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Intendevi dire: 

Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

alinti76
Utente della Community

Buonasera, vorrei sottoporvi una questione.

Purtroppo le poste italiane mi stanno facendo fare un po' di brutte figure con oggetti arrivati in ritardo.

Oggi un acquirente mi ha contestato che l'oggetto non è ancora arrivato (ha un ritardo di 4 giorni). Il problema è che nell'inserzione ho scritto chiaramente che se si sceglie l'opzione posta ordinaria la spedizione è a rischio dell'acquirente. L'alternativa è la posta raccomandata. Questo perché con la raccomandata ho la tracciabilità, ho un rimborso (anche se basso) e soprattutto sono in grado di sapere se l'acquirente ha ricevuto l'oggetto (anche se magari in ritardo).

L'acquirente ha scelto ugualmente l'opzione più economica e ha segnalato a ebay prima che a me che l'oggetto non è arrivato. Vorrei chiedervi:

1. scrivere chiaramente (in neretto) nell'inserzione che con la spedizione economica il rischio è a carico del destinatario ha un valore? In realtà scegliendo quell'opzione ha accettato la proposta.

2. se non avesse valore come posso sapere se l'oggetto è arrivato? Chiunque potrebbe ricevere l'oggetto e affermare di non averlo ricevuto chiedendo il rimborso. Oppure riceverlo in netto ritardo e tenersi oggetto e rimborso.

 

NB giorni fa nel caso di una raccomandata andata smarrita dalle poste ho effettuato una nuova spedizione a mie spese senza problemi.

Messaggio 1 di 9
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8 RISPOSTE 8

Rif.: Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

"1. scrivere chiaramente (in neretto) nell'inserzione che con la spedizione economica il rischio è a carico del destinatario ha un valore?"

 

No, non ha il benché minimo valore.

 

"In realtà scegliendo quell'opzione ha accettato la proposta."

 

Questo non significa niente in realtà per le norme in vigore nel nostro paese. La displina su questi argomenti è dettata dalla legge e non dà alcun margine agli accordi contrattuali tra le parti. La legge è chiara: solo se tu dimostri in qualche maniera di avere affidato ad un vettore l'oggetto spedito, puoi dichiararti irresponsabile della consegna

 

Ma se non riesci a fare questo, e con una spedizione ordinaria evidentemente non puoi, la responsabilità è tua e non sua. Tra le altre cose il rischio non appartiene mai al destinatario ma, a seconda dei casi, o al mittente stesso (ed è proprio il tuo caso) oppure al vettore. Ma al destinatario mai. 

 

Si tratta in realtà di una leggenda da forum Ebay assai dura a morire questa della "rischio del destinatario" e se ci rifletti bene anche tu è logico che non sia così. Il concetto di "rischio" riguarda ben altre cose nei confronti del destinatario, ma non abbraccia per niente quello di sobbarcarsi le conseguenze di una mancata consegna.

 

"2. se non avesse valore come posso sapere se l'oggetto è arrivato?"

 

Semplicemente non puoi, come non può nemmeno lui.

 

"Chiunque potrebbe ricevere l'oggetto e affermare di non averlo ricevuto chiedendo il rimborso. Oppure riceverlo in netto ritardo e tenersi oggetto e rimborso."

 

Esatto. E' uno dei più corroboranti motivi per i quali si ritiene che effettuare spedizioni ordinarie non tracciabili, costituisca un permanente e profondo rischio per chi vende.

 

 

Messaggio 2 di 9
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Rif.: Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

da ora in poi farò un video senza tagli in cui mostro la lettera e il momento in cui la imbuco

Messaggio 3 di 9
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Rif.: Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

Scusa fammi capire, se io dimostro di aver inviato la raccomandata e questa non arriva non è più responsabilità mia?

Io in un caso del genere ho rimandato l'oggetto spendendo 64+6=70 euro perché l'operatore ebay aveva detto che comunque era responsabilità mia.

Messaggio 4 di 9
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Rif.: Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

E' responsabilità tua che cosa? Che un servizio non venga espletato da parte di colui al quale lo hai commissionato? E perché mai dovrebbe essere una tua responsabilità?

 

Gli operatori di Ebay non mi risulta che siano dei profondi conoscitori delle norme italiane (sono tutti rumeni od albanesi e non credo che abbiano mai messo pianta stabile nel nostro paese tanto da assumere questo genere di conoscenze) e quindi non sono i più indicati per dare informazioni che abbiano una qualche valenza. Inoltre spessissimo brillano anche per non conoscere il loro stesso regolamento ed infatti spesso Ebay si comporta in maniera del tutto incoerente.

 

Quello che conta non è quello che dice o fa Ebay, ma quello che è legge. E quello che è legge dice che tu se dimostri una spedizione effettuata non sei responsabile della consegna di quello che hai spedito, molto semplicemente, perché il responsabile è colui al quale affidi la spedizione.

 

Non mi pare una cosa talmente strana, in fin dei conti. Non credi?

 

Ci sarebbe da discutere sui metodi di spedizione, poi. Sul fatto che una raccomandata non sia un metodo adeguato per la spedizione di oggetti, sulle possibilità di rimborso in caso di smarrimenti dei corrieri, su quello che è il loro dovere ecc. ecc.

 

Ma sono discorsi assai più lunghetti.

Messaggio 5 di 9
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Rif.: Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

 


alinti76 ha scritto:

da ora in poi farò un video senza tagli in cui mostro la lettera e il momento in cui la imbuco


 

Non seriverebbe a molto comunque. Non sarebbe uina prova valida e chiara di una spedizione. Provare una spedizione ordinaria è una cosa assai difficile e laboriosa ed un filmato fatto da te non risolve praticamente nulla.

Messaggio 6 di 9
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Rif.: Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

Art. 1693 del codice civile. RESPONSABILITA` PER PERDITA E AVARIA

Il vettore e` responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e` derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

 

Il C.c. prevale su qualsiasi regolamento ebay o paypal, devono solo dirmi come fare a provare di aver spedito una busta ordinaria. Poiché la scelta era in capo all'acquirente se lui sceglie un metodo non tracciabile e con spedizione non dimostrabile o mi dicono come fare a dimostrarlo oppure non possono chiedermi l'impossibile.

Messaggio 7 di 9
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Rif.: Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

 

La scelta l'hai fatta tu proponendo un metodo di spedizione che non ti consente di dimostrare di aver affidato la spedizione al vettore, la clausola di esclusione di responsabiltà è nulla perchè vessatoria.

 

La spedizione che HAI SCELTO di proporre tra l'altro non consente reclami, è il vettore stesso a lavarsene le mani, proprio perchè INADATTA allo scopo.

 

Lo è anche la raccomandata, solo invii cartacei o di "campioni SENZA VALORE", quindi neanche la raccomandata sarebbe idonea.

 

Quindi rassegnati. e, aggiungerei, impara dall'esperienza.

 

Ciao

#stay safe = keep the distance + use the mask + pay only with PayPal
Messaggio 8 di 9
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Rif.: Contestazione per oggetto non arrivato a destinazione con posta ordinaria

Lo conosco a memoria questo articolo. Tuttavia io, prima di questo, leggerei l'art. 1510 e sopra ogni cosa la sua titolazione, ed a quel punto forse ti sarà più chiaro il ginepraio nel quale ti sei cacciato.

Chiaro che la condizione nella quale ti sei messo nel fare una spedizione di tipo ordinario  significa che tu ti sei messo nella condizione di non provare niente e non sono gli altri. E se leggi ben l'art. che ti ho citato, capirai anche bene il perché spetti a te provare di avere spedito e non sono gli altri ad impedirtelo.

Per quanto riguarda la scelta dell'acquirente ti ha già risposto in maniera chiara Moria. L'acquirente non può scegliere metodi di spedizione che tu stesso come venditore non gli metti a disposizione e ti ripeto: conta la legge e non gli accordi contrattuali.

Quando gli accordi contrattuali sono contrari a precise norme è come se non esistessero.

Messaggio 9 di 9
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