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in data 17-12-2015 05:01
@atomicstore ha scritto:
Comunque eccoti l'articolo di cui parlo:
<<Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.>> Art.599 cp.
Ci deve essere un rapporti di causa effetto immediato per stare al sicuro, dal momento in cui tu prendi consapevolezza della truffa (o che il venditore non è disposto a rimediare) non deve passare del tempo, la rabbia dura un attimo 😉
Questo articolo tutela chi dovesse lasciare un feedback oltremodo negativo,anche offensivo,in un momento d'ira immediatamente successivo ad un torto subito.
Ma se nel feedback negativo non ci si lascia prendere dall'ira,quindi non si da del ladro o truffatore a nessuno,ma si descrive semplicemente il fatto non c'è diffamazione alcuna.Puoi tranquillamente e serenamente scrivere che l'oggetto ti è arrivato rotto o incompleto senza aggiungere altro.Se invece scrivi :"oggetto arrivato rotto,venditore imbroglione.TRUFFA!!!"...allora sì che rischi un'azione legale 😉