in data 24-08-2005 12:33
in data 29-12-2005 15:39
in data 29-12-2005 15:46
in data 29-12-2005 15:50
in data 29-12-2005 15:50
Ebay mi ha risposto:
Gentile Giorgio Marchetti,
posso capire il Tuo disappunto, ma come puoi vedere alla pagina
seguente, eBay ha introdotto questa regola al fine di evitare agli
utenti di esporsi a seri rischi di frode.
http://pages.ebay.it/help/policies/safe-payments-policy.html
Infatti, l'utilizzo di carte prepagate non consente agli acquirenti di
partecipare al Programma di protezione di eBay.
Pertanto, solo i seguenti metodi di pagamento sono consentiti poiche'
ritenuti sicuri:
http://pages.ebay.it/services/buyandsell/payments.html
Nel momento in cui Tu utente (e anche venditore) sottoscrivi il nostro
Accordo per gli Utenti, accetti di attenerTi a tutte le nostre regole, e
alle relative modifiche o nuove introduzioni delle stesse, con efficacia
24 ore dalla data di pubblicazione.
Visita la pagina seguente sotto la voce 'Regole eBay':
http://pages.ebay.it/help/policies/user-agreement.html#3
La suddetta regola e' stata pubblicata, e sara' resa efficace a partire
dal 2 gennaio 2006, come da nostro User Agreement.
Certa di una Tua comprensione al riguardo Ti auguro Buone Feste.
Cordiali saluti,
Sonia Monti
eBay Regolamento e Sicurezza
ed io ho replicato:
Se questo è il solo vs. scopo
dichiarato (ma permettetemi qualche dubbio), oltre a pregarvi casomai di
intervenire sugli utenti a rischio e non invece su coloro ben identificabili i
quali hanno una stabile organizzazione in Italia, una sede con un indirizzo ed
un numero di partita IVA, oltre a congrue referenze su Ebay, devo mio malgrado
evidenziarvi che, in qualità di organizzazione che "non
svolge alcun ruolo di intermediazione o di controllo nelle transazioni
" (così voi vi dichiarate), questo compito non è il vostro.
Inoltre, con mio sommo dispicere, devo
sottolinearvi che non si tratta di una questione di comprensione ma di pura
osservanza di regole contrattuali e delle norme dettate dal Codice Civile.
La vs. clausola con cui vi riservate
la modifica delle norme contrattuali nei termini delle 24 ore e più in generale
ogni clausola che stabilisca a favore di colui che le ha predisposte restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi sono clausole vessatorie che,
ai sensi del 2° comma dell'art. 1341 del Codice Civile, vanno specificamente
approvate per iscritto da parte dell'altro contraente. La semplice accettazione
per via telematica, peraltro, non è sufficiente a soddisfare il requistito della
forma scritta, previsto dallo stesso comma del suddetto art. 1341 del Codice
Civile.
Ne consegue che ogni variazione delle
condizioni generali che abbia carattere di vessazione nei confronti dell'altro
contraente è inefficace e più in generale, poichè al punto 3 delle condizioni
contrattuali vi dichiarate non svolgere "alcun
ruolo di intermediazione o di controllo nelle transazioni ", non può
esserci da parte vs. alcuna ingerenza nei rapporti contrattuali tra noi ed i ns.
clienti.
Cordiali saluti.
Giorgio Marchetti
Microworld - Ancona (Italy)
Invito tutti coloro che sono d'accordo a contattarmi
per costituire un sindacato contro gli abusi contrattuali perpetrati da questi
signori.
Contattatemi per unirci insieme contro chi intende calpestare i nostri
diritti!!!
Contattatemi per unirci insieme contro chi intende calpestare i nostri
diritti!!!
in data 29-12-2005 15:51
in data 29-12-2005 15:52
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