in data 13-01-2013 21:37
Salve a tutti.Che voi sappiate vige ancora l'articolo si legge che regola le compravendite tra privati con l'esclusione della garanzia.Essa dice che con la clausola "visto e piaciuto" comporta un'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 comma 2 c.c. e art.1491(Codice Civile).
Naturalmente stiamo parlando con le eccezioni dei vizi occulti ben noti al venditore (in questo caso in malafede) tenuti nascosti nella descrizione dell'oggetto messo in vendita.
Grazie
Damiano
Tu damiano l'hai capita giusta. La così detta formula "visto e piaciuto" esiste ed è legale. Se quindi esiste un articolo del codice civile che dice:
“Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede traciuto al compratore i vizi della cosa"
Significa che il patto dove si esclude la garanzia esiste ed è possibile ma non vale se si nascondono difetti conosciuti al venditore ma non all'acquirente.
Poi c'è anche un altro articolo che dice:
“non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi"
Anche questo dimostra che la garanzia può non esistere. E quindi a formula “visto e piaciuto” è legale e si può utilizzare tranquillamente. Si devono però rispettare queste norme. Si deve solo fare attenzione a non credere che siano un ombrello che ripara da tutto. Se non si rispettano queste norme non valgono, altrimenti sì. E queste norme esistono ancora per i contratti di vendita tra privati. Poi sono state integrate con l'introduzione della garanzia obbligatoria per le vendite tra professionisti e privati, con la legge chiamata “codice del consumo” che in caso di vendita di questo tipo ha abolito la possibilità di escludere la garanzia. Ma chi dice che non esiste o che non è legale nelle vendite tra privati, non conosce le leggi o non le sa leggere.