Pertanto l'acquirente che anche a ragione avrebbe tutti i titoli per lasciare un negativo(prodotto non conforme,non gli accettano il recesso,etc)NON PUO' lasciare un negativo anche senza commento, in quanto procura un danno economico al venditore,dal momento che ebay come sappiamo in caso di negativi ,declassa il venditore,toglie visiblita',toglie negozio,fa sparire le inserzioni ,sospende l'account,chiude l'accont(senza verificare se il negativo e' stato dato a torto o ragione ma solo per il fatto di averlo ricevuto.
Pertanto prima si poteva lasciare negativo quasi sicuramente senza correre rischi,oggi invece si rischia e molto.Quindi l'acquirente che si sente leso nei suoi diritti,non lasci negativi ma proceda pervia giudiziaria solo cosi' avra' riconosciuto i soi diritti.
Pero' c'e' da considerare anche che un venditore che ha tutti torti , vincera' la causa per il risarcimento,e poi se ha torto effettivamente l'acquirente con altro procedimento lo porta anche lui d'avanti al gudice.
In realtà, è proprio questo punto su cui io non concordo punto. Posto che un commento negativo offensivo (es. ladro o truffatore) integra gli estremi di tipicità del fatto previsti dalle norme che puniscono i reati contro l'onore e che un eventuale commento negativo rilasciato al solo fine di cagionare un danno ad un venditore (verbigrazia, perché concorrente) dà luogo a responsabilità aquiliana, un commento negativo "semplice" e rispettoso del Regolamento non dovrebbe essere sussumibile né nell'una categoria, né nell'altra.
Ferma restando la doverosa precisazione che chiunque riceva un negativo, pur se nel torto più marcio, può citare l'altro in giudizio - espressione del principio di libertà d'azione -, guardiamo alla possibilità di essere condannati.
Al momento in cui un venditore si iscrive ad eBay è consapevole che il sistema si basa per gran parte sul concetto di commento; e, anche, che ciascun acquirente è incoraggiato dalla piattaforma a commentare sulla transazione. Quindi, si iscrive e mette in vendita consapevole di questa possibilità in capo all'acquirente, che a quest'ultimo è riconosciuta dal Regolamento.
Quindi, laddove l'acquirente non superi le previsioni del Regolamento - che si tratti di comportamenti penalmente irrilevanti, come un negativo in bianco, o, al contrario, penalmente illeciti, come l'offendere il venditore -, il danno economico che vi può essere, a mio avviso, non può essere definito ingiusto e, pertanto, non può dare luogo a responsabilità aquiliana.
Certo, l'acquirente deve avere un motivo fondato per rilasciare un commento negativo; ed il motivo deve essere direttamente imputabile al venditore, di talché, verbigrazia, lamentarsi per disservizj postali sarebbe irregolare; così come il procedere a rilasciare subito un negativo, senza provare a risolvere in anticipo il problema col venditore - che potrebbe intendersi come negativo rilasciato al fine di danneggiare il venditore -, darebbe luogo a responsabilità. E così via.
Ma, per fare un esempio, ad un venditore professionale che rifiuti di concedere il recesso all'acquirente, per me, indipendentemente dalla possibilità di adire le vie legali, è perfettamente legale rilasciare un commento negatuivo.

In verità derido l'inetto che si dice buono, perché non à l'ugne abbastanza forti.
Chi à meno di quanto desideri deve sapere che à più di quanto, in realtà, non valga.
Molti desiderano ammazzarmi. Molti desiderano fare un'ora di conversazione con me. Dai primi mi difende la legge.

In verità derido l'inetto che si dice buono, perché non à l'ugne abbastanza forti.