non avevo modificato avevo solo aggiunto un ulteriore commento dicendo che potevo modificare senza danneggiare il venditore, ma sono stati rimossi tutti, e cmq se la cosa ti fa ridere o puo consolarti me la sono fatta addosso, oltre a questo appena avrò la certezza che la vicenda si conclude mi cancellerò da ebay che sia vero o che sia falso c'è gente che usa la strategia della "paura" un tuo diritto (il feedback) si puo trasformare in diffamazione....assurdo


@leoncino18 ha scritto:

non avevo modificato avevo solo aggiunto un ulteriore commento dicendo che potevo modificare senza danneggiare il venditore, ma sono stati rimossi tutti, e cmq se la cosa ti fa ridere o puo consolarti me la sono fatta addosso, oltre a questo appena avrò la certezza che la vicenda si conclude mi cancellerò da ebay che sia vero o che sia falso c'è gente che usa la strategia della "paura" un tuo diritto (il feedback) si puo trasformare in diffamazione....assurdo


Qui l'hai sparata davvero grossa:

 

non è un diritto costituzionale...ma una facoltà che questa piattaforma lascia ai propri utenti.

Sappi come in ogni qualsivoglia atto nella vita di noi tutti,si è responsabili delle Ns azioni e delle possibili conseguenze legali.

 

La querela per diffamazione o calunnia via scritto pubblico rientra invece in un diritto a cui far ricorso chi se ne sentisse vittima...sempre ce ne siano i presupposti probatori.

 

Ciao e buone feste

 

 

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L'intelligenza è una virtù usiamola bene.

Living room...for everyone...without offense

SPEDISCE IN RITARDO OFFRE SOLUZIONE DOPO MINACCIA DI DENUNCIARE.....dove sta la calunnia o la diffamazione?? ho solo sintetizzato l'esperienza avuta col venditore esperienza reale e documentata dalle email scambiate posso aver sbagliato tante cose in questa transizione come mi hai fatto notare nei precedenti messaggi...ma cosa ha di sbagliato il mi feedback? DIRITTO DI CRITICA LIBERTa di PAROLA.....


@leoncino18 ha scritto:

SPEDISCE IN RITARDO OFFRE SOLUZIONE DOPO MINACCIA DI DENUNCIARE.....dove sta la calunnia o la diffamazione?? ho solo sintetizzato l'esperienza avuta col venditore esperienza reale e documentata dalle email scambiate posso aver sbagliato tante cose in questa transizione come mi hai fatto notare nei precedenti messaggi...ma cosa ha di sbagliato il mi feedback? DIRITTO DI CRITICA LIBERTa di PAROLA.....


Il feedback non è un diritto ti ho scritto ma un libero arbitrio.

Quanto scrivi tu quelli sono sì sono diritti a cui come già detto,ne conseguono anche delle responsabilità!

Non ti accuso di nulla ho solo corretto un errore concettuale che ti sei fatto.

 

Riguardo al resto non devi chiederlo a me visto che non stato sono io ventilarti la querela per diffamazione e come già scritto...in ogni caso deve essere provata ed un giudice decretarne la consistenza!

 

 

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sembri cosi esperto in qualsiasi cosa mi meraviglio che non riesci a giudicare il mio feedback

Lascia perdere la mia esperienza...ti ho solo detto che il feedback non è un diritto...il resto non conta per me.

 

Erano solo informazioni

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Lasciamo perdere futili questioni.... questa è la risposta che mi ha fornito un avvocato in un sito di assistenza online gratuita, cosa ne pensate? Effettivamente il feedback negativo potrebbe integrare il delitto di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, e comunque, a mio avviso, perché hai fatto pubblicamente riferimento ad una minaccia da parte del venditore (non ho capito nel titolo o nel corpo del testo). Qualora un processo abbia effettivamente luogo, l'ultimo comma dell'art. 596 c. p. prevede la scriminante della verità del fatto attribuito. Se poi sussistono i relativi requisiti in termini di comportamento (che deve essere non abituale) , di pena concretamente irrogabile e tenuità del danno, ai sensi del 131 bis cp viene esclusa la colpevolezza e quindi la punibilità per particolare tenuità del danno; bisogna però vedere se il giudice competente ritenga o meno sussistente questo ultimo elemento, il che non è pacifico dato l'offesa alla reputazione è stata recata a mezzo internet e quindi di vasta diffusione. Mancando uno solo dei richiamati elementi, la non punibilità per tenuità del fatto sarebbe esclusa dalla competente autorità giudiziaria.

Lasciamo perdere futili questioni.... questa è; la risposta che mi ha fornito un avvocato in un sito di assistenza online gratuita, cosa ne pensate? Effettivamente il feedback negativo potrebbe integrare il delitto di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, e comunque, a mio avviso, perché hai fatto pubblicamente riferimento ad una minaccia da parte del venditore (non ho capito nel titolo o nel corpo del testo). Qualora un processo abbia effettivamente luogo, l'ultimo comma dell'art. 596 c. p. prevede la scriminante della verità del fatto attribuito. Se poi sussistono i relativi requisiti in termini di comportamento (che deve essere non abituale) , di pena concretamente irrogabile e tenuità del danno, ai sensi del 131 bis cp viene esclusa la colpevolezza e quindi la punibilità per particolare tenuità del danno; bisogna però vedere se il giudice competente ritenga o meno sussistente questo ultimo elemento, il che non è pacifico dato l'offesa alla reputazione è stata recata a mezzo internet e quindi di vasta diffusione. Mancando uno solo dei richiamati elementi, la non punibilità per tenuità del fatto sarebbe esclusa dalla competente autorità giudiziaria.

la prossima volta dai un giudizio positivo con una stellina

 

per giudicare la transazione

 

sarà molto piu fastidioso e inappellabile

 

tanti buoni acquirenti non controllano la percentuale, ma il giudizio delle transazioni

 

ritornando al tuo caso, dato per scontato che, è stato rimosso il feed, dovresti ringraziare

 

perche in qualsiasi giudizio saresti stato inattendibile


@leoncino18 ha scritto:
Lasciamo perdere futili questioni.... questa è la risposta che mi ha fornito un avvocato in un sito di assistenza online gratuita, cosa ne pensate? Effettivamente il feedback negativo potrebbe integrare il delitto di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, e comunque, a mio avviso, perché hai fatto pubblicamente riferimento ad una minaccia da parte del venditore (non ho capito nel titolo o nel corpo del testo). Qualora un processo abbia effettivamente luogo, l'ultimo comma dell'art. 596 c. p. prevede la scriminante della verità del fatto attribuito. Se poi sussistono i relativi requisiti in termini di comportamento (che deve essere non abituale) , di pena concretamente irrogabile e tenuità del danno, ai sensi del 131 bis cp viene esclusa la colpevolezza e quindi la punibilità per particolare tenuità del danno; bisogna però vedere se il giudice competente ritenga o meno sussistente questo ultimo elemento, il che non è pacifico dato l'offesa alla reputazione è stata recata a mezzo internet e quindi di vasta diffusione. Mancando uno solo dei richiamati elementi, la non punibilità per tenuità del fatto sarebbe esclusa dalla competente autorità giudiziaria.

Con parole in avvocatense,hai avuto le stesse risposte precedentemente scritte:

 

La querela per diffamazione o calunnia via scritto pubblico rientra invece in un diritto a cui far ricorso chi se ne sentisse vittima...sempre ce ne siano i presupposti probatori.

 

Riguardo al resto non devi chiederlo a me visto che non stato sono io ventilarti la querela per diffamazione e come già scritto...in ogni caso deve essere provata ed un giudice decretarne la consistenza!

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