marioelegio
Utente della Community

Per l'acquirente non c'è differenza, che l'oggetto sia diverso o danneggiato, si parla sempre di non conformità.

La legge 206/05 stabilisce, all'art 129 commi 2 e 3, quali sono i criteri di conformità:

 

2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.


3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

 

Come vedi, un oggetto danneggiato non è idoneo all'uso e quindi non è conforme.

Inoltre sempre secondo il Codice del Consumo (d lgs 206/05 art.63 comma 1), fino al momento in cui l’acquirente entra materialmente in possesso del bene, il responsabile della perdita o del danneggiamento rimane il venditore professionista. Ciò comporta che il consumatore deve essere tutelato contro ogni danno che si verifichi durante tutte le fasi del trasporto. Inoltre se il danno emerge dopo la consegna, il professionista risponde comunque dei danni non immediatamente riconoscibili, ma imputabili al vettore o al trasporto.

 

 

ciao

mario