Quello che ha illustrato Moria sino a questo momento è perfettamente entro i limiti dell'attuale giurisprudenza. Payapl in caso di contestazione rimborserà, e comunque, a mio parere e specie se il venditore ha dimostrazione della spedizione, il responsabile è il vettore e quindi le poste (ma anche questo da una certa responsabilità al venditore ma lo vediamo dopo per non fare confusione).
A volte in queste discussioni si entra dentro principi che riguardano la filosofia stessa del diritto. Cercare di dare chiarezza a certe norme personalmente lo trovo affascinante, ma talvolta ho la sensazione di essere tedioso e certamente prolisso. Speriamo di non esserlo in questo frangente.
Vediamo il comma:
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Parliamo del trasporto della cosa venduta che, come si è detto precedentemente, si dovrebbe ritirare nel luogo di residenza del venditore o dove da lui stabilito, ma anche in quel caso il patto contrario è già scattato perché si parla di vendita a distanza e quindi di merce necessariamente da spedire.
L'uso od il patto contrario, che è relativo alla responsabilità del venditore che altrimenti "si libera dell'obbligo della consegna" avviene quando questo enunciato venga in qualche maniera alterato. E quando si altera? Quando per esempio il venditore effettua il trasporto in proprio, oppure quando il trasporto viene effettuato da un incaricato dell'acquirente mandato appositamente a prendere possesso del bene per trasportarlo al destinatario. Eccolo l'uso contrario od il patto diverso.
Quindi, un venditore che trasporta in proprio sarà responsabile sino all'atto effettivo della consegna del bene e non si libera di nulla. sarà invece non responsabile di niente quando consegni ad un delegato dell'acquirente perché non è lui ad affidare a terzi il pacco e quindi non sarà più responsabile.
Potrebbe costituire uso contrario anche un accordo entro il quale il venditore garantisca la consegna certa in luogo diverso e quindi mantiene l'obbligo di consegna senza affidarsi a terzi. Un esempio che Moria ricordera a questo scopo tempo fa, lo feci citando coloro che vendono fiori in una sede attraverso un circuito ma poi si impegnano a consegnarli attraverso filiale in un'altra residenza (consegnando quindi un oggetto equivalente ma non il medesimo oggetto del contratto). Eccoli gli usi contrari classici, e ci possono essere anche altre situaizoni.
Ma quello che è certo è che il "patto" o "l'uso" devono essere fonte di accordo contrattuale e quindi accordi consapevoli delle parti.
In una pubblica offerta, invece, l'ìimporre una postilla come norma obbligatoria del contratto non è un uso consapevole od accettato ma imposto. E come tale non vale nulla. Infatti una norma dispositiva contrattuale che quindi può variare rispetto all'enunciato della legge, che lo permette, deve essere sempre frutto del mutuo accordo. Quando invece si tenta di imporla si viola il disposto perché è cosa unilaterale e quindi vessatoria.
Ora sappiamo che le norme vessatorie per avere forza contrattuale necessitano del consenso consapevole ed attestato dell'altra parte contraente. Non sussistendo questo non ha alcun valore.
Ecco perché non basta il semplice accettare l'offerta per rendere valide norme vessatorie ma ci vuole un consenso del tutto consapevole ed attestato in maniera inequivocabile dall'altra parte.
Cosa che in questo caso semplicemente non è avvenuta. Per cui l'acquirente ha ragione.
Se poi il venditore riuscisse effettivamente a dimostrare la spedizione il colpevole diventa il vettore, dicevamo.
Ma anche qui il problema c'è perché la prioritaria non è uno strumento atto a spedire oggetti, cosa decisamente negata dalle poste, e quindi, anche chiamati a rifondere la perdita, le poste si appellerebbero alla convenzione di Vienna per il rimborso (credo si tratti di un dollaro ogni Kilo).
Per cui, anche dimostrando la spedizione, il venditore dovrebbe giustificare la fornitura di un servizio inadeguato e credo che verrebbe comunque chiamato a risponderne, anche da un giudice.
Ecco, tra le altre cose, perché sarebbe meglio non utilizzare metodi inadatti alla spedizione. Ed è vano ed inutile opporsi al rimborso.
E' un metodo rischioso e quindi si deve accettare il rischio e rimborsare.