Comunque fai bene a "sorvolare" sui danni che il feed negativo comporta.
Continua così!
E fatTI il favore di lasciar perdere il regolamento come riferimento e fondamento della liceità-
Ma anche no: chiamalo come vuoi, consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, costumanza; il fatto che conta è che il venditore, all'atto di iscriversi, à accettato che controparte valutasse la transazione intercorsa, avendo, parimenti, la possibilità di esprimere una valutazione a sua volta - certo, con alcuni limiti -. Se gli va bene, è così; se non gli va bene, che adisca le vie legali, affinché quella parte del Regolamento sia dichiarata vessatoria, oppure se ne vada; non può, però, lagnarsi se l'acquirente, rispettando il Regolamento, gli à rilasciato un commento negativo.
Che, poi, citare in giudizio per un danno economico l'acquirente che abbia rilasciato il commento negativo, a mio avviso, crea pure de' problemi di causalità, ma questa è un'altra storia.
"Inoltre se vuoi, e se ne hai tempo, vai a visitarti la sentenza eBay-Vuitton made in FRANCE, circa le responsabilità oggettive di eBay nella sua piattaforma" (io ci trovo delle analogie)..............
Su questo nessun commento?....................
Magari che sia tabù discuterne?......eppure ci sono analogie!
Non è che sia un tabù discuterne; ò saltato questa parte del tuo messaggio per due ragioni: la prima è che si tratta di una sentenza franciosa, che applica il diritto francioso; e la seconda, oltreché la più importante, è che, pur conoscendo il dispositivo, ignoro nella maniera più crassa la parte motiva.

In verità derido l'inetto che si dice buono, perché non à l'ugne abbastanza forti.
Chi à meno di quanto desideri deve sapere che à più di quanto, in realtà, non valga.
Molti desiderano ammazzarmi. Molti desiderano fare un'ora di conversazione con me. Dai primi mi difende la legge.

In verità derido l'inetto che si dice buono, perché non à l'ugne abbastanza forti.