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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.

actar80
Utente della Community

Anche se se ne é già discusso credo sia utile riproporre un post informativo a servizio dei venditori privati riguardante la normativa DAC07 auspicando che molti utenti leggano e, dopo esser consapevoli, evitino successivamente di scaricare colpe sulla piattaforma.

Si tratta di una nuova normativa europea che mira a combattere l’evasione fiscale legata al commercio online. Di fatto la DAC7 è attiva dal 1° luglio 2021, ma è stata ampliata e modificata con la nuova direttiva pubblicata a marzo 2023.

In sintesi:  per rimanere venditore privato bisogna rispettare dei parametri cioé massimo  29 transazioni e massimo 2.000 euro, quindi meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non superano i 2.000 euro. Se vengono superati questi limiti le piattaforme hanno l'obbligo di comunicare i dati di tutti i venditori siano essi persona fisica o entità giuridica.

---- Per tutti  i dettagli rimando a questi articoli:

https://www.ilcommercialistaonline.it/dac7-vendite-online/

 

https://www.italiaoggi.it/news/i-redditi-guadagnati-online-nella-morsa-del-fisco-2595560

 

 

Messaggio 1 di 162
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161 RISPOSTE 161

Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.

In sostanza, Ebay non può dirti in quali casi tu verresti considerato venditore professionale ...perché non lo sa! Come non lo so io e come, a causa di una normativa "sfuggente", non lo sa nessuno. L'ADE chiede a Ebay (e simili) quante vendite facciamo in un anno e a quanto ammonta al netto l'importo totale delle vendite. Ma non è detto che questi dati, se superati, ti facciano necessariamente diventare un venditore professionale; semplicemente, l'ADE potrebbe decidere di "attenzionarti". 

Messaggio 131 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.


@aumaldo  ha scritto:

...perché non lo sa! Come non lo so io e come, a causa di una normativa "sfuggente", non lo sa nessuno....


A mio avviso tu potresti saperlo... la DAC7 è stata concepita per sgamare gli abusivi, non per sapere se sei privato oppure professionale su ebay!

 

Se acquisti appositamente per rivendere, è ovvio che lo sai anche tu che sei un commerciante!

 

Se hai un sistema di vendita per organizzato ed in quantità numerose di oggetti usati, lo sai anche tu che sei un commerciante!

 

Se hai pochi oggetti, di cui puoi dimostrarne la provvenienza, allora puoi stare tranquillo.

 

Sarà poi l'ADE in base a quello che dichiari ad incrociare i dati che ebay gli trasmette e se la differenza è notevole, scatterà l'avviso ed in quel caso sarai tu a dover dimostrare i tuoi introiti.

 

Un cordiale saluto.

 

Messaggio 132 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.

Ovviamente io so se sono un privato che vende oggetti in proprio possesso da decenni oppure un venditore professionale ...e sono, appunto, un venditore assolutamente privato. Il problema è che quello che so io non è detto che corrisponda a quello che pensa l'ADE. E questo perché il termine "occasionale" è, comunque, molto vago e si presta ad interpretazioni differenti. E poi "occasionale" in che cosa? Nella compravendita oppure anche nella semplice vendita?

Messaggio 133 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.


@aumaldo  ha scritto:

...E poi "occasionale" in che cosa? Nella compravendita oppure anche nella semplice vendita?


Nella vendita... è ovvio!

 

Messaggio 134 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.

Per cui chi vende senza reddito deve pagare l'Irpef (IMPOSTA SUL REDDITO)...

Messaggio 135 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.


@aumaldo  ha scritto:

Per cui chi vende senza reddito deve pagare l'Irpef (IMPOSTA SUL REDDITO)...


Mi sembra stai capendo a cosa serve la DAC7... a scovare chi non paga nulla ma vende tanto!

 

Messaggio 136 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.

In realtà, chi vende tanto non è detto che acquisisca un reddito da ciò che vende, per cui non dovrebbe in alcun modo essere soggetto al pagamento dell'Irpef.

Messaggio 137 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.

infatti l'Ade non reagirà (salvo specifici casi) con un avviso di accertamento, ma con una richiesta di compilance.

Messaggio 138 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.

Scusa, fammi capire. All'atto pratico cosa farebbe l'ADE?

Messaggio 139 di 162
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Normativa DAC07: nuovi obblighi per chi vende online. Da conoscere per venditori privati.

aumaldo
Utente della Community

Ad ogni buon fine, posto il commento ad una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 

 

Vendita tra privati di oggetti da collezione: va dichiarata?

Vendita oggetti usati di seconda mano: si pagano le tasse? Bisogna indicare i proventi nella dichiarazione dei redditi?

Immagina di avere una collezione di monete antiche, in parte ereditata da tuo nonno e poi proseguita da te per diversi anni. Alcuni esemplari hanno un notevole valore; altri sono solo di completamento, ma suscitano comunque un discreto interesse negli esperti del settore. Purtroppo, per sopraggiunte difficoltà economiche ed esigenze di denaro, hai deciso di vendere i pezzi in tuo possesso. Così hai contattato su internet alcuni potenziali acquirenti offrendo loro dei prezzi vantaggiosi. Hai così disperso la tua collezione contrattando separatamente con più persone e ricavandone un discreto utile. Laddove non sei riuscito a vendere, hai fatto degli scambi in natura per poi cedere gli stessi pezzi ricevuti ad altre persone. Alla fine sei diventato un “esperto” della vendita di oggetti usati. La tua finalità è però sempre rimasta la stessa: quella di sbarazzarti dei pezzi vecchi per recuperare un po’ di liquidità. Ora, che sei riuscito nel tuo intento, ti chiedi cosa potrà fare l’Agenzia delle Entrate nel vedere, sul tuo conto corrente, tutti questi accrediti di denaro. Ti chiedi, in particolare, se i proventi derivanti dalla vendita di beni usati vengono tassati. In altre parole, la vendita tra privati di oggetti da collezione va tassata? La questione è stata di recente spiegata da una interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio [1], anche questa da custodire gelosamente nel cassetto casomai un domani dovessi trovarti nella condizione di vendere oggetti usati, pezzi di antiquariato e/o da collezione.

Accertamento fiscale al collezionista che vende

Si può fare un accertamento fiscale a un collezionista che vende degli oggetti usati come gioielli, pezzi di antiquariato, libri antichi, armi o francobolli? La regola è che le cessioni vengono tassate solo se creano “plusvalenze”, ossia se vengono vendute a un prezzo superiore rispetto a quello di mercato o per il quale sono state pagate.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza, non si può fare un accertamento fiscale a un collezionista perché l’eventuale vendita degli esemplari – anche singolarmente presi – non costituisce un’attività commerciale, non produce cioè reddito.

Se anche l’Agenzia delle Entrate dovesse quindi rilevare una serie continua di bonifici e versamenti di contanti in entrata, derivanti dalla vendita di oggetti usati, non può esigere il pagamento delle tasse.

Quando dunque il collezionismo rimane nell’ambito dell’hobby e non si trasforma in una vera e propria attività commerciale, è sicuramente lecito rivendere alcuni pezzi o scambiarli con altri senza dover dichiarare le entrate al fisco.

L’Agenzia delle Entrate si è peraltro occupata, in una apposita circolare [2], della vendita di monete d’oro, gioielli, oppure mobili e oggetti di alto antiquariato, acquisiti in prevalenza con una eredità. Il quesito posto all’amministrazione è se i proventi derivanti da tali cessioni devono considerarsi reddito e quindi se vanno tassati. Può fare la differenza rispetto al trattamento fiscale, il canale di vendita prescelto, ad esempio internet o un’asta? Le Entrate hanno ricordato che la legge fa un elenco chiuso di quali siano i redditi soggetti a tassazione [3]. Hanno valore reddituale solo le monete d’oro, ma non anche i gioielli e i beni d’antiquariato se ceduti senza un particolare impiego di mezzi organizzativi (ad esempio agenti di commercio, segretaria, call center, software, ecc.).

Lo stesso discorso vale per la cessione di beni usati. La mancanza di un intento speculativo esclude che la vendita di oggetti di seconda mano crei un reddito imponibile. Lo è invece la vendita di oggetti artigianali (fatti in casa) come ad esempio delle conserve di pomodoro, delle magliette colorate, delle collane di finte perline, ecc. Si tratta di reddito commerciale occasionale. La soluzione è la stessa anche in caso di lavoro autonomo con partita Iva.

In sintesi la vendita di oggetti usati o di pezzi da collezione, se effettuata da una persona fisica che agisce in forma privata, non è soggetta a tassazione.

Vendita di oggetto di antiquariato: va dichiarata?

Gli stessi principi appena elencati per la vendita degli oggetti da collezione vale per quelli di antiquariato. La cessione degli oggetti d’antiquariato o di collezione, per essere rilevante ai fini Irpef e costituire base imponibile per il prelievo fiscale, richiede un intento speculativo. Tale intento si può intuire nel caso in cui la vendita avviene con un’organizzazione fatta di persone (ad esempio assistenti, telefonisti, intermediari) o di mezzi (ad esempio un software gestionale). L’assenza di questo presupposto porta ad escludere l’intento speculativo.

 

note

[1] Ctr Lazio sent. n. 9312/18.

[2] Ag. Entrate circolare n. 165/E/1998.

[3] Art. 67 Testo Unico imposte sui redditi.

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