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in data 15-05-2014 13:07
@moriadellevacche ha scritto:
@marctocc ha scritto:Appunto perchè non dimostrabile la spedizione (ma neanche la ricezione), chi acquista a maggior ragione dovrebbe richiedere una spedizione tracciata, diversamente dovrebbe prendersi la responsabilità e il rischio sia in caso di incontrare un venditore scorretto, che problemi dovuti allo spedizioniere.
Mi piace (ironico) questo modo tipicamente Italiota di appellarsi alla Legge come hai fatto tu e poi volerla adattare ai propri comodi.
La legge dice che il venditore deve dimostrare di aver spedito, è un OBBLIGO, non è facoltativo e solo in quel caso il rischio della spedizione si trasferisce sull'acquirente e la responsabilità sul vettore.
Non si può assolvere questo obbligo del venditore con la scusa che neanche l'acquirente può dimostrare di non aver ricevuto.
E' inutile poi tutta la tiritera di casi e controcasi di gente che se ne approfitta in tutti i modi e tutte le maniere, è la scoperta dell'acqua calda se mi permetti l'espressione.
Non mi meraviglio più di quanta disonestà e mancanza di etica ci sia a tutti i livelli, ma il primo passo per rendere migliore tutti la situazione sarebbe appunto che TUTTI rispettino le Legge, quindi anche i venditori che spediscono in modo non dimostrabile avendo la pretesa che l'acqurente accetti di credergli sulla parola e per questo solo fatto accettino anche a rinunciare a qualsiasi diritto sancito dalla Legge.
Ciao
Non uso la legge a mio comodo, sto solo chiedendo un parere dando la mia opinione, non ci trovo nulla di male nel dire la mia e chiedere chiarimenti.
Come dice il tuo amico avvocato, questa legge lui la interpreta in quel modo e scrive comunque delle casistiche sul quando si può o meno avere torto, compreso il contrassegno, dove li finchè non viene fatta la consegna ogni problema riscontrato durante la consegna grava sul venditore .L'art. 63 spiega il rischio sulla consegna:
Art. 63.
Passaggio del rischio
1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il
rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce
al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal
vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore
qualora quest’ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal
professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
Quindi a me pare che il rischio sulla consegna viene presa in carico dal consumatore nel momento in cui la merce passa dal venditore al vettore.Stando al punto 2 e in una vendita a distanza sia proposta la prioritaria e la raccomandata, quindi il consumatore può scegliere come farsi recapitare il bene, la colpa sulla mancata consegna di chi è se il consumatore sceglie prioritaria e non gli viene obbligata dal venditore?O ancora, se il venditore non propone alcun tipo di spedizione e il consumatore vuole la consegna con prioritaria, stando all'art 63 di chi sarebbe la colpa se la consegna non arriva?