti...non i Ns Post del Forum ebay.
Se ha davvero sporto querela la cosa è anche più grave dal mio punto di vista, ma è abbastanza improbabile perchè la Polizia Postale stessa avrebbe dovuto dissuaderlo visto che il danno patrimoniale e la volontà truffaldina del venditore non ci sono con tutta evidenza.
Dal punto di vista del venditore questo sarebbe un eventuale motivo in più per procedere per diffamazione, in genere il querelato non ha notizia della querela se non parte una indagine, in questo caso è stato lo stesso querelante a dargliela in anteprima.
in data 20-03-2018 15:21
Sono assolutamente d'accordo con te Alf.
Vedi che tutto torna a quanto già ho chiesto al Ns Living...cui pare proprio che il suo legale non abbia avuto nulla da ridire!
Ora ti pongo un'ulteriore domanda.
(la risposta girala sempre al tuo Legale)
La denuncia l'hai fatta per davvero alla Postale???
Sai...ci sarebbe anche ipotizzabile questo:
"dichiarazione di falso in atto pubblico"
Dove può trovare applicazione l'Art. 483 C.p. sempre a tuo carico.
in data 20-03-2018 15:46
si raccomanda sempre all attenzione
prima di rivolgersi a dei legali,
che essi siano in grado di dare le controindicazioni
ad oggi anche loro soffrono della crisi
ed ogni cliente e bene accetto
Mi sono rivolto al mio legale, gli ho fatto leggere il feedback ma mi ha detto di non preoccuparmi per nulla, visto che non ho effettivamente diffamato nessuno, non ho offeso nessuno.
Ho dato un monito agli altri utenti ("Statene alla larga") e ho in seguito esplicitato il modo in cui ho agito.
Mi ha detto che qualsiasi accusa di diffamazione in sede legale cadrebbe con una semplicità imbarazzante.
Mi ha inoltre rassicurato sul fatto che sarebbe stupido da parte del venditore fare una querela in questo caso perché avrebbe solo da perdere.
Comunque nuovamente, grazie per l'aiuto e la cortesia
il tuo legale avrebbe dovuto considerare due cose principali
la disponibilita del venditore a proseguire una azione legale
forse il tuo legale si e fermato solo sulla tua parcella
in data 20-03-2018 20:16
in data 20-03-2018 20:32
@living_in_terroniaha scritto:
Io come ho scritto nel feedback, ho inoltrato la denuncia alla polizia postale.
Ho compilato il modulo sul sito, l'ho inoltrata e tutto quanto, ma devo ancora recarmi in sede per fornire loro tutto il necessario.
Non ho dichiarato il falso, ho fatto loro un resoconto delle ultime settimane.
In più una cosa importante che ho dimenticato di scrivere prima è che il mio legale mi ha detto che il venditore non mi ha effettivamente chiesto una revisione del feedback (motivo per cui io non ho avuto la possibilità di tirarmi indietro ed eventualmente cambiarlo), e questo è un comportamento che aiuta in effetti a far cadere le accuse, visto che appunto non ha nemmeno provato ad utilizzare gli strumenti a sua disposizione per risolvere questa situazione.
Ottimo
allora il falso è che la denuncia effettivamente non l'hai inoltrata...non ci sono atti che l'attestano fisicamente...perchè on line è scritto chiaramente ciò che hai fatto se non ti presenti personalmente a mettere nero su bianco e sottoscriverlo con tua firma autografa...non ha valore alcuno.
Bellissima anche la tesi difensiva nel suggerimento legale (quello sopra in rosso e neretto evidenziato)-
Statene alla larga. Ho già inoltrato la denuncia per truffa alla polizia postale
Certo!
Finchè rimane bello in vista su un sito aperto al pubblico (parliamo di milioni di utenti) quale migliore prova potrebbe avere il tuo "venditore"per affrontare una querela di parte???
Ti è stato suggerito di richiedere tu il Modulo per pararti da ripercussioni...che interesse avrebbe colui che vorrebbe citarti per Calunnia e diffamazione...senza la pistola ancora fumante del "reato" perpetrato a mezzo internet?
in data 20-03-2018 20:37
Un refuso che forse sarebbe utile stampare e portare a chi di dovere da far leggere molto ma molto attentamente.
Tutto documentabile in Nome del Popolo Italiano
A buon rendere
Ciao
Questo è l'articolo del Codice Penale che prevede il reato, il 595;
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente (che è quello che riguarda il caso di Ingiurie n.d.r.), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate."
E questi sono alcuni estratti di sentenze della Corte di cassazione in merito al tema:
"La diffamazione tramite internet costituisca un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio"
Cassazione penale sez. V 16 gennaio 2015 n. 6785
"In tema di diffamazione, l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa."
Cassazione penale sez. V 07 ottobre 2014 n. 47973
"L'offesa dell'altrui reputazione necessaria ad integrare l'illecito diffamatorio presuppone necessariamente l'attitudine della comunicazione a rendere individuabile il soggetto diffamato, sulla base di elementi che, ancorché non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere l'offesa o il fatto offensivo su un determinato soggetto."
Cassazione civile sez. III 10 ottobre 2014 n. 21424
Questo invece l'art. successivo sempre del codice penale il 596:
"Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
Quando l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito è, per esso condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per sè stessi applicabili le disposizioni dell’articolo 594, comma primo, ovvero dell’articolo 595 comma primo"
Ed anche qui un pochino di Cassazione:
"In tema di diffamazione a mezzo stampa (è il caso della diffamazione via internet n.d.r.), non può essere invocata l'esimente di cui all'art. 51 c.p. (esercizio del diritto di cronaca) e l'exceptio veritatis, ai sensi dell'art. 596, comma 3, n. 2 c.p., quando il fatto attribuito al diffamato sia ritenuto assolutamente privo di consistenza storica e di rilevanza giuridica dall'autorità giudiziaria che abbia proceduto con riguardo al detto fatto."
Cassazione penale sez. V 17 settembre 2013 n. 4615
in data 20-03-2018 21:28