Ma suvvia, guarda che, come dire, non penso sia da te affermare che la liceità (in senso proprio) sia qualcosa che deriva da una clausola di un regolamento!
Per quello che riguarda la sede penale, il fatto che nel Regolamento fosse prevista la possibilità di rilasciare anche un commento negativo è decisivo. Perché, nel peggiore de' casi - quello, cioè, che un Giudice, errando, a mia opinione, ritenga sempre illecito penale il commento negativo -, anche chi propugna quest'ultima tesi, non può non riconoscere che l'acquirente si vedrebbe riconoscere una scriminante putativa.
Quindi, salvi i casi, sempre precisati, di commenti obiettivamente offensivi - ladro, truffatore, s*t*r*o*n*z*o e così via -, in sede penale si dovrebbe essere tranquilli.
Per la sede civile, il discorso è un po' più complicato, lo ammetto; però, alla fine di tutto, io ritengo che, proprio perché nel Regolamento è presente questa clausola e l'acquirente l'à accettata implicitamente nel momento in cui si è iscritto, l'acquirente che, nel rilasciare un commento negativo, la rispetti, non può subire sanzioni; anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di addossare all'acquirente una mancanza altrui - segnatamente, di eBay -, che è una conseguenza inaccettabile nel nostro sistema; l'unico contro cui rivalersi sarebbe proprio eBay, perché à adottato regole illecite ne' confronti de' proprj clienti.
Non sto a discutere sugli "esempi" che tu e/o altri citate, spessissimo come esercitazioni teoriche.
Ti suggerisco piuttosto di farti un giretto tra i feedbacks negativi reali di venditori vari.
A raccoglierne un bel po' si fa in fretta.
Poi fatti la tua statistichina di quanti potrebbero essere più o meno "a rischio" per chi li ha lasciati.
Penso concordi anche tu che se si superà anche solo un 20% il guaio è già bello e chiaro.
La risposta è molto semplice ed è un broccardo:
ab abusu ad usum non valet consequentia.
Il fatto che la maggioranza de' commenti negativi sia abusiva non è importante; una persona che desideri rilasciarne uno seguendo le linee guida del Regolamento non può essere intimidita - o, peggio, intimidata - dalla lettura di opinioni catastrofiste.
Per tornare, comunque, all'esempio che hai citato, sarebbe divertente vedere una disquisizione sul numero dei messaggi sufficiente per considerare la comuicazione soddisfacente, oppure sul ritardo tra domanda e risposta, oppure.....
Questo è proprio il mio punto.
Il commento, proprio perché commento, opinione, valutazione, non può essere sottoposto ad un regime di prova stretto. Se io scrivo "l'oggetto è non conforme", va bene, questo deve essere un fatto provabile, riscontrabile; ma, a questo riguardo, è sufficiente che io chieda a mia moglie, a mia madre, a mio figlio o al mio vicino di casa, di essere presente all'apertura del pacco ed all'utilizzo del bene compravenduto.
Se io, come nel caso in parola, do una valutazione, nel senso stretto, non mi si può chiedere di provare che io effettivamente non sia rimasto soddisfatto: sarebbe una probatio diabolica. Del resto, anche nel caso di diritto di critica, che, in fondo, nelle sue linee guida qui potrebbe applicarsi, prevede una applicazione meno stringente del requisito della verità.
Quindi, anche qui, bisogna fare le dovute distinzioni.

In verità derido l'inetto che si dice buono, perché non à l'ugne abbastanza forti.
Chi à meno di quanto desideri deve sapere che à più di quanto, in realtà, non valga.
Molti desiderano ammazzarmi. Molti desiderano fare un'ora di conversazione con me. Dai primi mi difende la legge.

In verità derido l'inetto che si dice buono, perché non à l'ugne abbastanza forti.