Saresti così gentile da trascrivere qui il testo che ti ha inviato?
Io ti posto intanto l'articolo che lo inchioda:
Luogo della consegna.
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro , il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Anche se la norma non lo specifica espressamente va da se che l'atto di aver "rimesso la cosa al vettore" deve essere dimostrabile, comprovabile.
La prioritaria ha anche un'altra caratteristica, quella che più di tutte la rende INIDONEA alle spedizioni di merci, cioè che il "vettore" cioè Poste Italiane non riconosce il diritto al reclamo su questo tipo di servizio.
Quindi un venditore che offre prioritaria (per proprie logiche commerciali, l'unico motivo logico per farlo è cercare di essere concorrenziali) non solo non può comprovare la propria correttezza rispetto alla norma ma non può nemmeno fare reclamo al vettore per il disservizio e così nemmeno l'acquirente.
In sostanza quindi l'unico vero responsabile del disservizio, il vettore appunto, è e resta lì'unico a non poter essere chiamato in causa proprio perchè il mezzo utilizzato non lo consente né prevede.
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