in data 09-01-2024 14:03
Ho letto un commento secondo cui in caso di acquisto di un profumo postato come originale e poi in realtà fasullo, sarebbe responsabile l'acquirente per l'esiguità del prezzo e la natura del venditore. Da Avvocato - ma non occorre avere particolari conoscenze - chi vende qualcosa, come qualsiasi contraente, incorre nell'obbligo di rispettare l'articolo 1377 del codice civile, secondo cui Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto(1), devono comportarsi secondo buona fede".
Tale principio si traduce nell'obbligo di informazione, non potendo postare un profumo con la foto della marca X e poi venderne uno diverso. E' evidente che così si trae in inganno l'acquirente consapevolmente. Il prezzo basso può essere determinato da mille motivi, ma comunque non è l'acquirente che deve occuparsene. Credo che il funzionamento di EBAY non possa prescindere da questa considerazione, perchè trasforma uno splendido strumento di scambi, in una bettola di furfanti. A mio modo di vedere dovrebbe intervenire.
in data 09-01-2024 14:11
Il prezzo basso può essere determinato da mille motivi
Non proprio, esiste un listino ufficiale che chiunque può consultare, di qualsiasi casa cosmetica, i ricarichi sono inferiori al 50%, quindi mille motivi proprio no, solo se sono contraffatti o tester
in data 09-01-2024 14:12
Da avvocato o aspirante tale dovresti essere in grado di consultare un CP.
Comunque anche chi non ha particolari conoscenze sa che:
Art 172: Incauto acquisto Commette tale contravvenzione chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato (tra questi anche quello di contraffazione, quella del 474 cp ndr).
ciao
mario
in data 09-01-2024 14:45
@gnagnascu ha scritto:
..A mio modo di vedere dovrebbe intervenire.
In ogni inserzione, viene indicato: "Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto", come penso sia ovvio per tutti, ebay non può vigilare per ogni inserzione che viene inserita nel marketplace.
Esiste il programma Vero e le segnalazioni, quindi in base a quelle, ebay interviene.
Non sono d'accordo sul discorso del prezzo: se lo stesso profumo reclamizzato, uno ha un prezzo di meno del terzo del valore commerciale, qualcosa vorrà dire, non penso affatto ai "mille motivi" ma ne penso solo ad uno: contraffatto e per questo, se lo acquisto, incorro anche io nell'incauto acquisto che dovrebbe essere l'articolo 712 del codice penale... oppure sbaglio?
Un cordiale saluto.
in data 09-01-2024 14:50
Ciao sika700, non sbagli affatto, in profumeria i ricarichi sono risicatissimi, al netto superano a malapena il 30%.
Chi vende a meno del prezzo di cessione o con un ricarico minimo non vende profumi originali o di provenienza lecita: o sono contraffatti, o sono rubati (ma non da vendere online, perché pericoloso), o sono tester, che non possono essere venduti.
in data 09-01-2024 15:01
Hai ragione 712 e non 172. Ho invertito le cifre.