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in data 30-04-2013 14:50
In termini giuridici il termine cessione non attiene alla fisicità del prodotto e alla consegna ma al passaggio dei diritti di proprietà.
l'ordinamento giuridico include il decreto iva sopracitato che tratta nello specifico l'argomento in questione (corrispettivi)
è vero che la "cessione" è il "passaggio diritti di proprietà" (come indicato da art2) ma il decreto specifica chiaramente quando questa passaggio di proprietà è da ritenersi effettuato:
"Le cessioni di beni" =passaggio dei diritti di proprietà "si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.”
art. 6 D.P.R. n. 633/1972