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in data 27-10-2012 16:35
Secondo me...e' doveroso fare dei distinguo ben precisi sul rilascio del Fb negativi....
Se il Fb descrive la transazione....
non ha parole diffamatorie...
e rispecchia l'insoddisfazione provata dall'acquirente....
rilasciato solo dopo aver contattato il venditore e....
constatato l'impossibilita' del Diritto di Recesso o nel caso di un venditore privato...di un eventuale rimborso...
non ci sara' giudice in grado di supportare la tesi della rimozione!!!
Mentre se il Fb e' palesemente falso....
o ancora peggio se denigra o calunnia chi lo riceve...
...in questo caso c'e' il reato penale di "diffamazione" (art 595 del c.p.)!!!
maidirepaccottiglia....ma sei wolf sotto mentite spoglie???
:^O;-)