in data 09-01-2015 17:15
Ciao a tutti,
purtroppo venduto a 12.10 euro anzichè 87.00 euro a causa di un errore .
L' acquirente vuole affidarsi ad un avvocato per costringermi a spedire nonostante abbia già risarcito il cliente e spiegando l' errore.
Possibile una cosa del genere ?
Prezzo palesemente errato ......
in data 09-01-2015 17:50
ciao, ricorrere ad un avvocato gli costerà di più in tempo e danaro, sarà una solo una minaccia. Prova a vedere il bluff, male che vada spedisci.
A posteriori era meglio dire che l'oggetto era esaurito...
Che palle però sta gente!!!! BLACKLIST!
in data 09-01-2015 18:36
mmmhh posta certificata da avvocato arrivata proprio poco fa.
Mi mette in mora e obbliga a spedire altrimenti avvertirà Garante della Concorrenza e dl mercato e poi pratica commerciale scorretta e poi ....... basta così ?
Alla faccia della tutela degli acquirenti ....furbetti !!!!
in data 09-01-2015 21:55
io non sono sicuro che sia obbligatorio vendere se si è già effettuato il rimborso, non vedo niente di scorretto se non un errore in buona fede di un commerciante che ha risarcito immediatamente l'acquirente. Tanti venditori hanno annullato le vendite su amazoon se la merce non era già stata spedita. Eppoi sarei curioso di sapere quando e cosa direbbe il garante della concorrenza, ecc... Per me è un altro bluff! Infine il fb negativo quello lo mette in ogni caso.
in data 10-01-2015 17:20
Nessun feedback è sul mio sito.
Il mio avvocato si è messo a ridere quando ha visto la lettera !!
Non so se posso pubblicare il contenuto della sua mail, forse potrebbe servire a qualcuno.
in data 14-01-2015 10:24
se vai in un negozio fisico e sbagliano a prezzare la merce sono tenuti a venderla al prezzo esposto Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, art. 14-17.
"Se alla cassa viene richiesto un prezzo diverso (maggiore) di quello esposto, si ha il diritto di pagare il prezzo esposto. Se il prezzo maggiore è già stato corrisposto, si ha il diritto al rimborso della differenza di prezzo. Al consumatore deve essere restituita la differenza tra il prezzo battuto sul registratore di cassa e quanto effettivamente si dovrebbe pagare (prezzo esposto); la responsabilità è del venditore e questo non può sottrarsi dall’applicare il prezzo esposto. Il rimborso deve avvenire in moneta e non con buoni spesa od altro. La scusa dell’ “importo già battuto in cassa” non conta, esiste infatti sul registratore di cassa il tasto “resa” e comunque una registrazione può anche essere annullata. Per prevenire troppe “sviste” si può segnalare l’accaduto alla Polizia annonaria ed anche al CTCU in copia"
non credo che online la cosa sia diversa.... di conseguenza l'errore è tuo , il cliente ha legalmente ragione è un suo diritto avere la merce a quel prezzo,
che poi riesca ad ottenerla è tutt'altra storia.... anche x' come dicevano prima, in tempo e denaro, gli costerebbe ben più di 80 euro
fossi in te gli proporrei una vendita al prezzo d'acquisto....
in data 17-01-2015 11:41
Ciao,
avrei anche proposto il prezzo di acquisto ma questo si è proposto a testa bassa con supponenza mi scriveva "conttatta il tuo avvocato perchè io lo farò."
Ok, allora mi si è "chiusa la vena" e ho deciso che non gliela darò vinta. Vuole approfittarsi di un errore, dovrà sudare parecchio. La lettera ovviamante gliel' ha fatto una amica, moglie o parente.
Il contratto online si conclude a spedizione avvenuta oppure con email di conferma di accettazione mentre questo non si è verificato. Il denaro è stato rimborsato immediatamente. Io non ho chiesto un prezzo maggiore.
Questo quello che scrive in sintesi il mio avvocato:
...................................Il buon senso vorrebbe che quando si accusa un imprenditore di "pratica commerciale scorretta.", si faccia riferimento ad una norma del codice del consumo, del codice penale etc etc
Nessun riferimento a norme di legge invece ... per quale motivo ?! Si tratta di una pretesa totalmente infondata in fatto ed in diritto.
In materia contrattuale, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, le parti devono comportarsi in buona fede e con correttezza, ossia evitando di approfittare degli evidenti errori della controparte, sia esso il venditore o il compratore.
Art. 1175 del codice civile. Comportamento secondo correttezza.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
Art. 1375 del codice civile. Esecuzione in buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
La buona fede costituisce criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti contrattuali nell'adempimento, in quanto queste sono tenute ad una serie di doveri di collaborazione che si sostanziano, tra gli altri, nell'obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte; nell'obbligo di solidarietà (art. 2 Costituzione); nell'obbligo di protezione, cioè di evitare che i beni o la persona dell'altra parte subiscano pregiudizi per un mero errore di battitura e di inserimento dati.
Approfittare di un errore così evidente configura "abuso del diritto in ambito contrattuale" cioè di quella condotta che si sostanzia nell'esercizio di un diritto, diritto in sé legittimo, in modo da ledere la sfera giuridica altrui, pretendendo un oggetto del valore di XX ad un prezzo otto volte inferiore !
Pratica commerciale scorretta ?!
Io parlerei di abuso del diritto e di violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale, come da articoli del codice civile, citati nella presente consulenza....................................................................................
I cinque giorni perentori che minacciava l' avvocato della controparte sono scaduti, vediamo come andrà avanti.
Possibile che non sia successo ad altri venditori di ebay del forum ?
salut !
in data 17-01-2015 20:50
Che bello quando succedono con acquisti sul proprio sito eh! ahahahahah
in data 26-02-2015 15:57
@*ellestore* ha scritto:Che bello quando succedono con acquisti sul proprio sito eh! ahahahahah
Perchè cosa cambia ?
Comunque ad oggi la questione non ha avuto novità, come si prevedeva non vi era alcuna legge del C.C. che potesse dare ragione allì' acquirente furbetto di turno .....
in data 28-02-2015 10:46
le leggi ci sono, che tu sia in torto è palese dato che sono state da te violate
ma che l'acquirente faccia causa è tutt'altro discorso, perchè, come già detto, non ne vale la pena: deve spendere più tempo e soldi (che non è detto gli vengano rimborsati se vince la causa) di quel che vale il contezionso (~70euro)
a me invece fa ridere il tuo avvocato che prima fa tutto lo scandalizzato perchè l'acquirente non ha scritto l'articolo presico e poi lui fa la stessa cosa con l' "abuso del diritto in ambito contrattuale" di cui non cita nulla ..... e non lo fa perchè in Italia non è nemmeno normato ( sai che difesa solida....sull' abuso del diritto s'è detto tutto e il contrario di tutto )
inoltre il tuo avvocato sa bene che la richiesta ad adempiere la può scrivere anche il cliente non c'è bisogno di un avvocato e che il cliente dal giudice di pace deve solo esporre i fatti e la sua richiesta, non è tenuto a indicare nessun articolo,
inoltre per conteziosi fino a 1100 euro può recarsi dal gdp senza avvocato ( costi da sostenere 45 euro circa, che il gdp potrebbe addebitare alla controparte in caso di vittoria )
la sua vittoria non è scontata, per es potrebbe mediare sul prezzo e ognuno si paga i suoi costi, di sicuro vedo improbabile la tua