In termini giuridici il termine cessione non attiene alla fisicità del prodotto e alla consegna ma al passaggio dei diritti di proprietà. 


 


 


 


l'ordinamento giuridico include il decreto iva sopracitato che tratta nello specifico l'argomento in questione (corrispettivi)


 


è  vero che la "cessione" è il "passaggio diritti di proprietà" (come indicato da art2)  ma il decreto specifica chiaramente quando questa passaggio di proprietà  è da ritenersi effettuato:


 


"Le cessioni di beni" =passaggio dei diritti di proprietà "si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.”


art. 6  D.P.R. n. 633/1972