- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
in data 21-12-2015 14:11
Lasciamo perdere futili questioni.... questa è; la risposta che mi ha fornito un avvocato in un sito di assistenza online gratuita, cosa ne pensate? Effettivamente il feedback negativo potrebbe integrare il delitto di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, e comunque, a mio avviso, perché hai fatto pubblicamente riferimento ad una minaccia da parte del venditore (non ho capito nel titolo o nel corpo del testo). Qualora un processo abbia effettivamente luogo, l'ultimo comma dell'art. 596 c. p. prevede la scriminante della verità del fatto attribuito. Se poi sussistono i relativi requisiti in termini di comportamento (che deve essere non abituale) , di pena concretamente irrogabile e tenuità del danno, ai sensi del 131 bis cp viene esclusa la colpevolezza e quindi la punibilità per particolare tenuità del danno; bisogna però vedere se il giudice competente ritenga o meno sussistente questo ultimo elemento, il che non è pacifico dato l'offesa alla reputazione è stata recata a mezzo internet e quindi di vasta diffusione. Mancando uno solo dei richiamati elementi, la non punibilità per tenuità del fatto sarebbe esclusa dalla competente autorità giudiziaria.