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in data 21-06-2022 11:21
Solo una rinfrescata delle regole sul feedback a livello generale.
Il feedback un processo comunicativo teso all’individuazione oggettiva di un comportamento.
Quando “feedback negativo” supera i confini della legittimità viola l’art. 595 del codice penale che definisce il reato di diffamazione.
Quando un “feedback negativo” è considerato diritto di critica e quando, invece, attività diffamatoria?
Un “feedback negativo” si definisce pertinente quando sussiste un interesse pubblico alla sua diffusione e, dunque, può essere ritenuto giustificato in un sito web dedicato alla vendita. Viceversa, però, non sussiste un interesse pubblico quando la critica è fine a se stessa ed è formulata con il solo obiettivo di danneggiare la reputazione del venditore.
Oltre ad essere pertinente, un “feedback negativo” deve anche essere continente, questo vuol dire che la narrazione dei fatti deve avvenire in modo corretto, senza cioè raccontare falsità e mantenendo sempre un approccio obiettivo (orientato ai fatti e non alle opinioni) ed educato. Potrebbe comportare seri problemi una narrazione che, seppur veritiera, sia infarcita di opinioni personali (e come tali opinabili). Per esempio dire che un’esperienza di shopping on-line si è conclusa male, in quanto non si è ricevuta la merce ordinata e pagata, è certamente continente, mentre lo sarebbe molto meno sentenziare dicendo che il venditore non spedisce la merce, ad esempio, il nostro potrebbe essere un caso isolato o frutto di un semplice equivoco.
La pubblicazione di un “feedback negativo” è sicuramente legittima quando:
- sussiste un interesse pubblico nella conoscenza dei fatti;
- i fatti narrati sono, innanzitutto, veri e vengono descritti in modo preciso ed obiettivo;
- il linguaggio e la terminologia utilizzata sono educati e non tendenziosi;
- non vengono diffuse opinioni personali e giudizi ma si rimane nel confine della mera narrazione di quanto accaduto.
Poichè anche ebay è responsabile, deve operare cancellando tutti i feed che possono violare tali norme (il gestore di un blog può essere chiamato a rispondere in sede penale per i post diffamatori pubblicati sul suo sito, in concorso con l'autore degli stessi).
Per maggiori approfondimenti: https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/27/diffamazione-a-mezzo-internet-nei-piu-recenti-orie...
ciao
mario