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in data 31-05-2008 11:43
E dove è scritto che nel campo del commercio elettronico bisogna rilasciare obbligatoriamente lo scontrino o la fattura?
La vigente normativa prevede che le vendite effettuata online sono a tutti gli effetti equiparabili alle vendite per corrispondenza. Pertanto l'acquirente se non richiede la fattura all'atto dell'acquisto non ha alcun diritto a richiederla in un secondo tempo.
Ai fini fiscali l'obbligo che grava sul venditore è quello di annotare la vendita sul registro dei corrispettivi. Per la garanzia è valido a tutti gli effetti il documento di vendita rilasciato e timbrato dal venditore.
Per tutti i dettagli si rimanda ai cultori della materia:
commercialistatelematico.com/documenti/corrispettivi.htm
La vigente normativa prevede che le vendite effettuata online sono a tutti gli effetti equiparabili alle vendite per corrispondenza. Pertanto l'acquirente se non richiede la fattura all'atto dell'acquisto non ha alcun diritto a richiederla in un secondo tempo.
Ai fini fiscali l'obbligo che grava sul venditore è quello di annotare la vendita sul registro dei corrispettivi. Per la garanzia è valido a tutti gli effetti il documento di vendita rilasciato e timbrato dal venditore.
Per tutti i dettagli si rimanda ai cultori della materia:
commercialistatelematico.com/documenti/corrispettivi.htm