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in data 17-03-2023 12:17
Ci sono dei limiti scriminanti in presenza dei quali il diritto di critica rientra nei presupposti dell’art. 51 c.p. Tali limiti sono costituiti dalla correttezza delle espressioni utilizzate, dalla verità dei fatti narrati e attinenza alla realità della situazione, e dalla continenza.
Per non cadere nella diffamazione, il feedback negativo:
- deve basarsi su fatti veri così, realmente accaduti al cliente;
- i fatti vanno descritti nel modo più analitico possibile;
- non deve basarsi su sensazioni o emozioni non dimostrabili;
- non deve avere di mira la morale o la professionalità dell’imprenditore ma deve contenersi al servizio ricevuto;
- il linguaggio, seppur forte, non deve essere volgare e diffamatorio.
I limiti sono quelli del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma terzo c.p sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” anche diverso dalla stampa, ma potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato (o comunque quantitativamente apprezzabile) di persone.
Per la sussistenza dell’elemento soggettivo nell’art. 595 c.p. “non si richieda l’animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico che può assumere anche la forma del dolo eventuale” nel reato di diffamazione è sufficiente la sussistenza del dolo generico, cioè la consapevolezza del soggetto agente di ledere la reputazione altrui e la volontà che tale lesione (il giudizio soggettivo dell'acquirente non provato ma basato solo sulla sua singola esperienza) venga a conoscenza di più persone.
ciao
mario