in riferimento al regime iva per cassa (32-bis del Dl 83/2012)


 


http://www.misterfisco.it/saggi/regime-iva-per-cassa.asp


 


 


prevedendo che il momento del pagamento effettuato non in contanti il cedente o prestato dovrà fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accredito del corrispettivo.


In particolare l’Agenzia ha indicato che per quanto riguarda i pagamenti effettuati con assegni bancari o circolari i corrispettivi si devono considerare percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del contribuente ovvero alla consegna del titolo. Non risulta pertanto rilevante il fatto che l’assegno bancario o circolare risulti versato sul conto corrente in un momento successivo.


Per quanto riguarda invece il pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario l’Agenzia ritiene che il momento del pagamento del corrispettivo debba essere individuato nella data di accredito nel conto corrente delle somme, non rilevando in tal senso né la data della valuta (dal quale decorrono gli interessi) né la data di ordine del bonifico e neppure la data il cui l’istituto di credito informa il contribuente dell’avvenuto accredito.


Per quanto sopra il contribuente dovrà monitorare i propri conti correnti bancari al fine di rilevare tempestivamente il momento in cui l’incasso avviene determinando così l’esigibilità dell’imposta.


 


dall'ade 


http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzional...


 


"Attenzione: per il fornitore dei beni o prestatore di servizi (che non abbia a sua volta scelto il “cash accounting”) il diritto alla detrazione segue le regole ordinarie. L’imposta è, cioè, detraibile a partire dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, a prescindere dal pagamento."


 


regole ordinarie x vendita di beni =  spedizione