la data emissione fattura e la data del pagamento sono due cose diverse, non devono per forza coincidere 


 


 


"Io credo che nel 1972 neanche immaginavano come sarebbe evoluto il mondo del commercio con l'online."


 


il ’72 è solo  la data di “nascita” del decreto,   non tutte le leggi mantengono la stesura originale.... nel tempo si evolvono con aggiunte e/o eliminazioni parziali o totali,


che io sappia  il decreto iva ha aggiornamenti praticamente ogni  anno (anche lo scorso 2012),
sarebbe veramente il caos se ogni  volta  riscrivessero un nuovo  decreto iva  partendo da zero  (idem  tutte le altre  leggi)


 


 


per quanto riguarda i  corrispettivi,  ricapitolando :


 


L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.


art. 22 D.P.R. n. 633/1972


 


(quindi di festivo  le fai il gg dopo  e volendo  anche quelle di oggi le puoi inserire  domani  con data di oggi….)


 


per operazioni si intende  cessioni di beni  e  “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.


art. 6  D.P.R. n. 633/1972


 


quindi si può usare la data di spedizione o la consegna a meno che  avete aderito al regime iva per cassa (32-bis del Dl 83/2012) in questo caso l’iva è esigibile dal momento dell’effettivo incasso, quindi vanno registrati  alla data del pagamento


 


 


per quanto riguarda Paypal è un istituto  di credito lussemburghese ovvero una banca  (infatti sono  costi esenti iva art 10), ai fini del pagamento  è un conto come un altro


 


 


per quanto riguarda   le spese postali  NON sono anticipate dal venditore (a parte nel contrassegno) perché il venditore prima incassa il pagamento dell’oggetto e  poi paga la spedizione in posta


 


"Spese postali: inoltre, ammette il Ministero delle Finanze che molto spesso le condizioni contrattuali di vendita stabiliscono che le spese postali di spedizione siano a carico dell'acquirente.
Quando esiste effettivamente tale condizione di anticipazione di spese postali per conto del cliente esse non rientrano nell'imponibile IVA (art. 15,3 DPR 633/73)"
RISOLUZIONE MIN.FIN. 502030