E dove è scritto che nel campo del commercio elettronico bisogna rilasciare obbligatoriamente lo scontrino o la fattura?

La vigente normativa prevede che le vendite effettuata online sono a tutti gli effetti equiparabili alle vendite per corrispondenza. Pertanto l'acquirente se non richiede la fattura all'atto dell'acquisto non ha alcun diritto a richiederla in un secondo tempo.

Ai fini fiscali l'obbligo che grava sul venditore è quello di annotare la vendita sul registro dei corrispettivi. Per la garanzia è valido a tutti gli effetti il documento di vendita rilasciato e timbrato dal venditore.

Per tutti i dettagli si rimanda ai cultori della materia:

commercialistatelematico.com/documenti/corrispettivi.htm