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in data 07-12-2005 21:20
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in data 07-12-2005 21:42
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in data 07-12-2005 21:43
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in data 07-12-2005 22:30
Saluti a tutti.
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in data 08-12-2005 10:11
buona giornata ed a presto
michela
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in data 12-12-2005 14:06
Dando per assodato che la disciplina del Commercio fà solo la separazione tra "Commercio Alimentare e NON alimentare" e che, in teoria (ditemi se sbaglio però) quando richiedo l'iscrizione alla CCIAA posso inserire tra i prodotti commerciati anche categoria che tra loro non hanno nessun nesso diciamo(x es:elettronica e oggestica per arredo); quando all'apertura della partita IVA bisogna comunicare il codice attività bisogna comunicare tutti quelli delle categorie merceologiche oppure solo alcune (tipo quella principale prevalente e alcune secondarie). In tal caso con che criterio le si determina? Alla fine dei conti è in qualche modo vincolante la scelta dei codici attività?
Vi è un nesso (e quindi un vincolo) tra quello che si dichiara diciamo di "vendere" sul Re. Imprese e i cod.attività?
Spero di non essere stato contorto.
Saluti
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in data 12-12-2005 14:37
I primi sono validi solo a fini statistici, i secondi descrivono "ufficialmente" l'attività e sono determinanti negli "studi di settore"
La divisione tra commercio alimentare e non alimentare è solamente una divisione attinente il controllo territoriale (Comune, Provincia, Regione........questo avviene per esempio per il rilascio di autorizzazione all'apertura di ipermercati e grandi strutture, oppure la Polizia di Stato per esempio per la vendita di oggetti preziosi) e per determinare i requisiti per l'iscrizione presso la CCIA.
All'Iva si indica il codice dell'attività prevalente e i codici delle attività secondarie. Il criterio da seguire per determinare l'attività principale è quello relativo al giro d'affari (purtroppo). Al momento di una nuova iscrizione la scelta, solitamente consigliata dai commercialisti, è di trovare il codice non inserito negli studi di settore (naturalmente se c'è tra quelli che descrivono le varie attività svolte)
I codici d'attività iva li trovi qui:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb869842da97576/ATECOFIN2004_Elenco_delle_attivit...
ciao
leo
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in data 12-12-2005 14:51
dato per scontato tutto ciò che hai detto per Il Comune
per la Camera di Commercio quando vai ad iscrivere la ditta nella sezione ATTIVITÀ NON AGRICOLE ESERCITATE NELLA SEDE vanno indicati la data di avvio (che non può essere futura) e i tipi di attività non agricole effettivamente esercitati presso la sede (commercio al dettaglio di ..., produzione di ..., noleggio di ..., agente di commercio per ..., ecc.).
Qualora si esercitino più attività va indicata per prima quella ritenuta prevalente. , tenendo conto del
criterio del volume d’affari.
Vanno quindi indicate le categorie di prodotti e servizi trattati (alimentari, mobili, oggetti preziosi,
immobili, ecc.).
Non sono ammesse espressioni generiche; ad esempio, se un soggetto inizia l’attività di commercio al
dettaglio di abbigliamento non può indicare “commercio al dettaglio di non alimentari”, ma “commercio al dettaglio di abbigliamento”.
Se l’attività è soggetta a preventiva iscrizione in Ruoli, Albi, e simili si compila il quadro 15.
Se l’attività è soggetta a preventiva autorizzazione, licenza ovvero denuncia o comunicazione ad altra
autorità occorre compilare i quadri 16 e 17.
Se nella sede è esercitato il commercio al dettaglio in sede fissa va sempre compilato il quadro 18.
Ai fini Iva deve essere dichiarata nel riquadro B l'attivita' esercitata abitualmente e rilevante ai fini IVA ossia la tua attivita' PREVALENTE; nel riquadro G1 puoi descrivere le attivita' esercitate abitualmente e rilevanti ai fini Iva con uno specifico codice attivita' senza specificare le categorie merceologiche.
Rispondo che il codice attivita' (ora definito ATECOFIN)
è fondamentale poichè esistono dei codici che fiscalmente non sono soggetti agli Studi di Settore.
Se vi è un vincolo tra quello che si dichiara di vendere in CCIAA e l'Iva? Direi di si.
Spero di essere stata esaudiente e buona giornata a tutti!
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in data 12-12-2005 14:53
scusate mi sono scordata!
michela
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in data 12-12-2005 14:56
Forse il mio caso è differente in quanto deciderò di optare per il reg. fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive almeno per il primi 3 anni(e se non supero delle soglie) sarò assoggettato ad un imposta sostitutiva e non negli studi di settore per la determinazione dell'imponibile.
Per usufruire di tale regime bisogna presentare apposita domanda solo che poi non ho capito se devo o no indicare una delle due caselle dell'attestazione dei "Contribuenti Minori e minimi" (nel modulo di dichiarazione iniziao att. all'ufficio IVA) visto che i limiti superiori sono differenti rispetto al reg. fiscale agevolato.