in data 09-11-2013 20:43
Risolto Andare alla soluzione.
in data 10-11-2013 21:17
scusa para con la stampa dell'annuncio e le varie e-mail ricevute dal suo venditore...l'incauto acquisto non poteva saperlo prima...proprio per questo deve farsi confiscare le scarpe,per evitare la denuncia amministrativa.
lui è vittima di un incauto acquisto non il fautore...per cui quanto riferito non può trovare valenza...da cittadino fa' una regolare denuncia proprio per evitare problemi.
in data 11-11-2013 09:40
La risposta che ha ricevuto dalla GdF non ha senso, sono loro stessi sul loro sito a suggerire di segnalare i sospetti falsi per non incorrere in sanzioni:
2. D. In quale sanzione incorre l’acquirente di un prodotto contraffatto?
R. L’ attuale norma di riferimento (art. 1, co. 7, del D.L. 14 marzo 2005, n.
35 convertito in Legge 80/95) prevede una sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.000 € per chi acquista o accetta un bene che viola
le norme a tutela della proprietà intellettuale. La stessa norma pone,
altresì, degli obblighi in capo all’acquirente, il quale deve accertarsi che
il bene sia di legittima provenienza. In tal senso, la qualità del prodotto,
la condizione di chi lo offre e l’entità del prezzo, possono indurre il
consumatore medio, dotato di ordinaria diligenza, a ritenere che siano
state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed
in materia di proprietà intellettuale
11. D. Come fare a riconoscere se un bene è originale od al contrario
falso ?
R. In taluni casi, la qualità stessa del prodotto che richiama marchi e griffe
famose, la condizione di chi lo offre e l’entità del prezzo possono, di per
sé, già consentire all’acquirente di valutare l’originalità o meno del
prodotto. Naturalmente, l’acquirente ha maggiori garanzie rivolgendosi
a fornitori/rivenditori affidabili e professionali. Talvolta il falso può non
essere così palese e tale da poter essere immediatamente riconosciuto.
Molte aziende produttrici hanno reso riconoscibili i propri prodotti, oltre
che grazie a marchi concretamente distinguibili, anche attraverso
sistemi d’identificazione apposti sul prodotto nonché sulla confezione,
come a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati di garanzia,
etichette, marcature, bollini, chip, codici a barre, gift cards, licenze e
manuali d’uso nonché indicazione di numeri verdi e siti web per
l’assistenza e la consulenza alla clientela. Ove, comunque, l’acquirente
abbia il ragionevole dubbio di aver inconsapevolmente comprato un
prodotto falso, potrà segnalare il fatto al numero di pubblica utilità “117”
della Guardia di Finanza ovvero si potrà recare presso il competente
Comando del Corpo per denunziare l’accaduto affinché possano essere
intrapresi i successivi approfondimenti investigativi.
e ci sono innumerevoli casi che testimoniano l'efficacia della segnalazione e del sequestro (uno per tutti Scarpe Nike contraffatte, controversia in corso).
Cambia caserma!
Ciao