in data 22-04-2013 21:01
1: Premesso che non ho mai avuto niente a che fare con l’assicurazione e che pago e mi faccio pagare sempre con Paypal, come Venditore, se spedisco un pacco non assicurato x’ non richiesto/voluto dall’acquirente di turno, in caso di furto/smarrimento del pacco, dovrò rimborsare la somma ricevuta dal cliente di turno tramite Paypal?? O la mia responsabilità cessa non appena ho effettuato la spedizione??
2: Come poter mostrare l’avvenuta spedizione del pacco in caso di controversia ricevuta?? Oltre che mandare il modulo con il tracking all’acquirente di turno, devo comunicarlo (e come??) anche a eBay/Paypal?? Paypal so che ti blocca il tuo conto online in caso di controversia, come ti tutelerà in questo contesto??
3: Andando in questo caso dalle Poste Italiane, dichiarando il valore del contenuto sul modulo di spedizione, in caso di furto/smarrimento, mi verrà rimborsata la somma dichiarata, con relativo scontrino/fattura dell’oggetto spedito che testimonia il reale valore dell’oggetto??
4: Una volta ricevuto il rimborso, sarà mia premura rimborsare l’acquirente di turno, ma ciò solo se il pacco è stato assicurato dall’acquirente??
5: Se invece effettuo una spedizione assicurata di un oggetto di 500 €, ma privo di scontrino/fattura come prova del valore dell’oggetto, che rimborso avrò in caso di furto/smarrimento??
6: In caso di furto/smarrimento di un oggetto privato, ad esempio di un vecchio giocattolo di valore, che è quindi sprovvisto x ovvi motivi di scontrino/fattura, come posso dichiarare il valore dell’oggetto stesso a livello di assicurazione?? Devo assicurare il pacco dichiarando il valore di quanto l’ho venduto su eBay, con tanto di “ricevuta” stampata su eBay che certifica che quell’oggetto è stato venduto a quel prezzo?
7: Se invece un oggetto di valore viene spedito e assicurato da me tramite una compravendita privata, quindi niente piattaforme online ufficiali come eBay, e il pacco subisse un furto/smarrimento, che rimborso avrò dalle Poste Italiane, al di là di ritrovarmi cmq sia il denaro dell’acquirente di turno che si è fidato di me?? Lo stesso acquirente, avendo cmq la copia del modulo del pacco che gli ho cmq spedito, che garanzie avrà?? Come potrò anch’io portare in buona fede a termine la transizione??
8: Eventualmente, a mali estremi, sempre come Venditore, in certi casi il costo dell’assicurazione del pacco è sempre meglio che li aggiunga io contro qualsiasi inconveniente??
Grazie veramente di cuore a chiunque interverrà con la sua esperienza in merito.
Capperi! Domandine niente male e per nulla complesse. Inoltre con doppio post nelle due versioni Acquirente/Venditore. Nella prima ti hanno già cercato di rispondere in maniera ordinata, io tento in questa seconda versione. Tieni conto che queste risposte sono formulate in base a cosa direbbero le regole legali su questi argomenti, ma che poi come al solito, non sono però una forma di certezza assoluta perché i problemi ovviamente sono dati dal comportamento, dalla conoscenza delle regole delle parti coinvolte, ecc. ecc. Ma siccome mi pare di capire che tu vuoi risposte di carattere generale per capire dove sia il giuso o lo sbagliato, proviamoci.
1) Non devi rimborsare e non sei obbligato a farlo, proprio perché la tua responsabilità sulla consegna del bene cessa con la spedizione affidata al corriere. Questo è l'art. 1510 del Codice Civile e su questo non esistono dubbi. Ma si deve anche tenere conto che questo non è un ombrello di “totale irresponsabilità del mittente. Tale articolo assolve dalla “responsabilità sulla consegna” e non sulla effettiva corrispondenza del bene contenuto nel pacco o del suo corretto imballo interno. Per questo genere di cose permani responsabile a tutti gli effetti se non è dimostrato che il pacco non sia stato manomesso in qualche maniera. Con precisione quindi se un pacco viene schiacciato, forzato, manomesso, il materiale viene sottratto, danneggiato o sostituito o sottratto, allora non sei responsabile essendo queste responsabilità che ricadono interamente sul corriere. Che il pacco sia assicurato o meno non fa nessuna differenza. Il responsabile dei danni, per principio giurisprudenziale, paga a prescindere dall'esistenza o meno di coperture assicurative. L'assicurazione è una sorta di ombrello che mette al riparo le parti, ma la motivazione ed i modi li vediamo in seguito nelle tue successive domande.
2) Con la banale presenza della ricevuta di spedizione, la sua funzione principale è proprio quella. Per comunicarlo a Paypal (ad Ebay non importa niente invece e non se ne occupa) la manderai a sua richiesta in caso di controversia bastando solitamente solo la numerazione di tracking. Eventualmente puoi anche mandare una copia scannerizzata. Inoltre con Paypal puoi segnarla direttamente all'atto della spedizione in un apposita sezione dove puoi mettere il codice di tracciatura della spedizione che verrà comunicata all'utente. Paypal blocca il conto in maniera cautelativa, ma se dimostri la spedizione praticamente sempre ti da ragione e sblocca la situazione subito non appena ti abbia dato ragione nella controversia.
3) No, o perlomeno non subito. Le poste vogliono un modulo di reclamo che analizzano entro quaranta giorni prima di darti risposta. Il rimborso previsto per le loro spedizioni è assolutamente forfettario e se non erro si attesta su un massimo di 50 euro più le spese di spedizione per i pacchi non assicurati. Per quelli assicurati esiste una franchigia del 10% e non mai inferiore a 26 euro comunque (ma è così anche per tutti i corrieri quando la franchigia non sia addirittura superiore). Inoltre l'assicurazione scatta solo quando venga analizzata e provata con documentazione od attestazione di valore e non dipende dalle poste (l'assicurazione è fornita da una società terza che non sono le poste), solo per il totale margine massimo dell'assicurazione meno franchigia e solo se il pezzo assicurato raggiunge quel valore e sia cosa riconosciuta dall'ente assicuratore. In buona sostanza e per dare un esempio. Se tu invii un articolo del valore di 200,00 euro e mettiamo che il margine di assicurazione massimo sia quello, verrai rimborsato di un valore di 176,00 euro solo dopo analisi assicurativa lunghissima e solo se l'assicurazione riconoscerà che si tratta di un oggetto che raggiunga il massimale assicurato effettivamente. E nel valutare queste cose ben si sa che le assicurazioni calcolano anche altre variabili tra le quali l'usura, l'effettivo valore dimostrato, la decadenza del tempo ecc. ecc. Quindi, giusto per sfatare questo mito dell'assicurazione dei pacchi, tu il tuo valore effettivo assicurato in forma di rimbroso risarcitorio non lo vedrai proprio mai e spesso e volentieri si aggirerà su un rimborso che arriva al 50/60% del danno effettivo (mediamente) e sottraendoci anche la franchigia. La perdita, in buone parole, è secca praticamente sempre.
4) Direi proprio di no. La migliore politica è che sia direttamente l'acquirente a gestire tutta la cosa. Lo si può fare sporgendo reclamo ma poi delegando interamente l'acquirente alla gestione della pratica. In questo modo lui agirà direttamente e vedrà l'evolversi della cosa e potrà anche fare i suoi passi legali contro il vettore eventualmente. Devi ricordarti che tu in casi del genere non sei responsabile e non hai obblighi di rimborso perché la legge te li toglie. La responsabilità in questi casi è interamente del vettore e quindi a lui spettano tutti i rimborsi da dare. E' per questo motivo che è sempre bene dare delega all'acquirente sulla gestione della pratica. Anche perché tutti i rimborsi spettano sempre e comunque a lui e quindi tu in mezzo, di fatto, non ci fai niente se non essere utile all'acquirente supportandolo e dando l'aiuto che serve a raggiungere l'obiettivo.
5) In pratica ho già risposto prima per informarti del meccanismo di assicurazione e come funzioni. Se non hai scontrino o ricevuta la cosa non è molto importante perché quello che serve è una “attestazione del valore” e quindi anche una ricevuta di Paypal, una ricevuta di Ebay, una ricevuta del controvalore scritta e quietanzata da parte tua al venditore, una perizia professionale, od anche una semplice attestazione auto certificata del valore. Non esistono solo la documentazioni fiscali di vendita (scontrini o fatture) che attestano un valore di un oggetto come vedi. Tanto poi l'assicurazione fa sempre le valutazioni che abbiamo detto prima.
6) Come abbiamo detto prima. Per la seconda parte della domanda la risposta è: non necessariamente. Quelle sono documentazioni di prova che aiutano ma come abbiamo ben visto ne esistono moltissime.
7) Questa è una domanda un pochino ridondante che trova risposta in tutto quanto detto prima. Naturalmente l'assicurazione è possibile anche per un oggetto venduto privatamente senza utilizzo di ebay o similari. Ed è anche permesso assicurare un oggetto che non necessariamente risulti “venduto”. Si assicura infatti la spedizione di per se stessa a prescindere del motivo causale per il quale la spedizione avvenga.
😎 Se vuoi sì, ma siccome come abbiamo detto prima l'assicurazione sembra un ombrello protettivo ma nei fatti non lo è completamente, non ne vedo la ragione. Lo stesso articolo del codice civile citato prima, dice che le spese di spedizione gravano su chi acquista, ma se tu le vuoi alleviare e caricartele, puoi farlo benissimo. Ma questo è semplicemente un motus psicologico perché l'assicurazione nei fatti copre solo una parte del valore. Ed il fattore psicologico è polivalente. Mette al sicuro te, teoricamente, ed anche il tuo acquirente (sempre teoricamente). Fa in modo che il vettore stia più attento nella consegna perché il pacco assicurato viene considerato con un occhio di riguardo rispetto agli altri, ma nei fatti per quanto detto prima non da quella sicurezza assoluta che si pensa. Se succede il fattaccio le cose si complicano in ogni caso. Ed è proprio per questi motivi che la legge assolve il venditore dall'obbligo di consegna della cosa spedita e trasportata da terzi. Perché in caso di negligenze di altri e di ovvie complicazioni conseguenti, non sia il venditore, che non governa proprio niente della fase di spedizione/custodia/consegna del bene, a doversi assumere carichi di risarcimento e cura di cose per le quali non ha la minima possibilità di interagire ed al limite di rimediare. Ecco perché quindi sei irresponsabile della consegna dei beni spediti.
Infine alcune riflessioni che sorgono spontanee. Come si vede il sistema di assicurazione dei pacchi è un paravento che non é molto paravento. Non abbiamo citato anche il fatto che le assicurazioni dei pacchi non sempre danno luogo al risarcimento in caso di danni subiti. E' invece noto che in oltre il 50% dei casi le assicurazioni semplicemente si rifiutano di saldare non riconoscendone a loro dire le circostanze. Inoltre il massimale assicurabile non è illimitato ed oltre una certa cifra non si può andare. Chiaramente esistono altri tipi di assicurazione perché il mondo dei trasporti e delle spedizioni non si ferma a quello dei “comuni mortali”. Esistono delle forme di assicurazione a rimborso totale e che coprono anche danni multipli, ma sono onerosissime e solitamente non vengono fornite dai corrieri o dai servizi di tipo postale come quelli dei quali stiamo parlando. E siccome esistono anche oggetti molto piccoli ma che possono arrivare a valori notevoli (un prezioso per esempio) può capitare anche il caso che delle spedizioni normali e di vendite effettuate su ebay, non trovino copertura assicurativa adeguata. Infine le poste utilizzano un sistema che è detto “conciliazione” che è una possibilità da utilizzare, con una procedura un pochino lunga e complessa, nel caso proprio che i rimborsi e le coperture assicurative non incontrino la risoluzione del problema. Occorre comunque precisare dei principi basilari che devono essere sempre chiari.
Il venditore che bene imballa e che spedisce l'oggetto effettivamente venduto e funzionante non è MAI responsabile della consegna del bene se riesce a dimostrare l'effettiva spedizione. Non lo è per la legge (ed è un principio in realtà valido in tutto il mondo perché deriva direttamente dai quanto stabilito della convenzione di Vienna), non lo è effettivamente, e non lo è nemmeno moralmente a mio parere.
Il venditore è SEMPRE responsabile del contenuto effettivo del pacco, della sua funzionalità in origine e del corretto imballo della merce. Quindi tutti i danni causati da queste incurie li competono come risarcimento.
Il vettore è SEMPRE responsabile della corretta custodia delle merci affidate al suo servizio, della consegna delle stesse e della copertura dei danni che vengono causati nell'adempimento di tale servizio. E questo a prescindere dalla presenza di assicurazioni o meno.
L'acquirente è SEMPRE il padrone delle merci acquistate ed a lui spedite e quindi ha diritto e titolo a ricevere tutte le forme di risarcimento, sia reale che di tipo assicurativo o conciliatorio, che siano originate da danno patito durante la consegna. Ma l'importante da stabilire è chi paga ed il perché.
Di norma poi i corrieri seri consegnano puntualmente ed in maniera integra le merci affidate perché fanno il loro lavoro. Anche in questo caso mi piace credere, nonostante l'esistenza di casi contrari, che la maggior parte dei corrieri faccia questo puntualmente e coscienziosamente.
Un caro saluto a te.