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Pagamento paypal a scopo di estorsione

Ho accettato erroneamente una proposta di acquisto ad 1/3 del valore del prodotto, che costa centanaia di euro, immediatamente me ne sono accorto ed ho mandato una mail di scuse all'acquirente richiedendo l'annullamento di comune accordo.


Ora l'acquirente fa leva su questo, nonostante gli abbia detto più volte che c'è stato un errore ed avergli offerto la merce ad un prezzo comunque inferiore, ha rifiutato l'annullamento e vuole pagare con paypal per mettermi con le spalle al muro ed estorcere il prodotto ad 1/3 del suo valore.



Ho già scritto a ebay, ma la risposta non arriva, che posso fare?


Chi tutela noi venditori da queste pratiche scorrette di estorsione tramite paypal e feedback negativi?

Messaggio 1 di 12
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11 RISPOSTE 11

Pagamento paypal a scopo di estorsione

Ciao a tutti.


Intervengo solo per un appunto.............


Un contratto può essere sciolto solo con l'accordo di tutte le parti, non unilateralmente; solo l'acquirente in caso di vendita a distanza e se il venditore è un professionista può recedere come da codice del consumo.


Il venditore è sempre tenuto a rispettare gli accordi.


La discussione al limite può veritre sul considerare o meno una proposta di acquisto su ebay un contratto, ma temo che sia questione da definirsi in tribunale.


A mio parere, se per assurdo caso l'acquirente intentasse una causa, il venditore sarebbe obbligato a cedere l'oggetto al prezzo accettato, oltre al pagamento di tutte le spese.


Art. 1372 cc

Messaggio 11 di 12
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Pagamento paypal a scopo di estorsione

pe_carlo
Utente della Community

Correggo un pochino il tiro. Quelli su ebay sono contratti di vendita a tutti gli effetti. Seppure un venditore che non rispetti la pubblica offerta (questa è l'esatta tipologia di una inserzione ebay) possa essere sanzionato, non può essere costretto alla vendita. Può essere condannato al pagamento di danni e risarcimenti da quantificare, ma non a vendere. Inoltre c'è da ricordare che la vendita ed il conseguente contratto si realizzano solo nel momento in cui avviene il mutuo consenso delle parti. E se una parte non da consenso nell'espletamento del contratto, come in questo caso, non si può definire il contratto concluso e perfezionato. Certo che chi non rispetta l'obbligo di una pubblica offerta crea dei danni che possono essere sanzionati ma non può essere obbligato alla vendita. Un contratto dove uno vuole acquistare ma l'altro non vuole vendere non si perfeziona. Le fasi del contratto sono quindi l'accordo, la stipula (che in una pubblica offerta è fatta in maniera preventiva), il perfezionamento dell'accordo (che può essere variato ed integrato) e l'assolvimento delle obbligazioni reciproche (pagamento del prezzo, consegna dell'oggetto del contratto e trasferimento dei diritti di prorpietà e godimento all'acquirente). Qui il contratto è perfetto. Il non assolvere i termini del contratto e le sue obbligazioni una volta perfezionato comporta il fatto dell'"inadempienza contrattuale" che comporta risarcimenti ma non vendite obbligatorie (che comunque spesso sono molto superiori alla vendita e cessione del bene stesso). Infine non solo la volontà delle parti annulla un contratto ma anche tante altre cosette che comunque non elenco per non essere troppo lungo che già lo sono per i fatti miei normalmente.


Cari saluti

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Tam pro papa, quam pro rege, bibunt omnes sine lege.
Messaggio 12 di 12
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