leo-one
Utente della Community

"e la cessione di beni mobili  avviene con la spedizione"


 


In termini giuridici il termine cessione non attiene alla fisicità del prodotto e alla consegna ma al passaggio dei diritti di proprietà.


 


Per le vendite con pagamento anticipato la cessione è il momento del pagamento, a prescindere se sia prevendita o meno. Per le vendite con pagamento posticipato la cessione si ha con la consegna (o erogazione del servizio se non si tratta di beni tangibili). Ecco perchè se vai al bar a prendere un caffè che pagherai sul conto a fine mese il barista ha comunque l'obbligo dell'emissione dello scontrino.


 


I corrispettivi seguono questa logica.


 


Per i contrassegni non ho un'idea precisa. Forse  la cosa migliore per chi vende in contrassegno è tenere un'apposita colonna e registrare al momento dell'ordine per poi stronare l'eventuale reso, o (ma può essere una forzatura per il fisco, anche se la cosa più logica) registrare al momento della consegna annotando come debitore il corriere che incassa per voi.


 


Non so se è già stato detto o meno (non ho letto tutto) ma al limite mi ripeto:


 


Non confondiamo poi la fatturazione dei fornitori con la vendita al dettaglio. Innazitutto le fatture non attengono alla compilazione del registro dei corrispettivi ma appunto al registro delle fatture. La fattura con documento di trasporto deve essere emessa entro il mese di cessione, la fattura immediata (accompagnatoria) va emessa al momento della cessione. Il pagamento delle stesse non ha nessuna attinenza con la data di emissione (tant'è che l'introduzione dell'iva per cassa serve proprio in quei tanti casi di fatturazione con pagamenti estremamente differiti nel tempo che prima implicavano l'immediata anticipazione di tutto l'importo iva)


 


saluti