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Obbligo GPSR su articoli di abbigliamento.

cravingal
Utente della Community

Salve,

Vendo articoli di abbigliamento.

Non riesco a capire se devo ottemperare agli obblighi relativi al GPSR (in Europa e in Italia).

Abbigliamento ecc. non risulta essere una categoria tra quelle escluse da tale obbligo.

Poiché, in molti casi, si tratta di articoli di importazione (prodotti extra UE) e gli importatori / distributori europei hanno cessato l'attività, come devo procedere?

Posso indicare me stessa come "persona responsabile" in quanto rivenditore?

Mi pare ci sia molta confusione al riguardo...

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1 RISPOSTA 1

Obbligo GPSR su articoli di abbigliamento.

marioelegio
Utente della Community

Da quello che ho capito, sul nuovo non c'è scampo.

Sull'usato abbiamo molti prodotti post 1993 per cui dovrebbe essere sufficiente il nominativo del produttore e la sola marcatura CE. Sull'antiquariato l'esonero vale solo per i prodotti riportati sull'allegato IX e quindi quasi solo per quelli oltre i 100 anni.

(da: https://www.ebay.it/spaziovenditori/vendere-su-ebay/regolamento-sicurezza-generale-prodotti)

 

Per essere conformi al GPSR, tutti i venditori professionali che mettono in vendita oggetti nell'UE e in Irlanda del Nord devono includere le seguenti informazioni:

  • Il nome del fabbricante del prodotto e le informazioni di contatto
  • Se il fabbricante non ha sede nell'UE o in Irlanda, dovrai indicare una persona o entità responsabile con sede nell'UE, insieme al suo nome e ai dettagli di contatto
  • Qualsiasi informazione rilevante sul prodotto come numero di modello, immagini, tipo e marchio CE
  • Informazioni sulla sicurezza e sulla conformità del prodotto, come avvisi di sicurezza, etichette e manuali del prodotto nella lingua locale

Cosa succede se il fabbricante del mio prodotto non esiste più o ha cessato l'attività?

Non è prevista alcuna esenzione per i prodotti di fabbricanti che non esistono più. Tuttavia, secondo l’articolo 51 del GPSR, i prodotti forniti per la prima volta al mercato dell’UE prima del 13 dicembre 2024 e conformi alla Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/EG), possono continuare a essere venduti senza aggiungere alle inserzioni le informazioni richieste dal GPSR. Ciò vale anche se il fabbricante ha cessato l'attività. Ad esempio, se vendi un prodotto conforme che è stato reso disponibile nell'UE prima della data specificata, non è necessario includere nella tua inserzione informazioni relative al GPSR, come i dettagli del fabbricante. Potresti comunque avere obblighi di informazione ai sensi di altre normative. 

 

 

Ciao

mario

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