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Intendevi dire: 

Chiedo aiuto per una faccenda molto anomala e rara, quasi impossibile, non so come comportarmi!

Ciao a tutti,

quasi un anno fa ho messo in vendita un oggetto voluminoso.

Le spese di imballaggio e spedizione ammontavano a 30 euro circa.

Dopo qualche giorno il pacco torna indietro perchè non ritirato. Sono andato a riprenderlo alle poste, ho contattato il destinatario avvisandolo della faccenda e mi ha detto che era all'estero e non poteva ritirarlo, e che lo sarebbe stato ancora per un po.

 

Qualche tempo dopo l'ho ricontattato per la nuova spedizione, chiarendo che non avrei spedito prima di aver ricevuto da lui le nuove spese di spedizione dal momento che era stato lui per sua scelta a non ritirare il pacco la prima volta.

 

Da quel momento non l'ho più sentito, gli ho scritto diverse volte, sono passati 11 mesi, e io ho ancora questo pacco ad occuparmi il soggiorno.

Secondo la legge in vigore, quando torna di mia proprietà l'oggetto se non reclamato dall'acquirente? a questo punto vorrei rimetterlo in vendita nuovamente. Ma chiaramente non sono intenzionato a rimborsare il destinatario...avevo specificato nell'annuncio che non c'era diritto di recesso. Avrei anche chiuso un occhio e rimborsato...ma non certo ora dopo 11 mesi di attesa...i soldi li ho già utilizzati per altro. E di certo non è colpa mia...almeno credo.

 

Chiedo un consulto e un aiuto a chi più di me è informato sulle leggi in vigore.

Grazie infinite fin da ora.

Soluzioni accettate (1)

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palilia123
Utente della Community

Sì, è un guaio.

 

Ti metto cosa dice il codice civile:

"In base alla disciplina generale sulle obbligazioni (artt. 1206 ss. c.c.), in mancanza della cooperazione del compratore, il venditore potrebbe liberarsi della obbligazione di consegna mediante l'offerta solenne della cosa seguita dal deposito e dell'accettazione di esso o dal giudizio di convalida. L'art. 1514 c.c. prevede un procedimento di liberazione coattiva semplificato, e la comunicazione al compratore della sua esecuzione."

 

"art. 1514
Deposito della cosa venduta.
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. 
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito."

 

 

In pratica, perchè diventi legalmente tuo devi costituire in mora il compratore, effettuando una "offerta reale" tramite ufficiale giudiziario.
In seguito puoi chiederne la vendita tramite ufficiale giudiziario ed il ricavato potrà essere da te trattenuto (detratte le spese) per rimborso spese di deposito e custodia (sempre che tu ne faccia istanza).
In ogni caso devi rivolgerti al giudice competente.

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