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Ipotesi danni da trasporto

yellow14
Utente della Community

Salve,

 

pochi giorni orsono ho acquistato un notebbok da Venditore professionale ad un prezzo interessantissimo, condizione: USATO "pari al nuovo". Risultava essere stato acquistato 2 settimane prima con ancora 2 anni di garanzia, escamotage per rivenderlo sottocosto. Ma non è questo che rileva.

 

Oggi mi è stato consegnato l'oggetto acquistato che riporta  2 evidenti ammaccature sul coperchio del notebook!!

Analizzando meglio, mi sono accorto di una piccola lacerazione dell'imballaggio quasi impercettibile, poi di un buco sulla scatola contenente il laptop proprio in corrispondeza dei difetti del pannello.

Tutto farebbe pensare ad un violento urto con qualcosa di spigoloso/appuntito in fase di movimentazione nel trasporto della merce.

 

Ora, nelle foto postate il Venditore aveva evidenziato che il computer non aveva difetti, ed io credo alla sua buona fede. Perciò ho scritto al Negozio illustrando la situazione con particolari fotografici chiedendo la sostituzione dell'articolo.

 

Non so come andrà a finire. Spero nella sostituzione con notebook uguale.

 

Altrimenti, anche se venissi rimborsato avrei perso un'enorme oppurtunità commerciale, perchè di offerte come quella non se ne trovano!!!!

 

Se avete consigli in via preventiva Vi ringrazio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio 1 di 21
Ultima risposta
20 RISPOSTE 20

Rif.: Ipotesi danni da trasporto


ha scritto:

Con la volontà di fare angherie al prossimo ovviamente.

 

In realtà si spiega con una sfumatura di diritto che non è però di matrice europea ma di matrice oltre atlantica. In Europa il danno da trasporto è imputabile al venditore esclusivamente per carenza di imballo.

 

Per cui un oggetto che risulti male imballato e quindi riceva colpi perché magari naviga all'interno del pacco, oppure sia imballato in modo non resistente, viene imputato al venditore perché l'oggetto non è in grado di sopportare le normali operazioni di trasporto.

 

Ma sempre in Europa, un oggetto imballato in un pacco che subisca delle sollecitazioni anomale esterne o che riceva veri e propri danni causati da fattori indipendenti dal pacco stesso, è sempre imputabile al trasportatore.

 

Invece, nei famosi States, esiste l'onere di inversione della prova per cui è il venditore che deve dimostrare che l'oggetto era regolamente confezionato e che le sollecitazioni causanti il danno sono esterneed imprevedibili.

 

Paypal non fa altro che agire da questo principio, ed è una delle tante cose che fanno a pugni con le norme correnti nella stragrande maggioranza dei paesi europei, ma come ben sappiamo non è nemmeno l'unica.


Chiaro, come sempre, grazie.

 

Ciao

#stay safe = keep the distance + use the mask + pay only with PayPal
Messaggio 11 di 21
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Rif.: Ipotesi danni da trasporto

Ma nemmeno per idea! Il Franco arrivo deve essere contrattualizzato per avere valore. In assenza di patto contrario, che non c'è in questo caso, vale a tutti gli effetti quanto dichiarato dall'art. 1510 del codice civile ove, tra le altre cose, è bene scritto che le spese del trasporto sono a carico del destinatario e per cui il trasporto non è acarico del venditore ma a carico del destinatario, come lo è anche il fatto che il destinatario è a tutti gli effetti il prorpietario della merce viaggiante. Quindi è esattamente il contrario.

Per avere quello che intendi tu devi avere una norma contrattuale che lo indichi, pagare delle sostanziose spese di assicurazione, pagare la formula risarcitoria in caso di mancato ritiro, e tante belle altre cose che, se non pagate, non fanno sognare ad alcu venditore nella terra di accordarti un franco-destino.

E  comunque è una formula di trasporto che costituisce patto contrario dell'art. 1510 e necessita della formula contrattuale per essere attivata. E chiaramente tu non la hai.



ha scritto:

ha scritto:

Quoto, ma per PayPal il danno da trasporto è incluso nella protezione acquisti come oggetto notevolmente non conforme, è una policy esplicita non un cavillo applicato all'insaputa di tutti.

 

Come si spiega?

 

Ciao


Esatto!

 

A parte Paypal/Ebay, ma dato che il trasporto è a carico del Venditore, mi sembra logico che al Compratore deve essere consegnata la merce conforme alla descrizione. Secondo me vale la formula del Franco Arrivo-Destino.

 

 


 

Messaggio 12 di 21
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Rif.: Ipotesi danni da trasporto

Aggiornamento

 

Il Venditore mi scrive che è disponibile al rimborso.

 

Oppure, se il danno è solo estetico, ma il computer funziona, in caso voglia tenerlo comunque mi proporebbe in rimborso parziale.

 

 

Grazie a tutti per l'aiuto.

Messaggio 13 di 21
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Rif.: Ipotesi danni da trasporto

Bene, adotta una politica amicale e quindi meglio per te ed anche per lui perché in questo modo potete finire la questione in maniera amichevole, che è sempre bene.

Messaggio 14 di 21
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Rif.: Ipotesi danni da trasporto

Vedi Misterious 

 

sempre e solo per volontà e buon senso del venditore (che per rischio d'impresa e suo proficuo utilizzo) ha fatto buon viso a cattiva sorte.

Perchè da come ho interpretato a mio personalissimo modo di leggere...anche in questo caso l'acquirente avrebbe agito come tutti gli altri casi di cui abbiamo qui troppo spesso abbiamo già messo in evidenza.

 

Connubbio ebay/Paypal/acquirente...sono 3 le parti e mi viene in mente una cosetta...recentemente disquisita proprio con te

 

Smiley LOLSmiley LOLSmiley LOL

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L'intelligenza è una virtù usiamola bene.

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Messaggio 15 di 21
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Rif.: Ipotesi danni da trasporto

Non giudico di volontà non manifeste. Purtroppo è un connubio che esiste ed andrebbe stigmatizzato, a mio parere.

Messaggio 16 di 21
Ultima risposta

Rif.: Ipotesi danni da trasporto


ha scritto:

Bene, adotta una politica amicale e quindi meglio per te ed anche per lui perché in questo modo potete finire la questione in maniera amichevole, che è sempre bene.


 

Certamente, soluzione win-win. Cat Wink

 

 

Premesso che non sono un legale, ma ho dei dubbi sull'applicazione del 1510 cc alla cosiddetta Vendita a distanza per BtoC. In fondo è il Venditore che da prassi si offre di recapitare la merce al domicilio del Consumatore e sceglie il vettore.

Messaggio 17 di 21
Ultima risposta

Rif.: Ipotesi danni da trasporto

Non è un giudicare il mio!

sono del parere che non sarebbe andata in maniera diversa dal solito...stigmattizzando totalmente il connubbio creatosi...però leggendo intenti ancora ben manifesti.

 

Smiley Molto-felice

 

Grazie come sempre dei tuoi ottimi esposti

 

Buona serata a tutti i partecipanti del Topic

 

Smiley Felice

 

 

 

 

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Messaggio 18 di 21
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Rif.: Ipotesi danni da trasporto

In qualunque scambio commerciale anche che non sia tra venditore/privato il servizio di trasporto di merci a distanza viene offerto dal venditore ed il destinatario sceglie se utilizzarlo o no.

 

L'art. 1510 è di applicabilità universale dal momento che si occupa, nella sua sintassi di "Luogo della consegna" dei beni venduti e proprio premette: "In mancanza di patto od uso contrario". 

 

Con ovvia chiarezza, quindi, ed anche per come e dove viene scritto all'interno del Codice Civile ovverosia "obbligazioni sulle vendite di cose mobili", ha un carattere del tutto universale e le alterazioni devono essere previste e contrattualizzate dalle parti.

 

Il codice del consumo, infatti, parte da una fonte di diritto che abbraccia anche e spessissimo i campi previsti proprio da articolazioni di questo libro del codice civile e l'art. 1510 è citato numerose volte e non potrebbe essere altrimenti.

 

Nessun dubbio quindi che questo articolo abbia pertinenza universale anche per quanto riguarda le vendite di tipo privato, di professionista verso privato, ed anche di professionista verso professionista.

 

E naturalmente, fatte salve queste caratteristiche, è possibile peculiarità dell'acquirente di provvedere al trasporto in proprio o su propria diretta commessa e proporla come possibilità del contratto di acquisto alla controparte.

 

Ed infine, dà maggiore forza a questo, il fatto che non esista una articolazione che attenui l'efficacia dell'articolo 1510 od un qualche cosa che lo abolisca, lo alteri o lo moderi in qualche maniera nel codice del consumo, il quale non fa altro che stabilire delle norme e delle tutele aggiuntive all'acquisto di beni di privati da professionisti, senza mai abolire od alterare l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 1510.

 

Per cui, nessun dubbio, l'articolo trova piena applicabilità.

Messaggio 19 di 21
Ultima risposta

Rif.: Ipotesi danni da trasporto

Smiley LOLSmiley LOLSmiley LOL

 

Ciao Misterious

 

Chiarissimo e specifico il sopra elaborato,a cui dubbio alcuno io non avrei mai posto sulle tue precedenti affermazioni nel merito...conoscendoti da anni 

Però spezzo una lancia a favore di Yellow per la sua dichiarazione:

 

"Premesso che non sono un legale"

 

Il dubbio esternato avrebbe "senza dubbio" portato ad una soluzione più certa (da lui dichiarata nell'intento,in apertura Topic e successivamente ribadita)

Abbiamo poi appreso,che è stata evitata dall'ottimo buon senso del venditore che ha sgombrato ogni dubbio di sorta ... soprattutto all'acquirente.

 

Smiley Strizza l'occhio

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Messaggio 20 di 21
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