direttiva n. 2006/112/CE, entrata in vigore il 1° gennaio 2007
ci sono state anche varie interpellanze in merito a varie direzioni regionali....
poi per precisare......bisogna distinguere fra commercio elettronico diretto ed indiretto! in quest ultimo caso non vi e' obbligo di emissione di documentazione, salvo l'iscrizione dell'incasso nel registro corrispettivi entro il giorno successivo!
ovviamente dal momento che pero' e' onere del contribuente compilare la denuncia annuale clienti fornitori anche per l'e-commerce, e' ovvio che il venditore deve avere anche il codice fiscale o partita iva del cliente! e' stabilito dalla normativa di riferimento che ho citato, e dagli articoli 22 e seguenti del D.P.R. n. 633/72 .
quindi come ha specificato tu, davi per scontato tutto, forse anche io, ora ho chiarito puntaulmente le cose....
poi non sappiamo che commercio faccia chi ha chiesto, che ha poi solo chiesto se doveva annotare codice fiscale......
era una domanda ben specifica a cui si puo' rispondere:
se devi emettere fattura perche' richiesta, va annotato codice fiscale o partita iva al cliente che va ovviamente preventivamente chiesto! e' ovvio che tale dato andrebbe annotato comunque anche se non emetti fattura, al fine della compilazione della denuncia annuale clienti fornitori, prevista dalla normativa oramai gia' da 3 anni.
Saluti.
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cosa fare se si paga e non si riceve l'oggetto
RAGGIRI RICARICA:La Ricarica PostePay NON E' PAGAMENTO!!!LEGGI
PuntoInformatico1975.