Questo è il decreto
L’articolo 15, comma 3-
ter del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, a
seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.
127, ha previsto per l’anno d’imposta 2006 ulteriori esoneri di carattere
soggettivo dall’obbligo in commento, rinviando ad un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze il compito di stabilire termini e modalità
semplificate anche per l’anno 2007 a favore delle ONLUS e delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale.
In particolare sono stati esonerati i soggetti di seguito elencati con
riferimento a tutte le attività esercitate.
a) Soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
La scrivente è dell’avviso che il legislatore abbia voluto, con la
richiamata previsione, esonerare per l’anno 2006 tutte le imprese minori in
possesso dei presupposti per applicare il richiamato regime di contabilità
semplificata di cui all’articolo 18 del dPR n. 600 del 1973 (ossia coloro che avevano conseguito nell’anno 2005 ricavi non superiori a 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o non superiori a 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività)
Stefano

Stefano
