in data 24-08-2005 12:33
in data 10-02-2007 18:19
in data 10-02-2007 18:35
in data 10-02-2007 19:47
in data 11-02-2007 04:16
in data 12-02-2007 04:40
Giusto un appuntino:
Il codice civile riconosce un tipo di contratto detto "di permuta", che tra l'altro viene tutelato più o meno con gli stessi articoli vigenti per il contratto di compravendita e....guarda un po'...non si parla di pagamenti, bensì di uno scambio di beni, come dire...io ti cedo una cosa e tu me ne dai un'altra...ma sempre con un consenso espresso da entrambe le parti.
In poche parole se io desidero disfarmi di un oggetto (magari nuovo) ed in cambio richiedo una ricarica Postepay come bene di scambio, e Tizio lancia l'offerta perché interessato, si ritiene chiuso il contratto in questione, ed è tutto legale e tutelato dalla Legge (eBay non può condizionare niente e nessuno in merito, sia perché è un "mero strumento di comunicazione fra utenti", sia perché il venditore può scegliere liberamente il tipo di contratto che vuole avere con i suoi acquirenti).
Morale della favola:
La ricarica Postepay può essere accettata anche come oggetto di scambio in una permuta,...e addio alla parola pagamento! 😉
Insomma, il famoso divieto ai venditori sull'utilizzo della ricarica Postepay decade nel momento in cui fra compratore e fornitore si instaura questo contratto di permuta, ove venga esplicitamente dichiarato e consensualmente accettato il desiderio di ricevere il controvalore del bene ceduto sotto forma di ricarica Postepay!
Una soluzione perfetta per chi non è venditore professionale!
Di seguito i link agli articoli citati:
http://www.dominiando.it/leggi/185_99.pdf
http://www.moduli.it/item.php/1318
http://magook.altervista.org/_altervista_ht/Diritto_civile-compravendita.pdf#9
Cordialmente,
Silvano (gruppo Mago_ok).
in data 12-02-2007 11:19
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