in data 01-02-2010 17:40
in data 04-11-2011 15:29
nel processo penale per diffamazione ci si costituisce parte civile
per il risarcimento del danno
ma questo danno è implicito nel sistema, accettato al momento della sottoscrizione del contratto.
accettare un sistema NON significa nella maniera più assoluta accettare di subirne un uso illecito da parte di terzi
ricorda che se fai richiesta di un porto d'armi e te lo concedono non significa che puoi andare a sparare a chi vuoi
in data 04-11-2011 18:20
Vero.
Ma se vado al poligono di tiro o a caccia, metto in conto che un incidente possa succedere.
in data 04-11-2011 18:26
l'incidente è quasi sempre frutto di negligenza
e le conseguenze si pagano
casi fortuiti?
al poligono o a caccia si certo
nello scrivere un feedback no
in data 04-11-2011 18:27
Il punto è comunque quello che sono da anni su ebay e frequento da sempre il forum, e nessuno ha mai documentato concretamente una causa civile per un feedback negativo, ripeto ancora una volta non un feedback chiaramente diffamatorio come il tuo.
Mi farebbe piacere sapere che ci sono dei casi reali, perchè servirebbe a capire quale potrebbe essere una modalità corretta di utilizzo del sistema.
Da parte mia non ho mai abusato dei feeback, ma di negativi seriamente motivati ne ho lasciati.
Sono la base del sistema ebay. Impedirne l'uso vuole dire minare il sistema; regolamentare seriamente vuole invece dire tutelare tutti gli onesti; e con onesti intendo non coloro che rispettano le leggi (il minimo sindacale, direi............) ma coloro che sono venditori e acquirenti corretti, che rispettano i diritti degli altri.
in data 04-11-2011 18:34
Mi farebbe piacere sapere che ci sono dei casi reali, perchè servirebbe a capire quale potrebbe essere una modalità corretta di utilizzo del sistema.
quando un feedback negativo non contiene offese e riporta una esperienza negativa
nessuno mai vincerà una causa civile ma nemmeno credo possa intraprenderla
se la tua curiosità viene dal fatto che molti hanno scritto (come ho letto) delle fesserie in merito
beh... metti l'animo in pace che aspetterai una vita intera
(salvo smentite che dubito arrivino)
in data 04-11-2011 18:39
Un esempio pratico:
- Inserzione di un professionale con negozio reale e sito privato.
- Più di 10 oggetti disponibili;
- In inserzione chiede di verificare disponibilità con apposito link, disponibilità al massimo in 10 giorni;
- Compro e pago al volo, il pezzo mi serve e non ho fretta.
- Dopo 10 giorni lo contatto (lui non si è fatto vivo nenache per sbaglio............);
- Mi risponde scusandosi (molto gentile) e mi dice che è in attesa del pezzo dal suo fornitore (quindi vende merce che non possiede);
- Dopo altri 10 giorni lo ricontatto (di nuovo non si è più fatto vivo), mi risponde nuovamente di essere in attesa dei pezzi, se voglio mi rimborsa (sempre molto gentile);
- Vado a verificare, e l'inserzione è ancora attiva, sempre più di 10 pezzi disponibile, sempre il link dice max 10 giorni;
- Chiedo il rimborso, che mi viene fatto dopo 2 giorni.
Tutto corretto?
Devo ringraziare che mi ha rimborsato (pagato con paypal, non aveva molte scelte) oppure posso essere seccato e lasciare un feedback consono?
Nel mio caso l'ho lasciato neutro............. Ma la tentazione è stata forte.
Siamo proprio sicuri che un Giudice mi darebbe torto?
Quello che voglio dire è che prima di lamentarsi per un feedback negativo, è bene fare un approfondito esame di coscienza; e prima di procedere con una causa, è bene cercare di vedere le cose dal punto di vista della controparte; il Giudice ascolta tutti e due, non solo uno, e un buon avvocato fa la differenza. Facile essere convinti di aver ragione e passare nel torto (esperienze vissute, non parlo per sentito dire).
ma alla fine della fiera, l'avvocato il conto lo presenta anche se si è stati soccombenti, e con queste cause "minori" gli avvocati ci campano.
in data 04-11-2011 18:40
Appunto!
La pensiamo esattamente allo stesso modo, mi pare.
in data 04-11-2011 18:49
Devo ringraziare che mi ha rimborsato (pagato con paypal, non aveva molte scelte) oppure posso essere seccato e lasciare un feedback consono?
Nel mio caso l'ho lasciato neutro............. Ma la tentazione è stata forte.
Siamo proprio sicuri che un Giudice mi darebbe torto?
dipende
se il venditore in inserzione dichiara che gli oggetti in vendita non sono in suo possesso ma a breve riassortimento
anche l'acquirente si deve prendere la responsabilità di accettare il rischio che gli oggetti non arrivino mai nella disponibilità del venditore
chiaro che vanno pagati nel momento in cui poi vengano dichiarati disponibili
e qua il feed negativo non va dato
se invece si omette di dire la verità (cioè che gli oggetti non sono in possesso) allora il bollino rosso ci sta tutto
in data 06-11-2011 03:35
Rilasciare un feedback negativo in conseguenza dell'inadempimento o del cattivo adempimento della prestazione dedotta in contratto è piu' che lecito, anzi costituisce un vero diritto ! Il sistema dei feedback costituisce proprio lo strumento di controllo dei venditori da parte di chi acquista! Il venditori che sceglie ebay sa benissimo che deve adottare un comportamento corretto e ponendo in essere un comportamento scorretto accetta il rischio di essere soggetto ad un feedback negativo! Dal punto di vista giuridico è davvero da escludere la possibilita' di intraprendere un'azione civile per risarcimento del danno nei confronti di chi acquista! Il diritto al risarcimento sorce dall'accertamento della responsabilita', responsabilita' che sorge secondo l'art.2043 sono qualdo vi sia un DANNO INGIUSTO causato da un fatto DOLOSO o COLPOSO! Non ogni fatto dannoso quindi genera l'obbligo di risarcimento, ma solo il fatto che contra ius! Soltanto in questo caso il danno puo' ritenersi ingiusto e quindi meritevole di risarcimento! Non è sicuramente ingiusto il danno che consegue all'esercizio di un diritto! Inoltre ai fini del risarcimento è necessario che il danno sia legato al fatto dannoso da un nesso di causalita' e da questo punto di vista è davvero poco realistico è davvero difficile anche solo immaginare l'esistenza di un danno che consegua ad un singolo feedback negativo! Lasciare feedback negativi in caso di comportortamenti poco corretti è un vostro diritto! Infine voglio ricordarci che il legislatore considera in maniera negativa la minaccia di far valere un diritto (diritto rappresentato in questo caso dalla minaccia del venditore di intraprendere azioni legali) quando è finalizzato a conseguire vantaggi ingiusti( vantaggio ingiusto consistente in questo caso nel mancato rilascio del feedback negativo nonostante la scorrettezza nella condotta) e per questa ipotesi l'art.1438 prevede quanto meno l'annullabilita' del contratto!
in data 06-11-2011 14:12
Dopo essermi pronunciato sull'azione civile, vi parlo dell'azione penale per diffamazione, per chiarire la questione è necessario il richiamo alle norme giuridiche! L'art. 595 c.p. disciplina il reato di diffamazione prevedendo che risponde del reato chiunque, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione! Interesse tutelato dalla norma è il bene giuridico della reputazione, intesa come riflesso oggettivo dell'onore e, cioè, dell'opinione e la stima di cui un individuo gode in seno alla societa'. Nell'ordinamento italiano al fine dell'esistenza del reato non basta il FATTO TIPICO( cioè per integrare gli estremi di un reato non basta porre in essere un comportamento corrispondente a quello descritto dalla norma penale)ma occorrono ulteriori due elementi, e cioè la COLPEVOLEZZA e L'ANTIGIURIDICITA' ( l'antigiuridicita' consiste nell'assenza di una CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE). Se vi è una CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE viene meno l'esistenza del reato( ad esempio anche il reato di omicidio non sussiste se vi è la causa di giustificazione della legittima difesa). La diffamazione è un delitto contro l'onore ed ai delitti contro l'onore si applicano le cause di giustificazioni comuni, tra le quali per importanza vi è l'ESERCIZIO DI UN DIRITTO(l'art. 51 cp prevede che l'esercizio di un diritto esclude la punibilita'). Nell'esercizio del diritto va ricondotto tri il DIRITTO DI CRONACA quale concretizzazione positiva del diritto alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito dall'arit.21. costituzione! Il diritto di cronaca per poter essere validamente esercitato per giurisprudenza costante occorre:
1) l'utilita' sociale dell'informazione( sotto questo punto di vista non mi pare dubbio che un feedback negativo risulta socialmente utile al fine di qualificare il venditore come affidabile o meno);
2) verita' dei fatti esposti;
3)forma civile dell'esposizione( cioè la correttezza formale del linguaggio).
Stando cosi' le cose in conclusione, ragazzi non abbiate timore di lasciare i feedback negati se sono giustificati da condotte non corrette dei venditori, mai nessun giudice vi condannera', ma nemmeno mai nessun avvocato ragionevole consigliera' al venditore di intraprendere un'azione penale per diffamazione in questa ipotesi! Spero di aver chiarito un po' la questione, un saluto a tutti!