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in data 17-04-2011 14:48
Tagliare coda e orecchie dei cani utilizzati in ambito venatorio.
Una deroga all’attuale divieto contenuta in una nota emessa dal Ministro della Salute Ferruccio Fazio accende immediatamente le polemiche e mobilita le associazioni animaliste.
La LAV, Lega Antivivisezione, in un comunicato, accusa il Governo di aver tentato un colpo di mano alla norma che vieta gli interventi chirurgici a fini estetici e non curativi sugli animali, sancita dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che pure il nostro Paese aveva già ratificato nel dicembre scorso con la legge 201, che entrerà in vigore dal prossimo primo 1° luglio.
La LAV si rivolge direttamente al premier Silvio Berlusconi affinché intervenga su quanto operato da Fazio. Spiegano dall’associazione che nella nota il ministro, appellandosi al comma 2 dell’articolo 10 della Convenzione europea, asserisce che, fermo restando il divieto assoluto di praticare tali interventi, sussiste tuttavia la possibilità di procedere al taglio della coda su cani impegnati in alcune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo venatoria, scaricando la responsabilità della certificazione sull’anello debole della catena, il medico veterinario pagato dal committente.
Un’indicazione che, secondo quanto afferma l’associazione animalista, sarebbe fuorviante oltre che impraticabile:
Le uniche eccezioni a tale divieto sono infatti autorizzate solamente nel caso in cui un veterinario consideri un intervento non curativo necessario per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse di un determinato animale. L’interesse da tutelare dunque è quello di un determinato animale, di un particolare soggetto, non di una categoria di cani impiegati per una particolare attività.
Nella nota ministeriale si giustifica la necessità dell’intervento per i cani da caccia per evitare che nelle zone in cui la vegetazione è troppo fitta si feriscano e vadano incontro a fratture e lacerazioni, come spesso avviene:
Pertanto, nell’interesse dell’animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività.
Tale tentativo di deroga con Nota è anche in palese contrasto con l’importante principio bioetico di “non maleficenza” che stabilisce l’obbligo morale di evitare sofferenze e di non arrecare danno ad alcun essere vivente capace di provare dolore. Un principio questo che è a solida base del divieto di effettuare interventi chirurgici effettuati a scopi non curativi, come il taglio della coda e delle orecchie, interventi che nel nostro ordinamento giuridico sono stati equiparati dall’Ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, alla violazione dell’articolo 544-ter del Codice penale o maltrattamento di animali. C’era sì un’eccezione per gli animali con caudotomia prevista dallo standard, ma solo fino a una legge organica in materia. E adesso tale Legge è stata approvata e con essa dal prossimo 1° luglio gli interventi estetici saranno vietati senza riserve, a meno che non siano effettuati per motivate ragioni di medicina veterinaria e nell’interesse di un determinato animale. E per interesse dell’animale non può certo intendersi l’attività venatoria che li espone a sofferenze e pericoli.
B-)
La sofferenza degli animali è silenziosa e tutti hanno altro da fare.