in data 05-08-2013 11:30
ciao ragazzi,
secondo voi se un acquirente nonostante io venditore abbia rispettato tutto quanto previsto dall'inserzione mi rilascia bassa valutazione che strumenti ho per tutelarmi? si può denunciare? dato che non si tratta di valutazione pubblica come il feedback non è diffamazione ma che strumenti ci sono per tutelarsi?
in data 06-08-2013 16:54
@a1970m ha scritto:se quanto tu dicessi fosse vero
quanto ora uno dei due famosi che hanno vinto la causa contro ebay
non potrebbero fare ciò che invece ora indisturbati fanno
ah... crea un account nuovo e procedi sino alla vendita di un oggetto
vedrai che è come dico io (che l'ho fatto) e non come ricordi tu.....
non passi da alcuna accettazione dell'accordo tra gli utenti
in data 06-08-2013 16:57
Guarda l'ho fatto giusto per avere ulteriore certezza. E' esattamente il primo punto, ben evvidenziato, che ebay mette all'ordine quando si fa un nuovo account. Ma non c'era dubbio, perché altrimenti la proposta di contratto non avrebbe base legale.
in data 06-08-2013 16:59
Ecco, appunto, come vedi Moria, ben più perito di me nella grafica informatica, mi ha addirittura preceduto. Stai tranquillo, non parlo di cose che non sò.
in data 06-08-2013 16:59
in data 06-08-2013 17:06
Grazie veramente di cuore a tutti per le risposte!!!
in data 06-08-2013 17:11
Il caso che è stato citato della ARCAPEL, che è piuttosto datato, oggi sarebbe molto più difficile da vincere. Perché Ebay potrebbe dimostrare la mancanza di tenuta nei parametri minimi richiesti con le stelline. Cosa che allora non poteva fare. Ed infatti il giudice ha sanzionato perché pareva a tutti gli effetti un atto vessatorio ed arbitrario. E quindi si è tramutato in una inadempienza contrattuale ed ha dato ordine di recedere e riammettere l'account della società sospesa. E lo ha fatto giustamente a mio parere. Ma oggi sarebbe più difficile ottenere un giudizio del genere. Almeno in quei termini. Le cose su Ebay sono un pochino cambiate.
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Il "Caso ARCAPEL"l'ho tirato in ballo io.
Nell'intervento di pe_carlo concordo quasi in tutto salvo quello che ho sottolineato.
Difficile mettersi nei panni di un Giudice, in quanto è tristemente noto che in Italia vi sono procedimenti giudiziari molto simili e sentenze molto discordanti tra loro. In questo caso però la sentenza "Arcapel" va letta e paragonata alla sentenza "Clotec" e trova similitudini di giudizio. La sentenza "Clotec" è stata emessa il 23/08/2011 quando l'attribuzione di punteggi e stellette era già in essere da diverso tempo.
Una nota personale a pe_carlo:
Non è che ti riuscirebbe di essere più sintetico?....................
in data 06-08-2013 17:29
Proverò ad esserelo: No. Va bene così. Inoltre, se hai letto il lungo intervento, noterai anche che non ho detto "impossibile", ho detto "difficoltoso". E c'è una certa differenza, vorrei supporre....
Ciao
in data 06-08-2013 22:50
grazie a tutti per le risposte!!!
fresca fresca di stasera mi hanno messo un feedback neutro perchè il cliente se l'è presa che gli ho chiesto di mettermi 5 stelle al momento dell'invio del dvd....
"Il venditore non dovrebbe chiedermi 5 stelle prima di ricevere l'oggetto."
qui penso si possa agire legalmente.......
siamo all'assurdo!!! venditori bistrattati!!!!
in data 07-08-2013 11:54
qui penso si possa agire legalmente.......
siamo all'assurdo!!! venditori bistrattati!!!!
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Come giustamente è stato fatto osservare in questo dibattito, ogni cittadino che si sente privato dei propri diritti può rivolgersi alle Autorità competenti per farli valere.
Però vorrei farti osservare che se si chiedono diritti per se stessi bisogna anche osservare e rispettare i diritti altrui. A me pare che nelle tue inserzioni vi siano informazioni che possano fuorviare il consumatore e che potrebbero indurlo ad interpretazioni errate sui suoi diritti.
Inoltre ometti informazioni per legge obbligatorie.
Fossi in te, darei una ripassata al Codice del Consumo ed adeguerei le mie inserzioni in merito.
in data 07-08-2013 12:57
Dunque. innanzi tutto mi sono letto il dispositivo della seconda causa della Clotec contro Ebay. Confermando che anche questa causa è decisamente precedente all'istituzione delle stelline di valutazione (fatti in causa risalenti al gennaio del 2011 mentre le stelline appaiono in linea dopo il maggio dello stesso anno mi pare di ricordare, e comunque certamente non nel gennaio 2011) il contendere della società è praticamente identico a quello della società precedente. In linea giurisprudenziale, quindi, l'appello ha riconosciuto la sussistenza della clausola vessatoria che imponeva sospensioni citate genericamente e per violazioni regolamentari non contestate in maniera tempestiva da parte di Ebay. In pratica il caso precedente quasi identico. Da notare che questo è giudizio d'appello perché il primo giudice aveva invece dato ragione ad ebay. Ed in questo disposto l'ordine di riammissione è stato dato sulla luce del fatto che la norma precedente sull'abuso nell'utilizzo del sito non era chiara, facilmente comprensibile e omunque nulla in quanto vessatoria. Ma questo è da riferire ad un periodo comunque precedente all'utilizzo delle stelline di valutazione. Quindi confermo i miei dubbi su una sostenibilità attuale di una eventuale causa nei confronti di ebay per questi motivi.Ritengo la cosa molto più difficoltosa di prima anche alla luce del fatto che effettivamente Ebay ha compiuto una azione per rendere più chiara la norma regolamentare. Oggi la situazione è decisamente diversa.
Per quanto riguarda il tuo ultimo messaggio, mauri1077, devi tenere in conto sempre il sottile filo che c'è, in questo ultimo caso che presenti, tra il diritto di opinione e la volontà diffamatoria. E' diffamazione se vi è danno alla tua onorabilità espressa con volontà di chi parla male di te, lo faccia pubblicamente ed in tua assenza (il classico caso del feedback per esempio). Ma si deve dimostrare la volontà diffamatoria al fine di recarti danno, altrimenti non sussiste. Per quello che riguarda le tue inserzioni trovo di difettoso solo l'assenza della citazione degli articoli sul diritto di recesso per gli acquirenti. Questo è un atto obbligatorio, ma che non rende l'offerta irregolare di per sè. Infatti la stessa legge dice che se ometti questo particolare sei automaticamente punito con un ampliamento sino a 30 giorni dei termini del recesso (invece dei 10 giorni previsti per legge e che ebay ha portato a 14, compiendo in questo caso una ulteriore vessazione perché non possono esistere norme contrattuali in contrasto con l'ordinamento corrente in tema di reso). Per cui è meglio aggiungere questo particolare nelle offerte al fine di evitare di essere colpito da questa norma.