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in data 02-08-2018 15:27
Certo che non ci si trova davanti a due atti reciproci esattamente esemplari. Spero che non si abbiano conseguenze da tribunale in nessun caso, ma nei fatti, da quel punto di vista, io vedrei molto più in vantaggio il venditore rispetto all'acquirente.
Vero che il reato di ingiuria non ha più conseguenza penale, ma permane, se non addirittura innasprita, quella civile. Ma temo che il venditore potrebbe invocare, e non senza argomenti in realtà, l'art. 599 del codice, ovvero quello che riguarda la provocazione subiìta. Ma spero che tutto si risolva nel niente, alla fine e per come poi si è evoluta la situazione.
E naturalmente potrebbe anche invocare, e quello permane un reato penale, la diffamazione subìta con l'atto del negativo ricevuto. Forse sarebbe meglio non vedere conseguenze a tutto quanto successo, o almeno io lo spererei un pochino per entrambi.
Detto questo, giusto per discutere, io analizzerei la cosa, al di là del regolamento di Ebay il quale mi pare di ricordare indichi che le fotografie pubblicate debbano essere effettivamente quelle dell'oggetto in vendita.
Nelle offerte di vendita pubbliche come queste, non conta né la foto né l'introduzione né il titolo che sia generico o meno. Conta la promessa contrattuale che, scritta e di fatto, è esattamente il testo dell'inserzione.
Dal punto di vista giurisprundeziale interviene un elemento moderante a favore dell'acquirente, solo se egli sia "indotto" all'errore da parte del venditore che faccia un'offerta volutamente ingannatoria nei suoi confronti. Ma si noti che l'inganno deve essere del tutto indotto e volontario da parte di chi lo abbia architettato.
Un titolo od una fotografia, non sono probanti a tale punto da costituire contratto proprio perché possono essere generici o non specifici, ma il testo dell'offerta che sia espresso chiaramente, quello sì, è probante e costituisce base del contratto.
Quindi le inserzioni, ovviamente, SI LEGGONO e lo si deve fare perché sono il vero ed unico elemento reale dell'offerta e solo su quelle ci sì può basare per contestare fatti eventuali.
Una fotografia sfuocata, oppure che non faccia vedere i particolari ad uno ad uno od ancora un titolo del tutto generico e poco o per nulla descrittivo non possono inficiare i termini di un'offerta scritta che sia specifica e ben descritta. Se nell'inserzione il vetrino non è previsto, il fatto che nel titolo (che ricordo essere uno spazio limitatissimo di poche lettere proprio per volontà di Ebay) la cosa non sia citata, o che nella foto sembri esserci, non significa assolutamente nulla.
I termini del contratto si leggono e non se ne può fare a meno come ha fatto il postante. Rilevato questo fatto, egli doveva semplicemente rendersi conto della cosa e non tentare di fare prevalere fatti che non possono prevalere solo perché al momento dell'acquisto la sua personale convinzione gli abbia fatto credere una cosa per un'altra.
Era necessario rendersene conto e quindi finirla lì. Il rilasciare un negativo è invece un atto, a quel punto volontario ed anche con l'intenzione di danneggiare la controparte con un atto diffamatorio, altrimenti non se ne capirebbe la ratio, dal momento che è stato rilasciato solo ed esclusivamente per non avere ottenuto soddisfazione del proprio errato ragionamento da parte del venditore.
Il rilasciare un negativo con questo animo, quindi, è un atto che ha al minimo la stessa forza e valenza, e per le leggi attuali anche più grave, di un atto ingiurioso come quello poi da lui subito dalla controparte.
Non perché non si sia utilizzato l'insulto in uno scritto negativo, questo poi sia atto meno violento nei confronti della controparte che poi reagisce prorompendo in altrettanto atto violento con l'insulto ingiurioso diretto.
E siccome colui che ha fatto il primo atto lesivo è proprio l'acquirente, l'altro può essersi sentito provocato da un atto ingiusto che colpiva lui e la sua attività di vendita in forma del tutto diretta, e quindi ha anche reagito nel modo inurbano conseguente (certo e comunque cosa censurabile del tutto).
A mio parere la ragione originale l'aveva a tutti gli effetti il venditore che non ha ingannato, ha fornito l'oggetto di vendita e lo ha anche descritto correttamente, e quindi non si doveva tributargli un negativo in quella maniera.
Poi certamente la reazione è stata squalificante, anche se in realtà aveva subìto un torto. Poteva semplicemente rivolgersi ad Ebay come ha fatto per farsi rimuovere il commento ingiusto ed esimersi dall'attaccare la persona in quella maniera.
Ma che questo caso, come il caso della scatola vuota, insegni una volta di più che le inserzioni vanno lette bene, perché non sono scritte per caso. E se uno scritto esiste si suppone che voglia comunicare qualche cosa che abbia un significato, e trascurarlo è sempre un errore madornale.