annulla
Visualizzazione dei risultati per 
Cerca invece 
Intendevi dire: 

Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

mauri1977
Utente della Community

ciao ragazzi,

secondo voi se un acquirente nonostante io venditore abbia rispettato tutto quanto previsto dall'inserzione mi rilascia bassa valutazione che strumenti ho per tutelarmi? si può denunciare? dato che non si tratta di valutazione pubblica come il feedback non è diffamazione ma che strumenti ci sono per tutelarsi?

Messaggio 1 di 58
Ultima risposta
57 RISPOSTE 57

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

pe_carlo

 

Il regolamento valutazioni e stelline mi sembra che sia databile al Giugno 2009 (controllare in bacheca) anche se la notifica di tale novità è stata rimossa da ebay. Già se ne discuteva nei forum dalla fine del 2009, (e anche qui archivio forum rimosso). E quindi la sentenza Clotec conferma quella Arcapel anche dopo le variazioni apportate da ebay.

Per quanto riguarda il diritto di recesso, la normativa europea del 2011 stabilisce il recesso in 14 gg. e deve essere recepita dagli stati membri entro e non oltre il 31/12/2013. Attualmente in Italia il termine suddetto è stabilto in 10 gg, ma non è vietato che il venditore possa offrire un termine più ampio, ciò che è vietato è stabilire un termine inferiore.

L'inosservanza sull'informativa del diritto di recesso e garanzia, se non pubblicata correttamente, potrebbe essere sanzionata con pena pecuniaria.

 

Saluti.

 

Messaggio 41 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

pe_carlo
Utente della Community

Ti sbagli. Non trovi la pagina che è stata rimossa per ogni singolo argomento, ma le notifiche le trovi nell'archivio in bacheca tra il 07 aprile 2011 ed il 19 maggio 2011. Si chiama "Introduzione degli standard minimi internazionali". Quindi chiaramente al di là delle cause in essere. Ma questo è maggiormente provato dal fatto che le note processuali parlano di un articolo del regolamento di ebay che era in essere all'epoca dei fatti contestati e che era del tutto generico e caotico, ma che oggi è diametralmente diverso e soppresso in molte  parti ed ampiamente modificato. Se ne deduce quindi che sono cause precedenti all'adozione di questi standardi.

Il recesso europeo semplicemente non esiste. Esiste solo una direttiva comunitaria che invita gli stati che non hanno tale limite, ad adeguarlo a quattordici giorni invece che dieci o differenti per armonizzare la situazione a livello comunitario. L'Italia, ed altri stati europei, non lo hanno ancora fatto ed il vincolo di data non è assolutamente vincolante per nessuno. Questo perché le normative comunitarie devono per forza di cose essere recepite dagli stati membri in quanto un sistema di legislazione europea non esiste. L'europa non è uno stato sovrano e quindi tutto, in ogni senso, quello che influisce sulla vita delle singloe nazioni, deve essere da queste recepito. Questo per dire che una direttiva europea non ha la forza di legge in nessun caso. Quindi, a tutti gli effetti, una norma del genere (che è stata imposta da ebay e non scelta liberamente da ogni singolo contraente, che naturalmente è cosa del tutto differente) è a tuti gli effetti una norma contrattuale vessatoria (perché contraria alle leggi del nostro ordinamento attualmente in vigore) e quindi del tutto nulla. Se un venditore non concede tale limite ampliato di recesso e per questo dovesse subire danno, in un tribunale vince sempre.

La sanzione, sia pecuniaria (che mi pare di ricordare che non esiste perché dovrebbe esistere solo se non si mettono i dati identificativi del venditore, ma non ricordo bene. Mi riservo di controllare) e sia con la dilatazione dei tempi, è un fatto che riguarda comunuqe la persona ed i suoi obblighi. Questo non attenua il vcarattere di pubblica offerta di una inserzione, non ne oscura l'efficacia e nemmeno gli eventuali obblighi contrattuali. Per ebay non infrange il regolamento e quindi a tutti gli effetti non si può mai definire una inserzione irregolare.

______________________________

Tam pro papa, quam pro rege, bibunt omnes sine lege.
Messaggio 42 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

Questa è la prassi da seguire in questi casi:

 

Contattare Ebay informandola del problema e chiedendo la disponibilità a togliere il feedback positivo con le stelle.

 

Ebay risponderà che non può interferire con le valutazioni degli utenti ma che se dall'acquirente riceverà la richiesta di annullare il feedback e le valutazioni provvederà a toglierlo.

 

Quindi contattare amichevolmente l'acquirente informandolo del danno che si può degenerare da una bassa valutazione e quindi chiedere la sua cortese collaborazione affinchè questo non possa avvenire.

 

Se l'acquirente si rende conto di aver fatto un errore tutto si risolverà ed Ebay toglierà feedback e valutazioni.

 

Se l'acquirente insiste con la sua intenzione punitiva allora la parola può passare al legale.

 

Ebay  in questa maniera scarica parte della sua responsabilità facendo ritornare questa sugli utenti, chiaramente questa è la procedura più veloce ed economica piuttosto che intentare una causa ad Ebay direttamente.

 

Solo in un caso ho ricevuto una risposta negativa da parte di un acquirente ed avrei potuto agire legalmente ma ho lasciato correre perchè vendo occasionalmente, ma come venditore professionale è quasi un obbligo ricorrere al Giudice di Pace perchè Ebay poi non vuole sentire ragioni! 

 

Naturalmente se avete già fornito la risposta mi scuso per la ripetizione!

 

I migliori risultati si ottengono mostrandosi cortesi e disponibili a risolvere il problema che ha portato l'acquirente a dare una bassa valutazione.

Messaggio 43 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

thy_0
Utente della Community
Facciamo l'esempio che l'acquirente sia stato effettivamente insoddisfatto della transazione nonostante il venditore sia sicurissimo di aver fatto tutto per bene.. Per quale motivo dovrebbe cambiare la valutazione?
Metto le mani avanti e dico subito che nella maggior parte dei casi preferisco stare dalla parte dei venditori, ma sinceramente trovo abbastanza fuorviante non permettere alle persone di esprimere un giudizio a mente serena.
Messaggio 44 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

ma sinceramente trovo abbastanza fuorviante non permettere alle persone di esprimere un giudizio a mente serena.

 

non credo nessuno voglia privare l'acquirente di dare un giudizio a mente serena

 

ma per fare questo non c'è alcuna necessità di concedergli l'anonimato

 

entrambe le parti vanno tutelate

 

in ogni caso nel mese di settembre ci sarà un altro caso dove un giudice si esprimerà nel merito dell'accordo tra gli utenti

 

e vedremo, se ci sarà dato sapere, come andrà a finire

Messaggio 45 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

Sia ben chiaro che al gestore della piattaforma interessa più il suo tornaconto aziendale (come ovvio che sia) piuttosto che la tutela dell'acquirente o del venditore

 

le penalizzazioni (il più delle volte giuste) ai venditori non solo servono a tutelare l'acquirente ma servono anche a togliere possibili scontistiche o vantaggi che in realtà sono perdite economiche di ebay stessa

 

a mio modo di vedere la valutazione dettagliata anonima è stata creata per evitare che il venditore giustamente possa tutelarsi nei confronti degli acquirenti irragionevoli o irresponsabili che sempre più spesso si sono visti "minacciati" di azioni legali verso le quali avrebbero pagato serie conseguenze

 

e non andiamo a tirar fuori il 95% delle minacce a vuoto che venditori incapaci tentano di estorcere

 


l'impossibilità del rilascio del feedback negativo da parte del venditore nei confronti dell'acquirente toglie, senza ombra di dubbio, la necessità di regalare l'anonimato all'acquirente per le sue valutazioni dettagliate.

Messaggio 46 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

pe_carlo

 

Avevo quotato una parte dei tuoi interventi fiume iniziali ma ora non concordo praticamente in nulla di quanto scrivi. Secondo me hai fatto una gran confusione. Sbagli nell'identificare le date di attivazioni delle valutazioni e stellette, che non trovano riscontro in bacheca nelle date da te citate. sbagli nel leggere le sentenze dei procedimenti Arcapel-Clotec/ebay, e sbagli nell'interpretare le motivazioni dei Giudici.
Sbagli  sul diritto di recesso e sbagli anche nell'affermare che non ci sono sanzioni in merito.

Per i miei gusti troppi errori da uno che vorrebbe apparire come esperto. Ovviamente il mio è un parere personale, ma per gli eventuali amanti della verità non sarà difficile trovare prove in merito. Per quanto riguarda la regolarità delle inserzioni, ho solo esternato che alcune informazioni al consumatore, a mia lettura potrebbero apparire errate.  Ho inoltre fatto presente alla carenza dell'informativa al consumatore obbligatoria per legge.

 

Detto ciò....ritengo comunque proficuo uno scambio di opinioni anche se dissenzienti. Questo forum non è un'aula di tribunale e tutti possono esprimersi liberamente, senza peraltro che una sentenza (magari di un'improvvisato giudice) stabilisca ragioni e torti.

 

Un cordiale saluto


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

a1970m

 

in ogni caso nel mese di settembre ci sarà un altro caso dove un giudice si esprimerà nel merito dell'accordo tra gli utenti

 

 


Senza dover attendere settembre, altre sentenze recenti, passate in giudicato, confermano i casi Arcapel/Clotec,  chi le volesse visionare può registrarsi e pagare la quota d'iscrizione in uno dei siti specifici di ricerca sentenze. Siti che tutti gli studi legali utilizzano come archivio informativo. Oggi con l'utilizzo del web....l'ignoranza non è più ammessa.

 

 

Saluti.

 

 

Messaggio 47 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

pe_carlo
Utente della Community

Io di gente che dice che sbaglio in questo forum ne ho incontrata tantissima. Molti dicono che mi arrogo competenze o conoscenze che non ho e talvolta, come in questo caso, mi danno anche del "giudice improvvisato". A me queste affermazioni semplicemente non mi interessano. Invece, la mistificazione e la confusione lanciata e sparacchiata a caso, più che altro per naturalmente danneggiare me ma poi di fatto dando detrimento a chi chiede, mi interessano molto di più. Ed è praticamente solo per questo che rispondo, cosa che invece avrei evitato di fare molto volentieri.

Ma siccome qui si dice che sbaglio e facendolo si insinua il dubbio nelle persone per non si capisce quali strani motivi, allora noterei anche che non basta dire che sbaglio, come avviene oramai sempre o quasi, ma si dovrebbe anche dire PERCHE' sbaglierei. Ecco, in questo caso invece, noto sempre la quasi totale assenza di risposte o di argomenti. Mi sono sempre domandato il perché e tuttavia non ho mai avuto una risposta soddisfacente praticamente mai. Ma siccome io ho anche l'abitudine di argomentare le cose che dico andiamo per ordine.

Io sbaglierei nell'indicare le date di attivazione della valutazione attuale di tutti i venditori con il metodo delle stellette che vengono collegate ad uno standard numerico ed in una relativa media di prestazioni le quali sono scritte sia per quanto riguarda l'accesso medio di una buona valutazione e sia per quello che riguarda uno standard basso di tale valutazione stessa. Nel ricordare che ebay più volte ha detto che tali standard sono partiti con utilizzi che si sono attuati prima negli Stati Uniti, poi nella Germania e nella Gran Bretagna e che poi avrebbe esteso a cadenza su tutti i siti ebay, ribadisco che tali informazioni sono state date  alla comunità nella data del 07/04/2011 affermando chiaramente:

 

       

      “Principali cambiamenti a partire da maggio:

Come aumentare le vendite migliorando il servizio

Introduzione di nuovi standard della performance
Tra breve saranno introdotti nuovi standard internazionali della performance che consentiranno di mettere in rilievo i venditori che offrono un servizio eccellente”

 

In quello del 19/05/2011 messo alle ore 11,50 si legge invece bene, tra le altre cose, che l'introduzione di nuovi standard della performance è stato “lanciata”. Chiunque lo può trovare nell’archivio.

Poi Ebay ha cancellato le pagine dall’archivio con i testi specifici, ma io ho i messaggi che mi ha mandato a suo tempo, e penso anche molti altri come me, che confermano in toto questa cosa.

Chi sa quindi perché e per quale motivo si affermi che quello che dico non ha riscontro quando basta andare a leggere. Mah!

 

Quindi è pacifico che l’attuale valutazione che Ebay adopera per i propri utenti venditori è stata messa in opera in un periodo decisamente successivo ad i fatti in causa contestati da Arcapel (fatti in causa risalenti al gennaio 2010) e Clotec (fatti in causa risalenti al gennaio 2011) e quindi la situazione attuale è differente. Peraltro io stesso dico che esistono altri motivi, che possono rendere vessatorio un comportamento di Ebay nei confronti di un suo utente. Ma che le situazioni citate fossero precedenti all’attuale situazione, non ci piove

.

E giusto perché si afferma anche che io non avrei capito il disposto dei giudici possiamo anche vederlo. Senza bisogno nemmeno di andare a cercare complicati sistemi di ricerca informativa in database professionali che sono molto costosi e non sono accessibili facilmente a tutti (o sbaglio anche in questo? Temo di no). Andiamo invece sul gratuito sito molto noto, ebayabuse, che rende il disposto della sentenza in via del tutto gratuita. Tra le altre cose, nel disposto del giudice di secondo grado (perché quello di primo aveva dato ragione ad Ebay, vorrei ricordare) si legge:

 

“….il gestore eBay aveva attuato una serie di ingiustificate restrizioni sino a giungere, nel gennaio del 2011, alla sospensione a tempo indeterminato dell’account clotec_com; che tale grave limitazione, equivalente negli effetti ad una risoluzione del contratto, avveniva senza previo avviso e in assenza di un inadempimento grave della ricorrente ….”

 

Questa è la ragione per la quale la società espulsa ha promosso appello alla precedente sentenza. Ma continuiamo:

 

“…eBay Europe s.a.r.l., … [affermava] che la sospensione dell”account clotec_com era avvenuta legittimamente in ragione delle gravi e reiterate violazioni di Clotec ad una pluralità di regole previste nel regolamento contrattuale, relative, precisamente, al gradimento degli utenti, alla performance del venditore, alla offerta di oggetti vietati, ai metodi di pagamento, all’utilizzo di link non consentiti e al divieto di inserzioni di siti web personali o aziendali ….”

 

Questa invece è la ragione per la quale Ebay si è opposta in giudizio. A quel punto il giudice parte con una prima analisi ed afferma in motivazione che il giudice di primo grado aveva dato ragione ad ebay per questo motivo:

 

“Il giudice con ordinanza depositata il 23.08.2011 rigettava il ricorso osservando che, seppure la clausola intitolata “Abuso di eBay” contenuta nell’Accordo per gli utenti (documento disciplinante le condizioni generali di contratto), invocata da eBay come titolo giustificativo del potere di risolvere il contratto, dovesse ritenersi nulla ex art. 1341 ce, per assenza di specifica sottoscrizione da parte di Clotec, configurandosi come clausola vessatoria attributiva al provider del potere di recedere ad nutum dal contratto, tuttavia la sospensione dell’account clotec_com aveva costituito legittimo rifiuto del provider di eseguire la propria prestazione, ai sensi dell’art. 1460 ce, a fronte di un grave inadempimento della controparte alle regole sull’”inadempimento del venditore”, presenti sul portale www.ebay.it e vincolanti tra le parti in quanto conoscibili con l’ordinaria diligenza.”

 

Ma osserva poi e nel merito in primo luogo che:

 

“Secondo la prospettazione di eBay, il diritto di risoluzione del contratto è stato legittimamente esercitato sulla base di tale pattuizione, che può essere inquadrata o nell’art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento) o nell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Aggiunge, inoltre, che non attribuendo un diritto di recesso, la stessa non abbisogna di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Va osservato, in primis, che il richiamo all’art. 1453 c.c. non è pertinente, riguardando la norma la risoluzione giudiziale per inadempimento, conseguente, cioè, ad una pronuncia costitutiva del Giudice previo accertamento della gravità dell’inadempimento.

Circa, invece, la possibilità di inquadrare la clausola nell’art. 1456 c.c., deve condividersi la valutazione dei primo Giudice che ha escluso la correttezza di una siffatta qualificazione.

Ed invero, affinché la pattuizione possa considerarsi clausola risolutiva espressa, occorre che vi sia una indicazione specifica delle obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione. Se l’indicazione è invece generica o il riferimento è al complesso delle pattuizioni, la clausola non avrà alcun valore, in quanto di mero stile (Cass. 4563/00; Cass. 1950/09). Tale requisito di specificità manca nella clausola “abuso di Ebay”, formulata mediante un riferimento a non meglio identificate “azioni contrarie alle proprie regole”, sicché ne consegue l’impossibilità di qualificarla come clausola risolutiva espressa, a cagione appunto della sua indeterminatezza.

Volendola, invece, interpretare come clausola attributiva di un potere di recesso, deve senz’altro ritenersi inefficace, mancando la specifica sottoscrizione, ai sensi del secondo comma del 1341 c.c. Si è già detto, infatti, che non è sufficiente l’approvazione del testo contrattuale (mediante la pressione del testo virtuale in calce al modulo di registrazione), per riconoscere efficacia alle clausole vessatorie, occorrendo una autonoma visualizzazione delle stesse con una specifica approvazione, o quanto meno una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie, numericamente indicate. Mancando il requisito della specifica sottoscrizione, appare superfluo addentrarsi nella problematica della equiparabilità del sistema del point and click alla firma digitale debole e della sufficienza della firma digitale debole a soddisfare il requisito della forma scritta.

Pertanto, la clausola, essendo irrimediabilmente affetta da nullità, nessun potere di sospensione dell’account poteva legittimare.”

 

Quindi la prima affermazione chiara è che il principio con il quale Ebay si attribuiva il diritto di sospendere un account all’epoca dei fatti era norma non chiara, non inquadrabile e vessatoria nei confronti dell’utente, attribuendo ad Ebay un potere di disparità nei confronti dell’altro che non trovava riscontro nemmeno nelle norme di legittimità alla rescissione di un contratto per provata inadempienza. E mi si dica che è poco. Qui il giudice sta affermando una cosa chiarissima quindi e sta di fatto dicendo che il regolamento stilato da Ebay in quel momento, non dava la capacità di recedere se non per via ordinaria in quanto basato su una norma vessatoria non approvata per specifico. Secondo voi, dopo questo fatto Ebay non corre ai ripari solo perché si tratta di una causa su milioni di utenti? Mi pare al minimo un pressapochismo. Ma continuiamo ancora:  

 

“Il primo aspetto che occorre approfondire attiene alla conoscibilità delle regole sull’”inadempimento del venditore che individuano i parametri per la valutazione degli standards dì un venditore. Ad avviso del Collegio, il requisito della conoscibilità non è soddisfatto nella ipotesi in esame, per le seguenti ragioni.

Le regole sull’inadempimento del venditore non sono contenute nell’Accordo per gli utenti, costituente – per stessa ammissione di parte resistente- il regolamento contrattuale, accettato dall’utente al momento della registrazione al sito. Si è già illustrato sopra, come la conoscibilità delle clausole contenute in schermate diverse dal testo contrattuale richieda, secondo l’opinione dottrinaria prevalente, che il richiamo alle stesse sia possibile dallo stesso testo contrattuale mediante il collegamento con un link e che, inoltre, si dia risalto a tale richiamo. Dalla documentazione prodotta dalle parti, rappresentativa delle schermate del sito Ebay, non sembrano ricorrere tali requisiti. Dall’Accordo per gli utenti non vi è un collegamento diretto alle regole inadempimento del venditore (come avviene ad esempio per gli oggetti di cui è vietata la vendita, per le regole sulla privacy, per le azioni volte a destabilizzare il sistema di feedback ecc.) ed alle stesse l’accordo non conferisce risalto in alcun modo.”

 

E qui, sempre che si permetta, sta affermando ESATTAMENTE quello che ho detto io. Ebay non viene punita con la riammissione dell’account della Clotec (solo con quello, si badi bene. Non con multe, non con sanzioni o pagamento di spese, ma solo con l’obbligo di riammissione dell’account, ma quello lo vedremo in seguito), perché il potere di sospensione di un account, ovvero nei fatti l’atto di recedere dal contratto, era esercitato in base ad una norma vessatoria e con provvedimenti che non erano chiari né descritti da nessuna parte (sospensioni, termini di sospensione, limitazioni ecc. ecc.). Quindi non si afferma mai che Ebay non lo possa fare, ma che non lo può fare in questo caso perché non ha scritto una corretta regola contrattuale approvata e non ha reso noto MAI in quale modo scattino queste restrizioni. E questa è una differenza non da poco perché significa che Ebay non lo può fare IN QUEL MODO  e non CHE NON LO PUO’ FARE IN ASSOLUTO. Ecco perché Ebay ha messo riparo alla situazione cambiando il sistema ed anche le carte in tavola in maniera decisa. Da questo scritto del giudice, giusto per inciso, si capisce anche che la valutazione attuale di un venditore come la esercita Ebay in questo momento, era del tutto sconosciuta e per nulla oggetto della causa. Ma andiamo verso un altro aspetto interessante della sentenza:

 

“Va rilevato, poi, che anche la tecnica di redazione delle regole relative agli standards e all’inadempimento del venditore pecca di chiarezza, poiché molte di esse non hanno una formulazione letterale di evidente contenuto precettivo, ma si presentano sotto forma di esortazione e di consigli, e non già di divieto. Manca, poi, una chiara correlazione tra violazione della regola e relativa sanzione, essendoci solo generici riferimenti alla “possibilità di subire restrizioni nel caso in cui i consigli di eBay non vengano attentamente seguiti”. Tali circostanze possono generare confusione anche in una persona di media diligenza e non rendono edotto il contraente, in maniera puntuale e precisa, dell’ampiezza dei propri obblighi e della portata delle conseguenze di una loro violazione.”

 

Questo, se fosse necessario, corrobora a maggiore ragione quanto detto sopra. A differenza del primo giudice, quello d’appello decide, e giustifica il fatto, che il modo utilizzato da Ebay non è adeguato in quanto non è chiara la conseguenza. Ed è per questo motivo, che ancora è in questo status poiché Ebay ancora non dice chiaramente che cosa succeda in caso di bassa valutazione, o lo fa spesso in maniera confusa, non cita termini e periodo di sospensione, non cita quello che può essere o meno considerato come recidività ecc. ecc., che io affermo che ci sono potenziali irregolarità nel contratto di Ebay attuale. Come si vede, credo che sia chiaro adesso, anche questo giudice parrebbe essere d’accordo in tal senso. Ecco quindi che giunge la decisione finale:

 

“Il reclamo va dunque accolto e va ordinato a eBay Europe s.a.r.l. di riattivare l’account clotec com.
La complessità e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Decidendo sul reclamo proposto da Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C. nei confronti di eBay Europe S.A.R.L., eBay International AG, eBay Italia s.r.l., avverso l’ordinanza del 23.08.2011 del Giudice designato di questo Tribunale, in riforma del provvedimento reclamato ordina a eBay Europe S.A.R.L. di riattivare l’account clotec_com, intestato a C.G.

Compensa interamente le spese del procedimento.”

 

Il giudice da ragione alla Clotec, quindi, per l’esclusiva riammissione ad Ebay ed all’utilizzo dell’account. Non riconosce nessuna spesa da addebitare ad Ebay e non commina nessuna altra sanzione.

 

In che cosa, sempre che sia possibile a questo punto saperlo, io avrei interpretato male quanto è il dispositivo delle due cause in questione (perché le motivazioni della prima causa sono analoghe, ed anche quelle si possono trovare facilmente)? Se si hanno motivi per affermare questo, che siano contrari a tutto quanto da me affermato basta farlo. Perché se si afferma che io avrei sbagliato e punto e basta, beh, a casa mia questo non è discutere pacatamente ed anzi non è discutere affatto. E’ semplicemente spiattellare un giudizio senza argomenti. E siccome io di argomenti, come si vede bene, ne ho fin troppi giusti o sbagliati che siano, discutibili o meno, ed è anche questo che rende i  miei interventi un “fiume”, sarebbe il caso di fare un esercizio di onestà intellettuale e cercare di argomentare al minimo nella medesima maniera. Ma forse, se io non facessi interventi fiume portando però fatti, argomenti ed opinioni, e mi limitassi a dare due affermazioni senza prova come noto spesso si indulge fare nel nome della brevità e della concisione, certamente avrei interventi molto brevi e concisi. Ma avrebbero solo quel pregio purtroppo. Ed io preferisco fare altro invece. Quindi pagherò una certa lunghezza, ma guadagnerò una certa precisione.

 

Penso che adesso sia perfettamente inutile, anche per non allungare ancora di più, che mi metta ad analizzare le norme sulla legge 206/2005 in materia di resi e di recessi vero? Ne ho scritto a iosa nelle mie guide e spero di non dovermi addentrare ancora nella filosofia del diritto per spiegare che cosa sia una cosa “illegale” ed una “irregolare” o cose del genere, se esista la buona o la cattiva fede, se siano cose finalizzate al dolo o meno e così proseguendo, per capire poi che cosa sia un reato di per sé stesso o che cosa una omissione, ed anche come vengano perseguite tali cose in questi casi.

 

Infine un’ultima cosa. A me le quotazioni, i punti o le approvazioni non mi interessano. Sono pronto a discutere costruttivamente con chiunque. Sono intervenuto principalmente per discorrere con chi postava e per dare discussione al suo problema. I giudizi su di me e sul mio affermare a me personalmente non interessano affatto. Di questi giudizi espressi lascio agli altri il giudizio sul come sono stati fatti, sul perché ed anche sui modi. A me preme solo che non si affermi che io dica enormità così tanto per dire, ma manifestando la più classica incapacità nell’argomentarne il perché.

______________________________

Tam pro papa, quam pro rege, bibunt omnes sine lege.
Messaggio 48 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

Ti sbagli. Non trovi la pagina che è stata rimossa per ogni singolo argomento, ma le notifiche le trovi nell'archivio in bacheca tra il 07 aprile 2011 ed il 19 maggio 2011. Si chiama "Introduzione degli standard minimi internazionali

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nei miei interventi non mi sono mai permesso di affermare "ti sbagli"  ciò che invece hai usato con molta faciloneria, dimostrando di volerne sapere di più sempre e comunque. Direbbe un analista che per esprimere un concetto a terzi, per farlo ben capire, bisogna essere sintetici ed usare termini e dialettica recepibile alla media intelligenza (tecnica della comunicazione). Diversamente una disquisizione fiume, solitamente serve  a convincere solo se stessi che quello che si va affermando è il giusto. Il termine "sbagli" (prendendo spunto da te) ho dovuto adottarlo anch'io a seguito degli eventi. Tra l'altro ho fatto presente che siamo in un forum pubblico e non in un'aula di Tribunale, e qui le opinioni di tutti vanno prese con il dovuto rispetto (giuste o sbagliate che siano) onde evitare che poi arrivi l'improvvisato giudice di turno, autoproclamatosi, ed emetta sentenze. Il riferimento non è alla tua persona ma a chiunque creda di erigersi a tale.

Premesso ciò credo che sia proprio inutile ricontestare le tue opinioni in merito, che nel bene o nel male tali restano.  il mio parere non cambia, i fatti altrettanto, le sentenze dei giudici pure, e così pure il Codice del Consumo e relative  norme sul diritto di recesso.   Ad ognuno le sue interpretazioni che comunque non potranno modificare i fatti. Da parte mia resto dell'opinione che hai fatto molta confusione, ed il tuo ulteriore intervento non fa che avvalorarla.

Altre cause simili sono passate in giudicato dopo quelle sopracitate, la più recente è di Marzo 2013 e tutte con lo stesso esito. Spiacente ma non sono reperibili sul web, però se tu sei bravo, non dubito che potrai trovarle, leggerle e capirne le motivazioni dei Giudici.

Vorrei solo rammentarti che l'ultimo "Accordo per gli utenti" risale al 4 Novembre 2009:

Il seguente Accordo per gli utenti si applica agli utenti registrati dal 3 novembre 2009 in poi. Per gli utenti registrati prima del 3 novembre 2009 l'Accordo per gli utenti che segue si applica dal giorno 4 dicembre 2009. Puoi visionare la precedente versione dell'Accordo per gli utenti qui.

 

Rifletti sulle date!!!

 

E qui chiudo, auspicando che il nostro incontro/scontro la prossima volta (magari su altro argomento) sarà senz'altro più costruttivo.

 

Rispettosi saluti.

Messaggio 49 di 58
Ultima risposta

Rif.: Parere legale su bassa valutazione dettagliata (stelline)

io continuo a sostenere che le variazioni dell'accordo tra gli utenti non hanno alcun senso nel merito

 

una domanda per carlo in merito a quelle che sono le sue convinzioni

 

che alla fine potrebbero essere anche esatte

 

mah.....

 

mi dici quanto c'è dell'accordo tra gli utenti nelle inserzioni di clotec?

 

 

Messaggio 50 di 58
Ultima risposta