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Intendevi dire: 

Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Salve, circa un mesetto fa ormai ho vinto un'asta qui su ebay.
L'asta riguardava un videogioco piuttosto raro, e me lo sono aggiudicato con pochi spicci.
Il venditore mi ha prontamente inviato un rimborso non richiesto dicendomi tramite messaggio primavo che a causa del maltempo non poteva momentaneamente spedirmi quello che mi spettava.

 

Il problema è che io non ho mai effettuato una richiesta di rimborso e il venditore non mi ha mai inviato alcuna richiesta di annullamento dell'ordine. Decido quindi di restituirgli nuovamente il denaro, dicendogli appunto che avrei potuto aspettare qualche giorno in più, visto che appunto mi interessava ricevere la merce che mi ero aggiudicato.

Passano i giorni, io chiedo se sia possibile spedirmi tutto quanto, visto che ormai il maltempo era passato (ho controllato persino il meteo nella sua città per assicurarmi di non dire cavolate) e non ricevo risposta per settimane. 
Per sollecitarlo, recentemente gli dico che ho appunto intenzione di prendere provvedimenti e lui si fa finalmente sentire.

Vorrei sapere se io da acquirente ho un qualsiasi tipo di tutela (visto che appunto l'oggetto è disponibile ed io me lo sono regolarmente aggiudicato) o se semplicemente non ho modo di ottenerlo.

Messaggio 1 di 42
Ultima risposta
41 RISPOSTE 41

Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Comunque, di nuovo, come posso eventualmente richiedere da me la revisione del feedback?
Su internet non trovo una soluzione ç_ç
Messaggio 31 di 42
Ultima risposta

Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Prima dell'ultimo messaggio avevo scritto una risposta articolata in cui cercavo di esporre come il reato di diffamazione non sussista in quanto verterebbe intorno al concetto di offesa; offesa che però non è avvenuta in quanto non ho mai rivolto al venditore parole o opinioni lesive della sua immagine, ma mi sono limitato a fornire una descrizione di quanto fatto poco prima di aver lasciato il feedback. Avevo anche scritto che sarei comunque stato legittimato a pensare che fosse un truffatore, perché prima del rimborso è passata almeno una decina di giorni di silenzio totale da parte sua e di sollecitazioni più o meno frequenti da parte mia.

Inoltre nel messaggio ti ringraziavo sentitamente per tutto il supporto che mi hai fornito sin'ora. 🙂

Non so perché io non sia riuscito a pubblicare il messaggio di prima, ma ci tenevo a fare presente che esisteva appunto un'altra risposta prima di quel "Comunque, di nuovo, come posso blablabla".
Ci tenevo a specificarlo perché non volevo passare per maleducato =P
(Per sicurezza faccio una copia di quest'ultimo messaggio per evitare che non venga nuovamente pubblicato ç_ç)
Messaggio 32 di 42
Ultima risposta

Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Ci tenevo a specificarlo perché non volevo passare per maleducato =P

 

Nessuno di noi ti ha fatto passare per un Maleducato anzi.

Tutti (o quasi) ti si sta' aiutando "concretamente" ad usare il buon senso per rendere più semplice la risoluzione ad una leggerezza per un tuo scritto "sproporzionato" in considerazione dei fatti così come li hai qui riferiti.

 

Pertanto ti ribadisco:

tu autonomamente potresti aggiungere solo un altro commento al tuo precedente

Ulteriore commento al Feedback lasciato

 

il modulo di revisione No!

Solo dialogando e con la sua "attiva"collaborazione...lo puoi tu richiedere al venditore chiamandolo direttamente e mettendolo al corrente che la situazione sarebbe sfuggita di mano in virtù dei valori economici "trattati" e si può trovare un'amichevole riconciliazione tramite il suo invio del suddetto modulo.

Smiley Felice

'Notte a te

 

P.S. 

Leggi qui 

 

Come richiedere agli acquirenti la revisione del Feedback

 

 

Questa pagina è dedicata ai venditori che desiderano richiedere la revisione del Feedback lasciato dagli acquirenti.
Se sei un acquirente e desideri sapere come modificare il Feedback che hai lasciato per un venditore, o se hai domande generiche sulla modifica o la rimozione del Feedback, consulta la sezione È possibile modificare o rimuovere un Feedback?
 
Questo vale per il venditore:
  • Puoi richiedere una sola revisione del Feedback per transazione.

    Il numero di richieste di revisione del Feedback a tua disposizione non aumenta con il passare degli anni.

  • Non è possibile richiedere la revisione dei Feedback lasciati da utenti con account sospesi.

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L'intelligenza è una virtù usiamola bene.

Living room...for everyone...without offense
Messaggio 33 di 42
Ultima risposta

Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Mi sono appena accorto che il venditore ha fatto rimuovere da ebay il contenuto del mio feedback, ho letto le norme di ebay in merito alla rimozione dei feedback e quel commento lì era perfettamente in linea con le norme.

Ecco il link da cui ho preso le informazioni:
https://pages.ebay.it/help/policies/defect-removal.html

Con buona probabilità dopo questa esperienza utilizzerò molto meno di frequente questa piattaforma, considerato il livello nullo di tutela nei confronti dell'acquirente in una transazione come la mia.
Messaggio 34 di 42
Ultima risposta

Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Btw, sei una persona magnifica (non è da tutti rispondere di sera tardi ad un pinco pallino qualsiasi =P).
Grazie mille dei link, vedrò cosa posso fare 🙂
Messaggio 35 di 42
Ultima risposta

Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Chiedo scusa a chi ha aperto il topic, ne approfitto anche per far presente una cosa.

 

Cito solo il contenuto, senza rivolgermi a nessuno in particolare, solo per conoscenza generale.

 

Lo ribadisco e' solo per conoscenza personale.

 

Non vengono citati ne nomi, cognomi, indirizzi o qualsiasi riferimento, ergo non deve essere considerata calunnia, diffamazione o quant'altro sto solo citando il regolamento sulla privacy.

 

 

Cito anche la fonte: https://www.laleggepertutti.it/152752_che-cosa-si-rischia-per-violazione-della-privacy

 

l trattamento illecito dei dati, le informazioni omesse al Garante o la mancata sicurezza si paga con sanzioni e reclusione. C’è il risarcimento del danno.

Non si tratta soltanto di «infilare il naso» negli affari altrui. La violazione della privacy è un reato che può avere dei risvolti amministrativi e penali pesanti per chi crea un danno ad un’altra persona utilizzando i suoi dati personali, i cosiddetti «dati sensibili» (ma non solo quelli, come poi vedremo). Come spiega, infatti, il Codice per la privacy [1] «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile». Ma commette illecito anche chi, come nel caso di un’azienda, non adotta gli strumenti necessari per proteggere i dati personali dei dipendenti [2]. Finisce nei guai, insomma, chi utilizza quei dati e chi non li protegge. Vediamo, a questo punto, cosa si rischia per violazione della privacy.

Indice

Che cos’è il diritto alla privacy

Il diritto alla privacy altro non è che il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. Quando questa riservatezza non si rispetta perché ciò che riguarda le informazioni personali o la vita privata di un individuo viene divulgato o viene a conoscenza di una terza persona senza il suo consenso, si commette violazione della privacy.

Per informazioni personali si intende «qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale» [1]. Sono sempre dati personali quelli che riguardano la famiglia, il lavoro, le attività economiche, commerciali o assicurative, i beni o le proprietà. A nessuno, insomma, deve interessare (se non sono io a dirglielo) se sono sposato, ho una Porche, una villa al mare e 10 milioni di euro investiti in Lussemburgo (è solo un esempio, naturalmente).

Ci sono 4 tipi di dati personali:

  • i dati sensibili: fanno riferimento alla razza, la religione, le opinioni politiche, l’appartenenza ad un partito, ad un sindacato o ad un’associazione, oltre a tutto ciò che serve a conoscere lo stato di salute e la vita sessuale;
  • i dati semisensibili: riguardano le liste di sospettati di frode, la situazione finanziaria, eventuali iscrizioni nella centrale rischi e tutto ciò che può danneggiare il titolare dei dati;
  • i dati comuni: sono le cosiddette generalità (nome, cognome, codice fiscale, partita Iva), l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di carta di identità o di patente;
  • i dati giudiziari: si riferiscono ad eventuali carichi pendenti con la giustizia, contenziosi in corso o sanzioni penali o amministrative saldate.

Violazione della privacy: che cosa si rischia

Chiarito quali sono i dati personali, vediamo adesso come si commette il reato di violazione della privacy e che cosa si rischia.

Si incorre in violazione della privacy quando si fa un trattamento illecito dei datipersonali, si notifica il falso al Garante per la privacy, non vengono adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela della privacy oppure i provvedimenti dettati dal Garante vengono disattesi [3]. Nello specifico, per trattamento illecito dei dati personali si intende ogni azione commessa in violazione alle disposizioni dal Codice per la privacy al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. La pena prevista in questo caso è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Ma viene punito anche chi:

  • dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti (reclusione da 6 mesi a 3 anni);
  • omette di adottare le misure minime di sicurezza (arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro). L’autore del reato può beneficiare di una prescrizione entro un termine fissato (non superiore a 6 mesi) per mettersi in regola. Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato;
  • non osserva i provvedimenti del Garante per la privacy (reclusione da 3 mesi a 2 anni).

Violazione della privacy nell’informazione

Ci sono, poi, dei casi particolari in cui il cittadino può subire una violazione della privacy. Uno di questi riguarda il mondo dell’informazione, quando un’emittente televisiva o un quotidiano eccedono con le immagini nel trattamento di una notizia. Ad esempio, se un minore viene coinvolto in un caso di cronaca, il giornalista non può rivelare la sua identità (avete presenti i pixel, cioè i «quadratini» che si mettono sulle facce dei minorenni per non farli riconoscere?). Il giornalista, dunque, non dice come si chiama il minore o nasconde il volto del ragazzo. Ma se poi fa vedere la sua casa, il viso ed il cognome dei genitori, dice in quale paesino abita (con tanto di via e numero civico), la scuola che frequenta, ecc. è molto probabile che centinaia di persone vengano a conoscenza della sua identità. Il che sarebbe illegale. Non a caso, il Garante (ma anche il Codice deontologico dei giornalisti) ha disposto che «la divulgazione di dati in grado di consentire una identificazione, sia globale che locale, cioè limitata ad un piccolo centro o paese nel quale il minore realmente dimora, è da ritenersi comunque illecita». In questo caso ne rispondono sia il giornalista sia il direttore responsabile della testata [4]. Lo stesso divieto vale per le vittime di violenza sessuale, per gli appartenenti alle Forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria e per i familiari di persone coinvolte in un fatto di cronaca.

Non si incorre in violazione della privacy quando vengono divulgate immagini girate o scattate in un luogo pubblico (purché non ledano la dignità delle persone) o, comunque, con il consenso dell’interessato.

Violazione della privacy su Internet

Il mondo del web è, forse, il più esposto al delitto di violazione della privacy, in quanto, nella maggior parte dei casi, chi si collega a Internet non sa fino a che punto sta navigando in modo riservato oppure qualche malintenzionato gli sta rubando i dati personali. Ad esempio mentre fa un acquisto on line o mentre sta guardano l’estratto conto della banca o la posta elettronica.

Si può incorrere in violazione della privacy su Internet per:
  • l’illecita diffusione dei dati personali;
  • la violazione, la sottrazione, la soppressione o la diffusione di posta elettronica altrui (cioè guardarla, inoltrarla a se stessi, cancellare qualche messaggio o rivelarne il contenuto ad altri);
  • l’installazione di apparecchiature abusive per intercettazioni informatiche;
  • l’accesso non autorizzato ad un sito;
  • lo spionaggio informatico;
  • la frode informatica.

Che cosa si rischia per violazione della privacy su Internet? Per l’illecita diffusione di dati personali, la reclusione fino a 3 anni. Mentre per la frode informatica [5] si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed una multa da 516 a 1.032 euro. Ma se il reato viene commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la reclusione va da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1.549 euro.

Violazione della privacy: il diritto al risarcimento

E’ lo stesso Codice per la privacy a stabilire il diritto ad ottenere il risarcimento per violazione della privacy da parte di chi ha subìto un danno per un trattamento illecito dei suoi dati personali [6], indipendentemente dalla gravità del caso o dal numero di persone che vengono a conoscenza di quei dati in maniera illegale.

Affinché ci sia un risarcimento, però, ci deve essere un danno. Su questo aspetto, cioè sulla determinazione del danno per violazione della privacy, si è pronunciata la Cassazione [7] stabilendo che, in caso di trattamento illecito di dati personali, il risarcimento del danno non patrimoniale «non si sottrae ad un accertamento da parte del giudice – da compiersi con riferimento alla concretezza della vicenda – destinato ad investire i profili della gravità della lesione inferta e della serietà del danno da essa derivante». Ma è sempre la Cassazione ad affermare che può esistere un danno non patrimoniale quando «l’individualità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto numero di persone» [8].

Ancora più esplicita in merito l’Unione europea, quando afferma che «chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento» [9].

In conclusione, chi pensa di avere subìto in danno conseguente alla violazione della privacy può chiedere (ed eventualmente ottenere) un risarcimento, purché riesca a provarlo.

 

Violazione amministrativa Sanzione Omessa informativa Da 3.000 a 18.000 euro Omessa informativa in caso di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentino rischi specifici Da 5.000 a 30.000 euro Cessione dei dati Da 5.000 a 30.000 euro Omessa o incompleta informativa al Garante Da 10.000 a 60.000 euro Mancata esibizione di informazioni o documenti richiesti dal Garante Da 4.000 a 24.000 euro     Illecito penale Sanzione Trattamento illecito di dati Reclusione da 6 mesi a 3 anni False dichiarazioni e notificazioni al Garante Reclusione da 6 mesi a 3 anni Mancata adozione delle misure di sicurezza Arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro Inosservanza dei provvedimenti del Garante Reclusione da 3 mesi a 2 anni
Prima di acquistare da un venditore pagate con paypal, chiamate il servizio clienti
Messaggio 36 di 42
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Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Ne approfitto in maniera generica per esporre un'po' di regolamentazione sulla privacy.

 

Ovviamente non c'e' alcun riferimento e non viene citato, nessun nome, cognome o indirizzo, ergo da non considerare come calunnia o diffamazione.

 

Cito anche la fonte:https://www.laleggepertutti.it/152752_che-cosa-si-rischia-per-violazione-della-privacy

 

E' solo a scopo informativo.

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l trattamento illecito dei dati, le informazioni omesse al Garante o la mancata sicurezza si paga con sanzioni e reclusione. C’è il risarcimento del danno.

Non si tratta soltanto di «infilare il naso» negli affari altrui. La violazione della privacy è un reato che può avere dei risvolti amministrativi e penali pesanti per chi crea un danno ad un’altra persona utilizzando i suoi dati personali, i cosiddetti «dati sensibili» (ma non solo quelli, come poi vedremo). Come spiega, infatti, il Codice per la privacy [1] «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile». Ma commette illecito anche chi, come nel caso di un’azienda, non adotta gli strumenti necessari per proteggere i dati personali dei dipendenti [2]. Finisce nei guai, insomma, chi utilizza quei dati e chi non li protegge. Vediamo, a questo punto, cosa si rischia per violazione della privacy.

Indice



Che cos’è il diritto alla privacy

Il diritto alla privacy altro non è che il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. Quando questa riservatezza non si rispetta perché ciò che riguarda le informazioni personali o la vita privata di un individuo viene divulgato o viene a conoscenza di una terza persona senza il suo consenso, si commette violazione della privacy.

 

Per informazioni personali si intende «qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale» [1]. Sono sempre dati personali quelli che riguardano la famiglia, il lavoro, le attività economiche, commerciali o assicurative, i beni o le proprietà. A nessuno, insomma, deve interessare (se non sono io a dirglielo) se sono sposato, ho una Porche, una villa al mare e 10 milioni di euro investiti in Lussemburgo (è solo un esempio, naturalmente).

Ci sono 4 tipi di dati personali:

  • i dati sensibili: fanno riferimento alla razza, la religione, le opinioni politiche, l’appartenenza ad un partito, ad un sindacato o ad un’associazione, oltre a tutto ciò che serve a conoscere lo stato di salute e la vita sessuale;
  • i dati semisensibili: riguardano le liste di sospettati di frode, la situazione finanziaria, eventuali iscrizioni nella centrale rischi e tutto ciò che può danneggiare il titolare dei dati;
  • i dati comuni: sono le cosiddette generalità (nome, cognome, codice fiscale, partita Iva), l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di carta di identità o di patente;
  • i dati giudiziari: si riferiscono ad eventuali carichi pendenti con la giustizia, contenziosi in corso o sanzioni penali o amministrative saldate.

Violazione della privacy: che cosa si rischia

Chiarito quali sono i dati personali, vediamo adesso come si commette il reato di violazione della privacy e che cosa si rischia.

 

Si incorre in violazione della privacy quando si fa un trattamento illecito dei datipersonali, si notifica il falso al Garante per la privacy, non vengono adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela della privacy oppure i provvedimenti dettati dal Garante vengono disattesi [3]. Nello specifico, per trattamento illecito dei dati personali si intende ogni azione commessa in violazione alle disposizioni dal Codice per la privacy al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. La pena prevista in questo caso è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Ma viene punito anche chi:

  • dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti (reclusione da 6 mesi a 3 anni);
  • omette di adottare le misure minime di sicurezza (arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro). L’autore del reato può beneficiare di una prescrizione entro un termine fissato (non superiore a 6 mesi) per mettersi in regola. Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato;
  • non osserva i provvedimenti del Garante per la privacy (reclusione da 3 mesi a 2 anni).

Violazione della privacy nell’informazione

Ci sono, poi, dei casi particolari in cui il cittadino può subire una violazione della privacy. Uno di questi riguarda il mondo dell’informazione, quando un’emittente televisiva o un quotidiano eccedono con le immagini nel trattamento di una notizia. Ad esempio, se un minore viene coinvolto in un caso di cronaca, il giornalista non può rivelare la sua identità (avete presenti i pixel, cioè i «quadratini» che si mettono sulle facce dei minorenni per non farli riconoscere?). Il giornalista, dunque, non dice come si chiama il minore o nasconde il volto del ragazzo. Ma se poi fa vedere la sua casa, il viso ed il cognome dei genitori, dice in quale paesino abita (con tanto di via e numero civico), la scuola che frequenta, ecc. è molto probabile che centinaia di persone vengano a conoscenza della sua identità. Il che sarebbe illegale. Non a caso, il Garante (ma anche il Codice deontologico dei giornalisti) ha disposto che «la divulgazione di dati in grado di consentire una identificazione, sia globale che locale, cioè limitata ad un piccolo centro o paese nel quale il minore realmente dimora, è da ritenersi comunque illecita». In questo caso ne rispondono sia il giornalista sia il direttore responsabile della testata [4]. Lo stesso divieto vale per le vittime di violenza sessuale, per gli appartenenti alle Forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria e per i familiari di persone coinvolte in un fatto di cronaca.

 

Non si incorre in violazione della privacy quando vengono divulgate immagini girate o scattate in un luogo pubblico (purché non ledano la dignità delle persone) o, comunque, con il consenso dell’interessato.

Violazione della privacy su Internet

Il mondo del web è, forse, il più esposto al delitto di violazione della privacy, in quanto, nella maggior parte dei casi, chi si collega a Internet non sa fino a che punto sta navigando in modo riservato oppure qualche malintenzionato gli sta rubando i dati personali. Ad esempio mentre fa un acquisto on line o mentre sta guardano l’estratto conto della banca o la posta elettronica.

 

Si può incorrere in violazione della privacy su Internet per:

  • l’illecita diffusione dei dati personali;
  • la violazione, la sottrazione, la soppressione o la diffusione di posta elettronica altrui (cioè guardarla, inoltrarla a se stessi, cancellare qualche messaggio o rivelarne il contenuto ad altri);
  • l’installazione di apparecchiature abusive per intercettazioni informatiche;
  • l’accesso non autorizzato ad un sito;
  • lo spionaggio informatico;
  • la frode informatica.

Che cosa si rischia per violazione della privacy su Internet? Per l’illecita diffusione di dati personali, la reclusione fino a 3 anni. Mentre per la frode informatica [5] si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed una multa da 516 a 1.032 euro. Ma se il reato viene commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la reclusione va da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1.549 euro.

 

Violazione della privacy: il diritto al risarcimento

E’ lo stesso Codice per la privacy a stabilire il diritto ad ottenere il risarcimento per violazione della privacy da parte di chi ha subìto un danno per un trattamento illecito dei suoi dati personali [6], indipendentemente dalla gravità del caso o dal numero di persone che vengono a conoscenza di quei dati in maniera illegale.

Affinché ci sia un risarcimento, però, ci deve essere un danno. Su questo aspetto, cioè sulla determinazione del danno per violazione della privacy, si è pronunciata la Cassazione [7] stabilendo che, in caso di trattamento illecito di dati personali, il risarcimento del danno non patrimoniale «non si sottrae ad un accertamento da parte del giudice – da compiersi con riferimento alla concretezza della vicenda – destinato ad investire i profili della gravità della lesione inferta e della serietà del danno da essa derivante». Ma è sempre la Cassazione ad affermare che può esistere un danno non patrimoniale quando «l’individualità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto numero di persone» [8].

 

Ancora più esplicita in merito l’Unione europea, quando afferma che «chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento» [9].

In conclusione, chi pensa di avere subìto in danno conseguente alla violazione della privacy può chiedere (ed eventualmente ottenere) un risarcimento, purché riesca a provarlo.

 

Violazione amministrativa Sanzione Omessa informativa Da 3.000 a 18.000 euro Omessa informativa in caso di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentino rischi specifici Da 5.000 a 30.000 euro Cessione dei dati Da 5.000 a 30.000 euro Omessa o incompleta informativa al Garante Da 10.000 a 60.000 euro Mancata esibizione di informazioni o documenti richiesti dal Garante Da 4.000 a 24.000 euro     Illecito penale Sanzione Trattamento illecito di dati Reclusione da 6 mesi a 3 anni False dichiarazioni e notificazioni al Garante Reclusione da 6 mesi a 3 anni Mancata adozione delle misure di sicurezza Arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro Inosservanza dei provvedimenti del Garante Reclusione da 3 mesi a 2 anni
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Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto

Ho trovato anche questo articolo interessante.

 

Ovviamente non viene fatto nessun riferimento a persone, nomi, cognomi o indirizzi.

 

Ergo non deve essere considerato come forma di calunnia o diffamazione, solo a scopo informativo.

 

Ovviamente cito la fonte:https://semplicementestalking.wordpress.com/tag/molestie-in-internet/

 

" Per Cyberstalking si intende l’uso del mezzo informatico/telematico, ed in particolare di internet, della posta elettronica, e di altri dispositivi di comunicazione elettronica, per molestare un’altra persona. Una definizione universale condivisa e codificata di questa molestia non vi è ancora, ma la caratteristica peculiare è quella di una persecuzione ossessiva che sostanzialmente ricalca i comportamenti fastidiosi o minacciosi che vengono commessi dal molestatore nella “vita reale”, (come pedinare una persona o comparire nel luogo di residenza o di lavoro di questa, fare innumerevoli telefonate, magari riagganciando alla risposta, lasciare messaggi o oggetti inquietanti o compiere atti vandalici contro la proprietà della vittima), con la differenza che le descritte condotte vengono “traslate” nel mondo virtuale informatico/telematico.

Il concetto fondamentale da capire è quindi che la molestia, nella vita di relazione (coppia, lavoro, amicizie) è sempre esistita ed oggi, con l’estendersi dell’uso delle tecnologie informatiche, si diffonde anche alle relazioni telematiche. Come già più volte precisato, il reato di cui all’art. 612 bis c.p., infatti, è un reato che segue inevitabilmente le relazioni umane e l’evoluzione di queste non può che modificare anche il reato base.

Il mezzo informatico offre al cyberstalker diverse modalità di azione: l’invio senza il consenso della persona offesa di grandi quantità di email o anche solo il ripetuto invio di email non sollecitate dai contenuti offensivi o sgradevoli per il soggetto passivo, l’intrusione nel sistema informatico della vittima tramite programmi volti ad assumerne il controllo o a danneggiarlo, l’impersonificazione della persona offesa in Internet, spesso in contesti diffamatori, la pubblicazione sulla Rete di siti o comunque informazioni dai contenuti minacciosi o offensivi riguardanti la vittima. Si tratta di uno spettro di condotte molto ampio che copre quindi una vasta gamma di possibili reati, dall’illecito trattamento dei dati personali, all’accesso abusivo a sistema informatico/telematico, passando per ingiuria, diffamazione e quant’altro. Prendiamo come esempio i blog; sono da considerare stalking tutti quegli atti che inducono la vittima a cambiare le sue abitudini di pubblicazione come, ad esempio, introdurre la moderazione nei commenti quando non c’era o semplicemente cambiare le proprie attività. Uno dei maggiori ostacoli al contrasto del cyberstalking è dovuto quindi alla frammentazione della stessa particolare tipologia di molestia che poi a sua volta sarebbe da ricondurre a da rintracciare nella condotta sanzionata dall’art. 612 bis c.p. Pertanto si giunge ad un paradosso che, in primis, di fronte ad una condotta persecutoria unitaria costituita dalla violazione di un sistema informatico con conseguente divulgazione illecita di dati personali e magari accompagnata da diffamazione, si possono punire le singole condotte senza che sia riconosciuta però l’esistenza di un serio reato di molestia, dacché l’art. 660 del codice penale è palesemente inadeguato a consentire di affrontare la problematica. In secondo luogo, invece, difronte a una serie di condotte (anche differenziate), devi esserci una valutazione seria nel ricondurre tali condotte all’ipotesi di stalking, ove si ritrovino i requisiti della fattispecie illecita previsti dalla norma.

In Italia, a fronte di un aumento dei casi di cyberstalking, vi è stato, va detto, negli ultimi due anni uno sforzo da parte del legislatore e dell’opinione pubblica di affrontare la questione. Si va diffondendo infatti sempre più una nuova concezione della molestia, che individua in tale fattispecie non più un semplice fastidio, uno scherzo poco gradito ma una grave lesione della libertà e della sfera personale del soggetto passivo.
E va detto che le molestie commesse con il mezzo del computer o attraverso Internet spesso possono risultare anche più gravi e lesive per la vittima che quelle “tradizionali”: Internet è una sorta di “mondo parallelo virtuale” che un numero sempre maggiore di persone utilizza, unitamente al proprio p.c., come una sorta di “domicilio virtuale” dove inserire dati personali, foto, video, documenti, ma anche cartelle lavorative e professionali.

Non è difficile pertanto immaginare quali possano essere le conseguenze di una molestia perpetrata mediante la violazione del sistema informatico del soggetto passivo o attraverso la rete telematica: è come se il molestatore avesse le chiavi di casa della propria vittima. E non solo: le potenzialità lesive di una diffamazione, per esempio, sono amplificate a dismisura dalla rapidità e dall’universalità delle comunicazioni elettroniche. In molti casi lo stalking via web è l’anticamera del vero e proprio stalking con approccio fisico e in ogni caso, vista la diffusione di internet, può diventare particolarmente tedioso nel momento in cui costringe le vittime a cambiare le loro abitudini, anche quelle di navigazione o frequentazione online. In pratica il cyber-stalking azzera la differenza che generalmente c’è tra la vita virtuale (quella in rete) e la vita reale. "

Prima di acquistare da un venditore pagate con paypal, chiamate il servizio clienti
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Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto


@living_in_terroniaha scritto:
 

Con buona probabilità dopo questa esperienza utilizzerò molto meno di frequente questa piattaforma, considerato il livello nullo di tutela nei confronti dell'acquirente in una transazione come la mia.

Il problema è che tu richiedi una forma di "tutela" che sarebbe illegale.

 

Ti abbiamo già spiegato che la pretesa di obbligare il venditore a venderti quell'oggetto non è percorribile in nessuna sede, quindi è inutile chiedere ad eBay ciò che non può e non deve fare.

 

La responsabilità delle azioni del venditore è solo sua, come solo tua è la responsabilità delle tue.

 

Aggiungo e chiudo: la rimozione del commento è asolutamente corretta proprio in virtù di quelle stesse linee guida che tu citi.

 

Innanzitutto dire che denunciavi per truffa il venditore è un modo piuttosto esplicito per attribuirgli un reato del tutto INESISTENTE (sei stato rimborsato per ben DUE VOLTE), e c'è, anche questa piuttosto esplicita, la volontà vendicativa.

 

Ci sono scuole di pensiero (che io reputo degne della massima attendibilità e fiducia) che dicono che il rosso stesso, anche senza commento, è di per se un potenziale atto diffamatorio e lesivo dell'altrui reputazione, quindi se il venditore vuole può comunque procedere sia in sede civile che in sede penale, improbabile ma possibile.

 

Ciao

#stay safe = keep the distance + use the mask + pay only with PayPal
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Rif.: Ho vinto un asta online, ma il venditore non spedisce e mi rimborsa senza averlo richiesto


@living_in_terroniaha scritto:
Btw, sei una persona magnifica (non è da tutti rispondere di sera tardi ad un pinco pallino qualsiasi =P).
Grazie mille dei link, vedrò cosa posso fare 🙂

Buongiorno Livig

 

ti ringrazio ma tranquì non sono poi tanto "magnifico!"

 

Vedrai quando ti arriverà a casa la mia "parcella" se sarai ancora dello stesso parere...gli straordinari fuori orario sono al +50% dell'ordinario

Smiley LOLSmiley LOLSmiley LOL

 

Ora seriamente

 

tieni presente che nel Forum (al di là di presenze davvero troppo destabilizzanti) ci sono utenti esattamente come te che di esperienze accumulata ne hanno per davvero da "vendere".

Io per primo ne ho fatto uso affidandomi loro anni fa' e dal loro sapere...di come funziona questa piattaforma ... ho dato seguito perchè da loro ho preso spunto ed imparato come muovermi in ebay tra regole e risvolti legali (tenendoli come riferimento e Mentori) perchè dare una mano a chi è in difficoltà o chiede suggerimenti è di per sè un atto altruistico rivolto alle "persone" che ci sono dietro ad un nickname.

 

Spero che tu abbia capito la differenza da chi fa del "volontariato altruistico" al confronto del "volontariato giustizialista" !

 

In ebay valgono regole interne ma sempre solo al di sotto delle Leggi che normano la Ns vita quotidiana...dunque chi ti ha chiaramente consigliato fin dall'inizio:

 

Stai attento alle parole che usi e scrivi...non lo ha fatto per "occulti loschi interessi personali" (dichiarazione calunniosa e diffamante ndr) ma proprio a tua tutela perchè di postanti che sono qui entrati a chiedere se fosse mai possibile aver ricevuto una querela per un feedback negativo "AD CAPOCCHIAM" rilasciato con leggerezza sia per la forma che per i contenuti in esso scritti...ce ne sono stati parecchi.

 

Il solo fatto che ebay di suo abbia cancellato il tuo commento ti fa' capire quanto il tuo legale sia stato altrettanto superficiale nei suoi pareri...(tieni presente che che il tutto potrebbe essere stato stampato in virtù della ventilata querela di parte per il tuo negativo)...ecco l'importanza del dialogo con "il buon senso civile" delle due parti in causa ad arrivare ad una soluzione pacifica e "sensata" (per i valori reali dei fatti accaduti) che tutela il "buon nome" di entrambe le persone che stanno dietro ad un ID ebay.

 

Detto tutto ciò...la scorrettezza perpetrata da venditore è assolutamente evidente così come era nelle sue possibilità fare ciò che ha fatto al pari di acquirenti altrettanto nel diritto e "scorretti" nel non pagare gli oggetti a venditori del tutto privi di responsabilità per queste azioni.

 

Il diritto al recesso è normato dalle leggi precise e sacrosante...il difendersi da calunnie infamanti/diffamanti altrettanto.

 

Aggiorna se ti va' il Topic per come va' a finire la tua disputa.

 

In bocca al lupo

 

Roberto

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L'intelligenza è una virtù usiamola bene.

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