in data 19-08-2017 17:56
Salve a tutti,
vi scrivo perché ho intenzione di aprire un negozio professionale su ebay e mi frullano nella testa migliaia di domande e dato che parto con una conoscenza del commercio pari a zero chiedo gentilmente aiuto a voi del forum che mi avete spesso aiutato come visitatore esterno.
Ultimamente in particolare mi stavo informando sulle direttive del codice del consumo riguardo il diritto di recesso.
A tal proposito vorrei sapere se la legge prevede una fase in cui il cliente mi debba dimostrare che l'oggetto che mi vuole restituire tramite diritto di ripensamento l'abbia acquistato presso il mio negozio.
Se sì, sperando che la risposta sia positiva dato che la cosa potrebbe essere sfruttata da alcuni soggetti disonesti vi espongo le mie domande:
1) In che modo una persona può dimostrarmi di aver acquistato da me?
2) Se vendo un oggetto esiste una funzione interna ad ebay che invia la fattura di acquisto al mio cliente?
3) Devo sempre inviare la fattura di acquisto al cliente dopo la vendita per tutelarmi in riferimento alla domanda principale di questa discussione?
4) Questa fattura di ebay ha valore legale e può essere utilizzata dall'acquirente come dimostrazione di acquisto per esercitare il diritto di recesso?
5) Ci sono altri documenti oltre alla fattura con cui l'acquirente può dimostrare di aver comprato da me?
Per esempio il Documento di Trasporto vale?
6) Il documento di trasporto è un documento che emette il negozio oppure il vettore?
7) Il DDT è un documento obbligatorio da emettere?
Grazie mille a tutti in anticipo!
in data 19-08-2017 18:51
A meno che il prodotto che intendi vendere non abbia un numero di matricola che lo identifica univocamente non esiste metodo infallibile per: "......dimostrare che l'oggetto che mi vuole restituire tramite diritto di ripensamento l'abbia acquistato presso il mio negozio". Fattura, scontrino, DDT non aggiungono nulla in più al riepilogo della transazione che avete già sia tu che l'acquirente.
Se poi ti scambiano le merci ....... ma, a meno che tu non intenda vendere oggetti costosissimi e preziosi, non mi fascierei l testa prima di romperla.
ciao
mario
in data 19-08-2017 19:13
Il DDT per le vendite online non esiste , a che serve ?
Il DDT si emette , quando parte la merce, e' un documento accompagnatorio per far viaggiare la merce,
e serve / servono per emettere una fattura unica a fine mese al cliente .
10 DDT di Agosto si mettono in una fattura unica il 31 agosto .
Lo emette chi spedisce , ma col commercio elettronico , o scontrino, o fatturazione immediata .
Col diritto di recesso , e' difficile dimostrare che sia l'oggetto autentico da te spedito .
Di sicuro non lo dimostri con fattura o scontrino .
in data 20-08-2017 12:35
Dunque:
1) Ogni transazione Ebay ha un numero e quello viene registrato. Quella è una dimostrazione di acquisto. Similmente anche ogni transazione Paypal o con bonifico bancario ha un numero univoco che ne dimostra l'esecuzione con tutti i dati. Quella è una dimostrazione di acquisto e così avviene per tutti i metodi di pagamento legalmente riconosciuti. Tutti sono tracciabili ed identificabili con mittente e destinatario della somma.
2) Sì ma è l'equivalente di una notifica di pagamento e non di una vera e propria fattura commerciale.
3) Non sei obbligato. Nelle vendite online l'emissione della fattura non è obbligatoria se non espressamente richiesta dall'acquirente tranne nei casi nei quali la legge obbliga te, in qualità di venditore, ad emettere comunque una fattura (per alcune vendite artigiane, per esempio od altri casi specifici). Comunque tu puoi emetterla anche se non richiesta se la cosa ti è più agevole per la tenuta contabile delle tue vendite, anche se l'acquirente non la richiede espressamente. Ma in questo caso avrai bisogno della sua collaborazione per fornirti dati fondamentali come, per esempio, il suo codice fiscale. E non è cosa facile perché molti acquirenti guardano con sospetto queste richieste paventando chissà quali "violazioni della privacy", che naturalmente è cosa assurda dal momento che il codice fiscale serve prorprio in caso di transazioni e dovrebbe essere una cosa naturalissima darlo senza problemi in caso di acquisto di qualche cosa. Puoi anche emettere il solo scontrino fiscale se la cosa per te viene meglio. Ma comunque non sono elementi obbligatori per comprovare l'acquisto da parte dell'acquirente in caso di acquisti online.
4) No perché è un semplice riepilogo di pagamento e non una vera e propria fattura. Ma per dimostrare l'acquisto basta avere quanto esposto al punto 1
5) Già risposto al punto 1
6) Se intendi un DDT è un documento che emette il negozio. Per le spedizioni con vettore questo documento è un corredo documentale che si aggiunge al documento di viaggio che viene compilato all'atto della spedizione e che si chiama LDV (Lettera di Vettura) che è invece un documento obbligatorio che il trasportatore deve avere per fare viaggiare legalmente la merce.
7) No per lo stesso motivo per il quale non è obbligatorio emettere fattura o scontrino fiscale, dal momento che il DDT non ha un valore fiscale. Ma molti venditori lo emettono lo stesso perché è un elemento di movimentazione delle merci e gli aiuta a tenere una contabilità regolare ed a movimentare il magazzino fiscale del proprio negozio in maniera adeguata e precisa ed a tenere nota precisa del venduto. Anche questa è una questione di scelte.
Per la domanda principale la legge obbliga l'acquirente a dimostrare che ci sia stato un acquisto presso il tuo negozio, naturalmente. La fase nella quale lo deve dimostrare esiste ed è quella nella quale ti comunica di volere esercitare il diritto di recesso, Infatti, per poterlo esercitare, non basta spedire semplicemente indietro l'oggetto ma lo si deve comunicare al venditore entro un determinato periodo dalla avvenuta consegna della merce (14 giorni). In quella fase si deve dare dimostrazione dell'acquisto. Ovviamente se acquisto non c'è stato tu non hai responsabilità di alcun rimborso.
Se poi la preoccupazione è quella di sapere se l'oggetto spedito sia effettivamente il tuo iniziale moltissimi operatori commerciali usano emettere il DDT o la fattura accompagnatoria proprio per questo motivo. In quei documenti non fanno altro che annotare il codice di matricola dell'oggetto comunicandolo all'acquirente. Se ti ritornasse un oggetto con matricola differente, ovviamente non sarebbe il tuo venduto. Questi sono elementi validi riproducibili in tribunale per dimostrare di avere subito una truffa. Ecco perché molti emettono il DDT all'atto della vendita o rilasciano la fattura ugualmente, specialmente quando si tratta di merce codificata ed individuabile tramite codice di identificazione.
Ciao
in data 06-12-2017 12:55