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Intendevi dire: 

VENDITORE CHE SI RIFIUTA DI SPEDIRE DOPO AVER VINTO L ASTA

evy20122012
Utente della Community

ho vinto una asta di 4 gomme con 1 euro,ma il venditore si rifiuta di spedire dicendo che il prezzo e troppo basso.che devo fare io adesso?grazie a tutti

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digelander
Utente della Community

@theHunter

 

faccio unaserie di considerazioni personali che ritengo ovviamente corrette ma che non possono essere considerate fonte di qualsivoglia certezza giuridica. Chi ne usufruisce le prenda quindi unicamente a titolo di parere personale.

 

In merito al concetto di vendita dinamica mi è chiaro ma del tutto nuovo. Tuttavia  mi pare del tutto escluso dal Codice Civile e dalla pagina che nello specifico indichi, che non parla neppure lontanamente di una peculiarità relativa alle "vendite dinamiche" bensì semplicemente espone le diverse possibili dinamiche di revoca successive alla vendita.

 

Quindi, ritengo le informazioni fornite in merito alla peculiarità delle cosiddette vendite dinamiche, inesatte.

 

Ora, occorre distinguere il piano eBay dal piano della legislazione corrente, con l'accortezza di fare alcune precisazioni.

 

eBay, nella parte che citi, non entra nel merito della vendita, anzi ne prende le distanze. Si tratta di un comune "disclaimer", ossia una dichiarazione volta ad escludere eventuali proprie responsabilità. 

eBay, per quanto sanzioni la violazione delle proprie regole,  non può garantire né imporre comportamenti alle parti e lo specifica chiaramente. Mi pare più che corretto e sensato.

Più dubbia invece la affermazione secondo cui eBay non ha alcun ruolo nella compravendita, in quanto eBay non solo favorisce la vendita, ma soprattutto percepisce una commissione legata alla transazione, e dipendente dalla conclusione (non dal perfezionamento) della stessa. eBay percepisce le commissioni se il contratto è concluso, non se la transazione è effettivamente  avvenuta.

Infatti eBay non incamera le specifiche commissioni quando le parti, di comune accordo annullano la transazione.

 

eBay sembrerebbe quindi assumere il ruolo di mediatore, proprio in virtù di tale commissione percepita. 
Il fatto che eBay dichiari di non aver ruolo, ripeto, andrebbe approfondito attentamente e non intendo dare certezze e assicurazioni in merito, ma solo indicare che qualcosa, a me, non torna.

Diverso invece il piano legale. A seguito della offerta pubblica il contratto è infatti concluso con la cognizione da parte del venditore dell'accettazione da parte dell'acquirente.
Una volta che il venditore viene a conoscenza del fatto che l'acquirente ha accettato la sua offerta (fissa o variabile che sia), ossia una volta che l'aggiudicazione è avvenuta, il contratto è concluso, e da ciò scaturisce l'obbligo da parte dell'acquirente al pagamento della merce, nonché ilcorrispettivo obbligo da parte del venditore alla consegna della stessa.

Con il pagamento e consegna della merce il contratto (già concluso) è perfezionato.

 

Possono ancora esservi tuttavia condizioni particolari che inficiano il contratto, quali ad esempio un vizio della volontà.


Nel concreto l'acquirente potrebbe aver offerto 1000 euro invece che 100 a seguito di banale errore di digitazione. 
Tale atto di digitazione, esendo difforme dalla volontà dell'acquirente, inficia il concetto stesso di accettazione.


Lo stesso varrebbe per il venditore che mettesse in vendita un oggetto a 1 euro invece di 10, o 100 o 1000.
Tale vizio va ovviamente provato, e incombe su chi lo eccepisce l'onere della sua dimostrazione.

 

Non può essere questo però il caso di chi vende un oggetto mediante offerta a rialzo, in quanto è evidente e certa la volontà del venditore di vendere l'oggetto all'acquirente disposto a pagare il prezzo più alto, purché superiore ad una soglia minima (il prezzo base)

 

La possibilità di inserire un prezzo di riserva, rafforza ulteriormente l'esclusione di vizi di forma nei casi in cui il contratto si conclude ad un prezzo inferiore a quello atteso dal venditore, che è quindi legalmente obbligato a perfezionare la compravendita incamerando il corrispettivo e rendendo la merce disponibile all'acquirente.

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