gongobul
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Pronti? Si va sull'ottovolante dell'Iva!
Punto 1: se si acquista dall'estero, bisogna prima appurare se il cedente ha una stabile organizzazione in Italia, ppure se ha un rappresentante fiscale, oppure se è "identificato" in Italia (questo solo per i soggetti UE). In tal caso gli obblighi Iva sono suoi, in varie modalità.
Punto 2: se non si è nel punto 1, il cessionario deve autofatturare in Italia, eccetto per servizi immateriali - e-commerce compreso - per cui vale sempre questo punto 2 in deroga al punto 1 di cui sopra.
Punto 3: per quanto sopra, il soggetto estero che opera cedendo a italiani non soggetti Iva deve sempre nominare un rappr. fiscale o identificarsi (se UE) --> RM 84/2004.
Punto 4: per gli extracomunitari che rendono servizi di e-commerce a italiani non Iva c'è una procedura agevolata di identificazione in deroga a quanto sopra.
Punto 5: la registrazione deve avvenire in apposito autonomo registro (combinato art 17, c.3, e 23 del dpr 633)
ATTENZIONE: l'emissione della autofattura non deve essere confusa con la cosideeta integrazione delle fatture intraUE per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi fatturate dal cedente/prestatore senz'Iva ma imponibili in Italia. In tal caso la registrazione delle fatture e delle relative integrazioni segue tutt'altra strada, con varie opzioni.