in data 17-02-2020 14:27
Salve, mi è appena arrivata una richiesta di risarcimento danni dal legale di un venditore poichè ho lasciato il seguente feed negativo: "Si rifiuta di eseguire il rimborso anche se l'oggetto arrivato non è funzionante". In effetti non avevo il diritto di richiedere il rimborso poichè trascorsi 15 giorni dall'acquisto, ma chiedermi più di mille euro per danno di immagine del suo negozio (con 5 voti) mi sembra un tantino eccessivo... potete aiutarmi? non riesco a rettificare il feed tra l'altro poichè sono trascorsi più di 90 giorni... grazie mille!
in data 19-02-2020 17:58
Ciao, potete rispondermi per l'ultima volta? grazie mille....
@enrico030780 ha scritto:Ho letto un pò di articoli: penso di dover far levo su due cose principali, ossia:
1) il reato di cui mi sta accusando non sussiste in quanto (in teoria) ho offeso un nickname e non una persona identificata (non ha negozio ebay):
"La condizione perchè si verifichi il reato di cui all'art 595 c.p. è che tale azione sia rivolta verso persona fisica identificabile.
(Esempio un venditore che espone i suoi dati identificativi pubblicamente)
Non è riconosciuto tale reato se la presunta vittima è coperta da nickname che lo rende di fatto anonimo."
2) Non avendo un negozio eBay (pur avendo una attività reale) vende i prodotti da privato e "il discorso di una causa civile per danni, da quantificare in modo reale e tangibile (ad un privato quindi), conseguenti dai mancati guadagni a causa di un feedback negativo, o relative stelline è alquanto difficile. Ma la dimostrazione dei fatti spetta a chi propone la causa, e non penso propio che sia facile portare prove inoppugnabili in merito."
Concordate?avete altri "arpigli" in merito?
in data 20-02-2020 14:45
@enrico030780 ha scritto:Ho letto un pò di articoli: penso di dover far levo su due cose principali, ossia:
1) il reato di cui mi sta accusando non sussiste in quanto (in teoria) ho offeso un nickname e non una persona identificata (non ha negozio ebay):
"La condizione perchè si verifichi il reato di cui all'art 595 c.p. è che tale azione sia rivolta verso persona fisica identificabile.
(Esempio un venditore che espone i suoi dati identificativi pubblicamente)
Non è riconosciuto tale reato se la presunta vittima è coperta da nickname che lo rende di fatto anonimo."
Guarda che questo non è vero. Il concetto stesso di "identificazione" è distorto. L'essere identificato non significa avere un nome e cognome palese ed una carta di identità. Significa essere "conosciuto".
Quando si diffama non si sta ledendo con dolo specifico una persona e basta, ma si sta ledendo, con dolo generico invece, un bene giuridico ed un diritto, ovvero l'onorabilità di una persona.
Non è affatto vero che per esserci il reato si debba avere a che fare con una persona "fisica" identificabile, dal momento che vittima del reato può tranquillamente essere anche una persona giuridica (quindi non un essere vivente).
Se tu sei enrico030780 in Ebay sei così riconosciuto, con questo nome effettui attività economiche e con questo nome sei anche vittima di potenziali diffamazioni con negativi, e quindi sei perfettamente identificabile.
Il concetto dell'identificazione significa che non si deve essere generici in assoluto. per fare un esempio banale: se dici "sia maledetta ogni pera!" non è che chi ha il cognome "Pera" possa sentirsi diffamato perché non è identificabile. Ma se dici altrettanto per enrico0307 ecc. ecc. allora sì che sei perfettamente ifdentificabile in una comunità come quella di Ebay.
La normativa, inoltre, non si pronuncia affatto sull'uso dei Nickname telematici, quindi impossibile affermare che la giurisprudenza non ammetta tali reati in questi casi. E molto difficilmente lo farà proprio perchè è un reato contro un bene pubblico che è la dignità della persona.
2) Non avendo un negozio eBay (pur avendo una attività reale) vende i prodotti da privato e "il discorso di una causa civile per danni, da quantificare in modo reale e tangibile (ad un privato quindi), conseguenti dai mancati guadagni a causa di un feedback negativo, o relative stelline è alquanto difficile. Ma la dimostrazione dei fatti spetta a chi propone la causa, e non penso propio che sia facile portare prove inoppugnabili in merito."
La prova è semplicissima ed inoppugnabile; il negativo. Esiste, è scritto e permane tale. Prova tangibile, esistente e del tutto inoppugnabile. il fatto di essere un privato non altera affatto la questione perchè svolge una attività su Ebay a prescindere da quale titolo sia il motus per svolgerla
Un danno è perfettamente individuabile anche per un privato, e non è affatto legato al concetto di "guadagno" ma bensì a quello di "risarcimento" per avere subito una ingiustizia ed un reato.
Stai trabquilllo che su queste basi un giudice interviene e giudica senz'altro e non rigetta mai la cuasa, anche perchè esistono numerosi esempi giurisprudenziali in merito.
p.s. ricorderei anche che la diffamazione è un reato penale, e non un reato civile.