@greenfield61 ha scritto:

"Seguendo il tuo ragionamento allora vale anche "se tutti rubano posso rubare anch'io"?"

 

Io questo non l'avevo scritto. Del resto non avevo svolto alcun ragionamento: avevo soltanto esposto tre elementi che, davanti ad un giudice, sarebbero molto importanti. I tre elementi che avevo esposto sono:

- la buona fede

- le attenuanti generiche

- l'eseguità del fatto; per esiguità del fatto s'intende, ovviamente, il fatto che la maglietta fosse una soltanto.

 

Penso che sia molto chiaro.

 

 

 

 Smiley Sorpreso

 

 

Mica tanto sai...

 

 

 

 

 


C'è reato anche con la scritta «falso d'autore»

 

Risponde di messa in vendita di merce contraffatta il negoziante che commercializza profumi che riproducono marchi identici a quelli originali, anche se esposti con una cartellonistica che indica «falso d'autore». Il marchio, infatti, tutela la pubblica fede e non l'affidamento del singolo. Perché scatti il reato, dunque, non è necessario che il cliente sia stato ingannato sulla genuinità del prodotto. Lo puntualizza la Corte di cassazione, sezione seconda penale, con la sentenza 28423/12.
A motivare il ricorso, la decisione della Corte d'appello di confermare la condanna per immissione in commercio di articoli falsificati, emessa nei confronti della titolare di un esercizio, responsabile di aver acquistato e posto in vendita profumi non originali. La donna – imputata, per questo titolo, nel processo mosso a carico dei produttori delle imitazioni – contesta la pronuncia, e porta il caso in Cassazione. L'esercente sostiene che la sua condotta non avrebbe meritato alcun rimprovero: i giudici di merito – rileva – avevano mancato di considerare che il reato sussiste solo se il marchio è idoneo a ingenerare confusione tra il prodotto originale e quello non autentico. Circostanza, questa, che non si è verificata nel caso concreto, dato che era stato predisposto un opportuno cartellone: accanto allo stand espositivo dei profumi, precisa la proprietaria della rivendita, era stata sistemata, ben in vista, una scritta con la dicitura «falso d'autore». In questo modo, secondo la negoziante, l'acquirente sarebbe stato tutelato dagli acquisti ingannevoli.
Non concorda la Cassazione, che cristallizza la colpevolezza della ricorrente per «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi». L'interesse protetto dall'articolo 474 del Codice penale – spiega la Corte – non è l'«affidamento del singolo», ma la «pubblica fede in senso oggettivo, intesa come l'affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali». Così, ai fini integrativi del reato, non occorrerà il realizzarsi di una situazione tale da «indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto». Nel sostenerlo, il collegio richiama una precedente pronuncia, che ha ravvisato il delitto anche se l'acquirente sia stato messo a conoscenza, dal commerciante della non autenticità del marchio (Cassazione, sentenze 1195 del 2001 e Cassazione 15080 del 2012). La tutela che la legge accorda al marchio registrato, perciò, non può essere aggirata con la dicitura «copia d'autore» apposta sulla confezione, poiché «la contraffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato». In effetti, la confusione che la norma vuole scongiurare «è tra i marchi e non tra i prodotti». Di qui, la rilevanza penale assunta dall'illecita riproduzione di un marchio registrato, condotta integrante il reato, a prescindere dall'idoneità a ingannare il compratore. Del resto – si legge nella sentenza, che rinvia a Cassazione 14876 del 2009 – l'articolo 474 del Codice penale è reato di pericolo, integrabile anche dalla mera «attitudine della falsificazione a ingenerare confusione».

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L'intelligenza è una virtù usiamola bene.

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